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Decreto 13 maggio 2005
Ministero della Salute. Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376.
(GU n. 169 del 22-7-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 376;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento stabilito dalla legge del 29
dicembre 2003, n. 376, possono essere concessi finanziamenti intesi alla
realizzazione di piani inerenti le finalita' della legge stessa, come
«Finanziamento di interventi per opere pubbliche».
2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno erogati come contributo a copertura
parziale fino al massimo del 75% delle spese previste da progetti aventi le
seguenti finalita':
a) strutture di rifugio dei cani randagi;
b) strutture per la sterilizzazione di cani e gatti;
c) centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina con particolare
riferimento alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' dei cani.
3. I contributi in conto capitale erogati ai sensi del presente decreto ai
soggetti di cui all'art. 2 possono cumularsi con quelli erogati dalle regioni ai
sensi delle leggi regionali di recepimento della legge n. 281 del 1991, comunque
non superando l'importo totale del progetto.
Art. 2.
1. Possono richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti l'art. 1
gli enti e le associazioni di seguito elencate:
a) comuni, associazioni di comuni, comunita' montane, province e regioni;
b) universita' e istituti di ricerca;
c) associazioni ed enti che perseguono finalita' di tutela degli animali
riconosciute a livello nazionale e/o regionale.
Art. 3.
1. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 2 interessate ad accedere ai
finanziamenti di cui al presente decreto dovranno indirizzare domanda scritta in
carta semplice, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti - Ufficio X, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma,
inoltrandone copia anche alla regione di appartenenza che provvedera' a
notificare il proprio parere all'ufficio ministeriale stesso.
2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, saranno anteposti, in via
prioritaria, i seguenti progetti:
a) progetti che prevedano il coinvolgimento di piu' enti e/o associazioni;
b) progetti che prevedano strutture in rete tra comuni (strutture multizonali);
c) progetti articolati che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piano di
sterilizzazione e di adozione.
3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente
documentazione inerente il progetto da finanziare:
a) presentazione e descrizione dell'opera;
b) progetto di massima;
c) tempi di realizzazione;
d) disponibilita' dell'area;
e) enti finanziatori;
f) rapporti n. animali ospitati/area struttura;
g) descrizione della attivita' e servizi integrati all'intervento strutturale
(progetti di sterilizzazione, identificazione animale, adozione);
h) responsabile del progetto;
i) preventivo di spesa;
j) statuto e atto costitutivo (per le associazioni o enti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c).
Art. 4.
1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono avere tempi di
realizzazione non superiori a due anni dalla data di approvazione del progetto
da parte del Ministero della salute e nel resoconto finale deve esserne
dimostrata l'utilizzazione.
2. La corresponsione del finanziamento delle opere potra' avvenire per stadi di
avanzamento dei lavori.
3. Qualora il progetto non venga realizzato in modo completo, l'amministrazione
si riserva la facolta' di revocare il finanziamento e di richiedere la
restituzione di quanto gia' corrisposto.
4. Il Ministero della salute comunica alle regioni interessate la graduatoria
dei progetti.
Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 7330 dello
stato di previsione del Ministero della salute.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana.
Roma, 13 maggio 2005
Il Ministro: Storace