Sito giuridico ambientale
Misure cautelari
per la tutela dei cani e gatti domestici. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio
2002)
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (canis familiaris)
e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce
di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli
e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalità
o utilizzo, nonchè capi di abbigliamenti e articoli di pelletteria costituiti
od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali.
Art. 2.
La violazione della presente ordinanza
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice
penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale
rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del
soggetto interessato.