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Regione Puglia. Legge Regionale n. 12 del 25-08-2003
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376
(B.U.R. Puglia n. 99 del 29.08.2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.
Articolo 2
(Modalità di raccolta)
1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.
2. E' vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.
3. E' invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il Cantharellus cibarius (galletto) o la Calocybe gambosa (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri.
4. E' altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.)
5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.
6. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).
7. E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.
8. E' comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.
9. E' vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.
10. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
Articolo 3
(Permesso per la raccolta)
1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco di apposito patentino, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'alimentazione, e/o permesso, da rilasciare rispettivamente ai raccoglitori professionali, che raccolgono per integrare il reddito normalmente percepito e ai raccoglitori occasionali, che raccolgono per consumo proprio.
2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta.
3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.
4. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10.
5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.6. I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione.
Articolo 4
(Permessi speciali)
1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli ambiti territoriali di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai soggetti di cui alla l. 352/1993, articolo 2, comma 3. Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29.
Articolo 5
(Zone interdette alla raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.
4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.
5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.
6. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dalla Regione Puglia, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.
7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 352/1993, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.
8. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.
9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.
10. L'Assessore regionale competente può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo.
11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.
Articolo 6
(Autorizzazione alla vendita)
1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore.
Articolo 7
(Sanzioni)
1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;
c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;
d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;
e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.
2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.
4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.
5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.
6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.
7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della l. 689/1981 e della l.r. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.
8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9.
Articolo 8
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.
Articolo 9
(Educazione e informazione)
1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.
2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.
3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.
Articolo 10
(Centro di controllo micologico)
1. Nell'ambito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai sensi dell'articolo 9 della l. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
Articolo 11
(Formazione dei micologi)
1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende sanitarie locali.
2. A norma del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi.
3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 12
(Specie commercializzabili)
1. E' consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del dpr 376/1995, successivamente integrato con delibera di Giunta regionale n. 1211 del 25 marzo 1997, oltre che delle seguenti specie:
- Calocybe gambosa
- Agricus macrosporus
- Russula aurea
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius semisanguifluus
- Clitocybe gibba
- Lyophyllum connatum
- Lepista nuda
- Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L. candidus.
Articolo 13
(Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 agosto 2003
RAFFAELE FITTO