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Ordinanza 21 dicembre 2001

 

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2002)

 

 

 

Art. 1.

 1. E' vietato:

 a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

 b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);

 c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalità o utilizzo, nonchè capi di abbigliamenti e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

 

Art. 2.

 La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.