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Direttiva
2002/2/CE
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002:
Modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei
mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della
Commissione (G.U.C.E. n. L 063 del
06/03/2002).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e
sociale(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto
comune approvato dal comitato di conciliazione il 20 novembre 2001,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 79/373/CEE del
Consiglio(4) stabilisce le regole per la circolazione di mangimi composti per animali
all'interno della Comunità.
(2) Per quanto riguarda l'etichettatura,
la direttiva 79/373/CEE mira a fare in modo che gli allevatori dispongano di
informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e
sull'impiego dei mangimi.
(3) Fino ad ora, la direttiva 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione
flessibile, limitata all'indicazione delle materie prime, senza specificarne la
quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la
possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime
stesse.
(4) Tuttavia, la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina e la recente crisi
della diossina hanno dimostrato l'inadeguatezza delle vigenti disposizioni,
evidenziando la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e
quantitative, sulla composizione dei mangimi destinati agli animali da
produzione.
(5) Indicazioni quantitative
particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla
rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di
risalire a specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute
pubblica e consente di evitare la distruzione di prodotti che non presentano
rischi sanitari significativi.
(6) È quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria
di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali
da produzione nonché delle rispettive quantità.
(7) Per ragioni pratiche, occorre
consentire che le dichiarazioni delle materie prime contenute nei mangimi
composti destinati agli animali da produzione figurino su un'etichetta ad hoc o
in un documento di accompagnamento.
(8) La dichiarazione delle materie prime contenute nei mangimi costituisce, in
alcuni casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori. Occorre
quindi che il responsabile dell'etichettatura fornisca, dietro richiesta del
cliente, l'elenco dettagliato di tutte le materie prime utilizzate con la
percentuale esatta rispetto al peso.
(9) È importante altresì fare in modo che l'esattezza delle dichiarazioni
effettuate possa essere ufficialmente verificata in ogni fase della
circolazione dei mangimi. È opportuno dunque che le autorità competenti
controllino la correttezza delle informazioni che figurano sull'etichetta dei
mangimi composti per animali ai sensi delle disposizioni della direttiva
95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale(5), e che, per assicurare l'efficacia di tali controlli, i fabbricanti
di mangimi siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti
qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad
essere immessi in circolazione.
(10) In base ad uno studio di fattibilità
e, al più tardi, il 31 dicembre 2002, la Commissione presenterà al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione corredata di un'adeguata proposta, che
terrà conto delle conclusioni di detta relazione, al fine di compilare un
elenco positivo.
(11) Occorre altresì prevedere
disposizioni particolari in materia di etichettatura dei mangimi destinati ad
animali familiari, tenendo conto della specificità di questo tipo di alimenti
per animali.
(12) Poiché in futuro non sarà più
possibile, nel caso di mangimi composti destinati agli animali da produzione,
dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse, è
opportuno abrogare la direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno
1991, che stabilisce le categorie di materie prime per mangimi che possono
essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti
destinati ad animali diversi da quelli familiari(6),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è
modificata come segue:
1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è
modificato come segue:
a) la lettera j) è sostituita dal testo
seguente:
"j) il numero di riferimento della
partita";
b) è aggiunto il punto seguente:
"l) Nel caso di alimenti composti
diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione la percentuale
esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo
alimento può essere ottenuta presso: ... (nome o ragione sociale, indirizzo o
sede sociale e numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo). Questa
informazione è fornita dietro richiesta del cliente.";
2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è
modificato come segue:
a) la lettera c) è soppressa;
b) la lettera g) è soppressa;
3) all'articolo 5, paragrafo 5, la lettera
d) è sostituita dal testo seguente:
"d) la data di conservazione minima,
la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di
omologazione o di registrazione possono essere indicati fuori dal riquadro
riservato alla marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso, le succitate
diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono
indicate.";
4) l'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5 quater
1. Tutte le materie prime dei mangimi
composti sono elencate con i loro nomi specifici.
2. L'enumerazione delle materie prime dei
mangimi è soggetta alle norme seguenti:
a) mangimi composti destinati ad animali
diversi dagli animali familiari:
i) enumerazione delle materie prime dei
mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al
peso presenti nel mangime;
ii) è consentita una tolleranza del +/-15
% del valore dichiarato delle suddette percentuali;
b) mangimi composti destinati ad animali
familiari: elenco delle materie prime dei mangimi con indicazione della
quantità contenuta o enumerazione delle materie prime in ordine di peso
decrescente.
3. Nel caso di mangimi composti destinati ad animali familiari, l'indicazione
del nome specifico della materia prima può essere sostituita da quello della
categoria a cui la materia prima appartiene con riferimento alle categorie che
raggruppano varie materie prime stabilite a norma dell'articolo 10, lettera a).
L'impiego di una di queste due forme di
dichiarazione esclude l'altra, salvo se una delle materie prime utilizzate non
appartiene ad alcuna delle categorie definite; in quest'ultimo caso la materia
prima, designata con il suo nome specifico, è citata nell'ordine decrescente
ponderale rispetto alle categorie.
4. L'etichettatura dei mangimi composti
per animali familiari può inoltre mettere in rilievo, attraverso una
dichiarazione specifica, la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime
essenziali per caratterizzare un alimento. In tal caso, il tenore minimo o
massimo delle materie prime impiegate in percentuale rispetto al peso, è
chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa alla o alle materie
prime oppure nell'elenco delle materie prime, menzionando la materia prima o le
materie prime e la percentuale o le percentuali rispetto al peso a fronte della
corrispondente categoria di materie prime.";
5) all'articolo 12 è aggiunto il comma
seguente:"Essi prescrivono che i produttori di mangimi composti sono
tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i
controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento
relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione
che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite
sull'etichetta.";
6) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 bis
Entro il 6 novembre 2006 la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni
ricevute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del regime istituito
dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e l), paragrafo 5, lettera d), nonché
dall'articolo 5 quater e dall'articolo 12, secondo comma, in particolare per
quanto concerne l'indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale
rispetto al peso, di materie prime sull'etichetta dei mangimi composti,
compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a
migliorare le suddette disposizioni."
Articolo 2
La direttiva 91/357/CEE della Commissione
è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano
entro il 6 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps
(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 178.
(2) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 12.
(3) Parere del Parlamento europeo del 4
ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 177), posizione comune del Consiglio
del 19 dicembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 35) e decisione del Parlamento
europeo del 5 aprile 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 e decisione del
Consiglio del 19 dicembre 2001.
(4) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE (GU L 105 del
3.5.2000, pag. 36).
(5) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.
Direttiva modificata dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag.
20).
(6) GU L 193 del 17.7.1991, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 98/67/CE (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10).