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Direttiva 2002/2/CE

 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002: Modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (G.U.C.E. n. L 063 del 06/03/2002).

 

 


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 20 novembre 2001,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/373/CEE del Consiglio(4) stabilisce le regole per la circolazione di mangimi composti per animali all'interno della Comunità.

(2) Per quanto riguarda l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a fare in modo che gli allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e sull'impiego dei mangimi.
(3) Fino ad ora, la direttiva 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, limitata all'indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse.
(4) Tuttavia, la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina e la recente crisi della diossina hanno dimostrato l'inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi destinati agli animali da produzione.

(5) Indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute pubblica e consente di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi.
(6) È quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione nonché delle rispettive quantità.

(7) Per ragioni pratiche, occorre consentire che le dichiarazioni delle materie prime contenute nei mangimi composti destinati agli animali da produzione figurino su un'etichetta ad hoc o in un documento di accompagnamento.
(8) La dichiarazione delle materie prime contenute nei mangimi costituisce, in alcuni casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori. Occorre quindi che il responsabile dell'etichettatura fornisca, dietro richiesta del cliente, l'elenco dettagliato di tutte le materie prime utilizzate con la percentuale esatta rispetto al peso.
(9) È importante altresì fare in modo che l'esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere ufficialmente verificata in ogni fase della circolazione dei mangimi. È opportuno dunque che le autorità competenti controllino la correttezza delle informazioni che figurano sull'etichetta dei mangimi composti per animali ai sensi delle disposizioni della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale(5), e che, per assicurare l'efficacia di tali controlli, i fabbricanti di mangimi siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione.

(10) In base ad uno studio di fattibilità e, al più tardi, il 31 dicembre 2002, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di un'adeguata proposta, che terrà conto delle conclusioni di detta relazione, al fine di compilare un elenco positivo.

(11) Occorre altresì prevedere disposizioni particolari in materia di etichettatura dei mangimi destinati ad animali familiari, tenendo conto della specificità di questo tipo di alimenti per animali.

(12) Poiché in futuro non sarà più possibile, nel caso di mangimi composti destinati agli animali da produzione, dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse, è opportuno abrogare la direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari(6),


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) la lettera j) è sostituita dal testo seguente:

"j) il numero di riferimento della partita";

b) è aggiunto il punto seguente:

"l) Nel caso di alimenti composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento può essere ottenuta presso: ... (nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale e numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo). Questa informazione è fornita dietro richiesta del cliente.";

2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a) la lettera c) è soppressa;

b) la lettera g) è soppressa;

3) all'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

"d) la data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di omologazione o di registrazione possono essere indicati fuori dal riquadro riservato alla marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso, le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono indicate.";
4) l'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5 quater

1. Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici.

2. L'enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti:

a) mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari:

i) enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;

ii) è consentita una tolleranza del +/-15 % del valore dichiarato delle suddette percentuali;

b) mangimi composti destinati ad animali familiari: elenco delle materie prime dei mangimi con indicazione della quantità contenuta o enumerazione delle materie prime in ordine di peso decrescente.
3. Nel caso di mangimi composti destinati ad animali familiari, l'indicazione del nome specifico della materia prima può essere sostituita da quello della categoria a cui la materia prima appartiene con riferimento alle categorie che raggruppano varie materie prime stabilite a norma dell'articolo 10, lettera a).

L'impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l'altra, salvo se una delle materie prime utilizzate non appartiene ad alcuna delle categorie definite; in quest'ultimo caso la materia prima, designata con il suo nome specifico, è citata nell'ordine decrescente ponderale rispetto alle categorie.

4. L'etichettatura dei mangimi composti per animali familiari può inoltre mettere in rilievo, attraverso una dichiarazione specifica, la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime essenziali per caratterizzare un alimento. In tal caso, il tenore minimo o massimo delle materie prime impiegate in percentuale rispetto al peso, è chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa alla o alle materie prime oppure nell'elenco delle materie prime, menzionando la materia prima o le materie prime e la percentuale o le percentuali rispetto al peso a fronte della corrispondente categoria di materie prime.";

5) all'articolo 12 è aggiunto il comma seguente:"Essi prescrivono che i produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis

Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del regime istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e l), paragrafo 5, lettera d), nonché dall'articolo 5 quater e dall'articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l'indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull'etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni."

Articolo 2

La direttiva 91/357/CEE della Commissione è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003.


Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.


Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox


Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps


(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 178.

(2) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 12.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 177), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 35) e decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2001.

(4) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).

(5) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).
(6) GU L 193 del 17.7.1991, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/67/CE (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10).