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Decreto 31 ottobre 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Proroga dei termini previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.
(GU n. 264 del 12-11-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora
selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo
1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in
particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e
successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del
regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 18 gennaio 2002, riguardante l'istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali;
Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti
e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della convenzione di
Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington,
potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore, il 22 agosto 2005, del
regolamento (CE) 1332/2005 della Commissione del 9 agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 19 agosto 2005, n. 215/1, sono
stati modificati gli allegati del citato regolamento n. 338/97 del Consiglio e
che, dato il periodo feriale, il pubblico non ha potuto ottemperare agli
obblighi di cui al citato decreto 8 gennaio 2002;
Ritenuto, altresi', opportuno riaprire complessivamente i termini di richiesta
del registro e di iscrizione degli esemplari nello stesso, al fine di rendere
piu' efficace la gestione dei registri stessi;
Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 8 gennaio 2002, devono richiedere e compilare i
relativi registri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, del citato
decreto 8 gennaio 2002, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97
del Consiglio, modificati dai regolamenti (CE) n. 1497/03 della Commissione del
18 agosto 2003, (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004, e (CE)
1332/2005, della Commissione, del 9 agosto 2005.
2. All'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 8 gennaio 2002, la parola «quindici» e' sostituita dalla
seguente parola: «trenta».
3. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno