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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 10 del 24 giugno 2003
Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica
(B.U.R. Abruzzo n. 21 del 25 luglio 2003)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture e/o al patrimonio zootecnico dalle specie animali di notevole interesse faunistico di cui al successivo art. 2, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.
Art. 2
Individuazione delle Specie protette
1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni che limitano il prelievo venatorio, costituiscono specie animali di notevole interesse faunistico quelle riepilogate nell'allegato A). La Giunta Regionale provvede al periodico aggiornamento dell'elenco in relazione ad esigenze sopravvenute di tutela che scaturiscano da Convenzioni internazionali, direttive comunitarie, leggi nazionali, ovvero a peculiari situazioni dell'ecosistema regionale
Art. 3
Delega delle funzioni risarcitorie
1. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le Amministrazioni Provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso. Esse si avvalgono della collaborazione tecnica dei Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura (S.I.P.A.) della Giunta Regionale competenti per territorio, previa stipula di un apposito Protocollo d'Intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, e del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali di esso e della Convenzione operante con la Regione Abruzzo.
Art. 4
Disciplina del concorso al ristoro dei danni al patrimonio zootecnico e alle colture
1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'Allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili. E' ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale.
2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.
3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le Amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole e dagli Agricoltori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime Amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.
4. Sentite le Amministrazioni provinciali, la Giunta Regionale definisce con Regolamento:
- i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le Province;
- la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;
- le modalità di utilizzo di eventuali economie;- la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);
- le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.
5. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.
6. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le Amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.
7. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità.
Art. 5
Aree protette
1. All'accertamento ed al risarcimento dei danni verificatisi all'interno dei perimetri che delimitano i Parchi Nazionali e Regionali sono preposte le strutture organizzative degli Enti Parco, che evadono le istanze di risarcimento in conformità alla disciplina normativa che ne regola il funzionamento e nell'ambito delle risorse rispettivamente assegnate dallo Stato e dalla Regione.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1/1/2003.
2. Le leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 3; 28 dicembre 1992, n. 100 e 30 dicembre 1994, n. 105 sono abrogate.
3. Nell'articolo 42 comma 2 della L.R.31/5/94, n° 30, dopo le parole " in particolare da quella ", la parola "protetta" è sostituita dalle parole "oggetto di gestione faunistico-venatoria ".
Art. 7
Norma finanziaria
1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede ripartendo tra le Province, con i criteri preventivamente stabiliti ai sensi dell'art.4, comma 3, gli stanziamenti determinati dalle annuali leggi di bilancio nella UPB 07 02 006 - capitolo 102341 (di nuova istituzione - Tit. 2, categoria 3, voce economica 3, aggr. economico 3, sez. 10, sett. 10) denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica".
2. A decorrere dall'esercizio 2004, conseguentemente all'abrogazione della L.R. 17 gennaio 1974, n. 3, lo stanziamento da determinare con legge di bilancio sul capitolo 102453 è trasferito sul capitolo 102341.
Art. 8
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 24 Giugno 2003
ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
SPECIE ANIMALI DI NOTEVOLE INTERESSE FAUNISTICO
- Orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanus)
- Lupo appenninico (canis lupus italicus)
- Cervo (cervus elaphus)
- Aquila reale (aquila chrysaetos)
- Lince (linx linx)
- Gatto selvatico (felis silvestris Schreber)
- Tasso (meles meles).