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Regione Piemonte. Legge Regionale n.18 del 19-07-2004
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).
(B.U.R. Piemonte n. 29 del 22-07-2004 )
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui
sono registrati e identificati tutti i cani.
2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego
del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato
miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip', costituisce
l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari,
con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base
delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare
iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.
ARTICOLO 2
(Istituzione dell'anagrafe canina regionale)
1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari
della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche
tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli
indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in
materia di sanità.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i
cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di
registrazione ed identificazione.
3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla
Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica,
sulla base dei costi del materiale utilizzato.
ARTICOLO 3
(Obblighi dei proprietari o detentori)
1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi
preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non
registrati all'anagrafe canina o non
identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro
sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro
cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della
registrazione nella banca dati dell'ASL.
4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla
nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono
tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli
animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi,
nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
ARTICOLO 4
(Scheda di identificazione)
1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità
del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore,
il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il
veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello
predisposto dalla Regione.
2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli
atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati
informatizzata.
ARTICOLO 5
(Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)
1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari,
definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità
territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata
copertura del territorio di competenza.
2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al
comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a
disposizione delle ASL, per la realizzazione delle rete dei servizi e
l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale
tecnico ausiliario sufficiente.
ARTICOLO 6
(Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)
1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai
sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di
identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista
autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario
trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente
servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia
agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.
3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo
continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.
ARTICOLO 7
(Banca dati regionale)
1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per
razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni
dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato
di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità
ed enti interessati.
2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema
informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.
3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale
detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di
morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di
costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente
pericolosi, nonchè i combattimenti fra cani.
ARTICOLO 8
(Ruolo dei comuni)
1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di
ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.
2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a
disposizione degli interessati, nel rispetto deicriteri di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
ARTICOLO 9
(Identificazione dei cani vaganti)
1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite
dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune
ove è detenuto l'animale.
2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia
municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione
del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile
sanitario.
3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o
microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati
identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del
proprietario.
4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque
reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento
nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone
la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie
durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del
proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.
ARTICOLO 10
(Vigilanza)
1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di
programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
2. Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di
attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di
eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di
vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.
ARTICOLO 11
(Revisione dell'anagrafe canina comunale)
1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono entro centoventi giorni, anche
tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla
contestuale applicazione del microchip.
2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL,
provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale,
anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla
cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione
dei cani.
ARTICOLO 12
(Sanzioni)
1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, ed
all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00
a euro 232,00.
2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati
all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a
euro 464,00.
3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed
identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed
identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il
tariffario regionale.
ARTICOLO 13
(Clausola valutativa)
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva
cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio
regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione
delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti
quesiti:
a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio
cutaneo;
b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle
metodologie di anagrafe canina;
d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso
ciascuna ASL;
e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;
f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente
pericolosi;
g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura
dei cani smarriti;
h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.
ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa
complessiva di euro 80.000,00.
2. All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di
anagrafe canina si provvede nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo
stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa,
nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale
igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria.
3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e
2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio
pluriennale 2004-2006.
ARTICOLO 15
(Abrogazione)
1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione
dell'anagrafe canina).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 luglio 2004
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni