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Legge 10 febbraio 2005, n.27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.
(GU n. 51 del 3-3-2005- Suppl. Ordinario n.27)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo
sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area
atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre
1996.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro
512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
(omesso)
Allegato
ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E
DELL’AREA ATLANTICA CONTIGUA
Le parti,
Ricordando che la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie
migratorie appartenenti alla fauna selvatica, incoraggia le misure
internazionali di cooperazione per la conservazione delle specie migratorie;
Ricordando inoltre che la terza sessione della Conferenza delle Parti
alla Convenzione, svoltasi a Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto con
insistenza agli Stati dell’area di ripartizione, di collaborare in vista di
concludere sotto gli auspici della Convenzione un accordo multilaterale per la
conservazione dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord;
Riconoscendo che i cetacei sono parte integrante dell’ecosistema marino
che deve essere preservato a vantaggio delle generazioni presenti e future, e
che la loro conservazione p una preoccupazione comune;
Riconoscendo l’importanza di integrare le azioni di conservazione per i
cetacei con le attività relative allo sviluppo socioeconomico delle Parti
interessare a detto Accordo, ivi comprese attività marittime come la pesca e la
libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale,
Consapevoli che lo stato di conservazione dei cetacei può essere
pregiudicato da fattori come il degrado e la perturbazione del loro habitat,
l’inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l’uso e l’abbandono di
congegni da pesca non selettivi, e le catture deliberate o accidentali;
Convinte che la vulnerabilità dei cetacei rispetto a questi pericoli
giustifica l’adozione di specifiche misure di conservazione qualora ancora non
esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d’integrazione economica che
esercitano una sovranità e/o una giurisdizione nazionale e che potrebbero
pregiudicare la conservazione dei cetacei;
Insistendo sulla necessità di promuovere ed agevolare la cooperazione fra gli
Stati, le organizzazioni di integrazione economica regionali, le organizzazioni
inter-governative ed il settore non governativo che tratta la conservazione dei
cetacei del mar Neo, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e
dell’area Atlantica contigua;
Convinte che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua
applicazione mediante azioni coordinate e concertate contribuirà in modo
significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro habitat nel modo più
efficace, e che avrà ricadute benefiche su altre specie;
Riconoscendo che, malgrado le ricerche scientifiche già realizzate o in
corso, sussistono lacune nella conoscenza della biologia, dell’ecologia e della
dinamica delle popolazioni di cetacei e che occorre sviluppare piena efficace
alle misure di conservazione;
Riconoscendo inoltre che ai fini dell’attuazione effettiva di un tale
Accordo sarà necessario fornire assistenza, in spirito di solidarietà. a taluni
Stati dell’area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza
continua dei cetacei e dei loro habitat, nonché per la creazione o lo sviluppo
d’istituzioni scientifiche o amministrative;
Riconoscendo l’importanza di altri strumenti mondiali e regionali
relativi alla conservazione dei cetacei, firmati da numerose Parti come la
Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena,
1946; la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall’inquinamento, 1976,
i protocolli relativi a tale Convenzione, ed il Piano d’azione per la
conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, adottata sotto i suoi auspici
nel 1991; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale dell’Europa, 1979; la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, 1982; la Convenzione sulla diversità biologica, 1992; e la
Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall’inquinamento, 1992; il Piano
mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l’utilizzazione dei
mammiferi marini nel Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente adottato nel
1982; nonché le iniziative, fra l’altro, del Consiglio generale della pesca per
il Mediterraneo, della Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica
del Mediterraneo e della Commissione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell’Atlantico.
Hanno convenuto quanto segue
Articolo I
Portata d’applicazione, Definizioni ed interpretazione
1. a) La portata di applicazione geografica del presente Accordo, di seguito
denominata “zona dell’Accordo” è costituita da tutte le acque marittime del Mar
Nero e del Mediterraneo, dai loro golfi e dai loro mari, dalle acque interne che
vi sono collegate o che collegano tali acque marittime, nonché dalla zona
Atlantica adiacente al Mediterraneo situata ad ovest dello stretto di
Gibilterra. Ai fini del presente Accordo:
- il mar Nero è limitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e
Dalyan (Turchia);
- il mare Mediterraneo è limitato nella sua parte orientale dal confine
meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehemtcik e di Kumkale (Turcha)
e nella sua parte occidentale dal meridiano che passa per il faro di capo
Spartel all’ingresso dello stretto di Gibilterra; e
- la zona Atlantica adiacente al Mar Mediterraneo ad ovest dello stretto di
Gibilterra è delimitata ad Est dal meridiano che passa per il faro di capo
Spartel e ad Ovest dalla linea che collega i fari di San Vicente (Portogallo) e
di Casablanca (Marocco).
b) Nessuna disposizione del presente Accordo, né alcun atto adottato sulla base
del presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi, le
rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuai e future di qualsiasi Stato
inerenti al diritto del mare o alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936
(Convenzione relativa al regime degli stretti), in modo particolare la natura e
la distesa delle zone marine, la delimitazione delle zone marine fra Stati
adiacenti o dirimpettai, la libertà della navigazione internazionale ed il
diritto di transito negli stretti che servono per la navigazione internazionale
ed il diritto di transito inoffensivo nel mare territoriale, nonché la natura e
l’estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera e
dello Stato del porto.
c) Nessun atto o attività spiegata in base al presente Accordo potrà costituire
una base atta a far valere, appoggiare o contestare una rivendicazione di
sovranità o di giurisdizione nazionale.
2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione
è situata interamente o parzialmente nella zona dell’accordo o che frequentano
la zona dell’Accordo in modo accidentale o occasionale e di cui una lista
indicativa figura nell’Annesso I al presente Accordo.
3. Ai fini del presente Accordo:
a) “Cetacei” significa animali, ivi compresi individui, specie, sottospecie o
popolazioni di Odontoceti o di Mysticeti;
b) “Convenzione” significa la Convenzione sulla conservazione delle specie
migratorie appartenenti alla fauna selvatica, 1979;
c) “Segretario della Convenzione” significa l’organo istituito secondo
l’Articolo IX della Convenzione;
d) “Segretario dell’Accordo” significa l’organo istituto secondo l’Articolo III,
paragrafo 7 del presente Accordo;
e) “Comitato scientifico” significa l’organo istituto secondo l’Articolo III,
paragrafo 7 , del presente Accordo;
f) “Area di ripartizione” significa ogni distesa d’acqua che un cetaceo abita
frequenta temporaneamente o attraversa in un momento qualunque durante il suo
normale itinerario di migrazione, entro la zona dell’Accordo;
g) “Stato dell’area di ripartizione” significa ogni Stato che esercita la sa
sovranità e/o giurisdizione in una parte qualsiasi dell’aera di ripartizione di
una popolazione di cetacei assoggettata al presente Accordo, o di uno Stato le
cui navi, che battono la loro bandiera,, esercitano, nella zona dell’Accordo,
attività suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei;
h) “Organizzazione d’integrazione economica regionale” significa una
organizzazione costituita da Stati sovrani ed aventi competenza a negoziare,
concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal
presente Accordo;
i) “Parte” significa uno Stato dell’area di ripartizione o organizzazione
d’integrazione economica regionale per le quali questo Accordo è in vigore;
j) “Sub-regione”, a seconda del contesto, significa sia la regione comprendente
gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri
del Mediterraneo e la zona Atlantica adiacente; ogni riferimento in questo
Accordo agli Stati di una particolare sub-regione dovrà significare gli Stati
che hanno una parte delle loro acque territoriali in questa sub-regione e gli
Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attività
suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in questa regione; e
k) “Habitat” significa ogni zona nell’area di ripartizione dei cetacei dove
questi animali risiedono in modo temporaneo o permanente, in particolare le zone
dove gli animali allevano, partoriscono e si riproducono, e le vie di
migrazione.
Inoltre i termini definiti nell’Articolo I, sotto-paragrafi 1 a) ad w) e i)
della Convenzione hanno lo stesso senso mutatis mutandis nel presente Accordo.
4. Il presente Accordo sostituisce un accordo ai sensi del paragrafo 4
dell’articolo IV della Convenzione.
5. Gli annessi al presente Accordo ne fanno parte integrante ed ogni riferimento
all’Accordo fa altresì riferimento ai suoi annessi.
Articolo II
Obiettivi e misure di conservazione
1. Le Parti prendono misure coordinate per raggiungere e mantenere uno stato di
conservazione favorevole per i cetacei. A questo fine, le Parti vietano o
prendono tutte le misure necessarie per eliminare, quando ciò non sia già stato
fatto, ogni deliberato prelievo di cetacei e cooperano per creare e mantenere
una rete di aree specialmente protette per conservare i cetacei.
2. Ogni Parte può concedere una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo
precedente ma unicamente nelle situazioni di emergenza previste nel paragrafo 6
dell’Annesso 2, o dopo aver ottenuto il parere del Comitato scientifico ai fini
della ricerca in situ non letale, mirante a mantenere uno stato di conservazione
favorevole per i cetacei. La parte interessata informa immediatamente l’Ufficio
ed il Comitato scientifico, tramite il segretario dell’Accordo, di ogni deroga
concessa. Il segretariato dell’Accordo informa senza indugio circa la deroga e
nel modo più appropriato le Parti.
3. Inoltre le Parti applicazione nei limiti della loro sovranità e/o
giurisdizione e in conformità ai loro obblighi internazionali le misure di
conservazione, di ricerca e di gestione previste all’annesso 2 al presente
Accordo, inerenti alle seguenti questioni:
a) adozione e attuazione della legislazione nazionale;
b) valutazione e gestione delle interazioni uomo-cetacei;
c) protezione degli habitat;
d) lavori di ricerca e di sorveglianza continua;
e) potenziamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni,
formazione ed istruzione; e
f) risposta a situazioni di emergenza.
Le misure relative alle attività di pesca saranno applicate all’insieme delle
acque sotto la loro sovranità e/o giurisdizione, ed al di fuori di queste acque,
per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro
territorio.
4. Quando applicano le misure sopra stabilite, le Parti si attengono al
principio di precauzione.
Articolo III
Riunione delle Parti.
1. La Riunione delle Parti costituisce l’organo decisionale del presente
Accordo.
2. In consultazione con il Segretariato della Convenzione, il deposito convoca
una sessione della Riunione delle Parti al presente Accordo non oltre un anno
dopo la data della sua entrata in vigore. In seguito, il segretariato
dell’Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione,
sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre
anni, a meno che la Riunione delle Parti decida diversamente.
3. Il Segretariato dell’Accordo convoca una sessione straordinaria della
Riunione delle Parti, su richiesta scritta di almeno due terzi delle Parti.
4. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate,
l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, ogni Stato non parte al presente
Accordo, i segretariati di altre convenzioni mondiali e regionali o segretariati
di accordi interessati inter alia alla conservazione dei cetacei, e le
organizzazioni regionali o sub-regionali di gestione della pesca aventi
competenza per le specie che, frequentano in modo temporaneo o permanente la
zona dell’Accordo, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni
della Riunione delle Parti . Ogni altra organizzazione o istituzione
tecnicamente qualificata per la conservazione dei cetacei può essere
rappresentate alle sessioni della Riunione delle Parti da osservatori, a meno
che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. Dopo essere stato
ammesso ad una sessione della Riunione delle Parti, un osservatore continuerà ad
essere ammesso a partecipare alle sessioni seguenti, a meno che almeno un terzo
delle Parti non vi si opponga, come minimo trenta giorni prima dell’inizio della
sessione.
5. Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un voto, Le
organizzazioni d’integrazione economica regionale Parti del presente Accordo
esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un
numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti dell’Accordo.
Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non può esercitare il
proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro e viceversa.
6. Tutte le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate per consenso,
salvo diversa disposizione prevista dall’Articolo X del presente Accordo.
Tuttavia se il consenso non può essere ottenuto relativamente alle questioni
previste dagli annessi all’Accordo. Tuttavia se il consenso non può essere
ottenuto relativamente alle questioni previste dagli annessi all’Accordo, una
decisione può essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e
votanti. In caso di voto, ogni parte può entro centocinquanta giorni, mediante
una notifica scritta indirizzata al Depositario, far sapere il suo intento di
non applicare tale decisione.
7. Nella sua prima sessione, la Riunione delle Parti:
a) approva il regolamento interno;
b) insedia un segretariato dell’Accordo incaricato di assumere le funzioni di
segretariato di cui all’articolo IV del presente accordo;
c) designa in ciascuna sub-regione, in seno ad una istituzione esistente,
un’unità di coordinamento per agevolare l’attuazione delle misure di cui
all’Annesso 2 al presente Accordo;
d) elegge un Ufficio di Presidenza come previsto all’Articolo VI;
e) insedia un Comitato scientifico come previsto all’Articoo VII; f) decide la
presentazione ed il contenuto dei rapporti delle Parti relativi all’attuazione
dell’Accordo, come previsti dall’Articolo VIII.
8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:
a) esamina le valutazioni scientifiche dello stato di conservazione dei cetacei
nella zona dell’Accordo e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza,
nonché i fattori suscettibili di nuocere loro;
b) esamina i progressi compiuti e le eventuali difficoltà incontrate per
l’attuazione del presente Accordo, in base ai rapporti delle Pari e del
segretariato dell’Accordo;
c) fa delle raccomandazioni alle Parti, se lo ritiene necessario o appropriato e
adotta misure specifiche per migliorare l’efficacia del presente Accordo;
d) esamina ogni proposta e prende ogni decisione di emendamento del presente
Accordo che ritiene necessaria;
e) adotta un bilancio preventivo per l’esercizio successivo e decide di ogni
questione relativa alle norme finanziarie del presente Accordo;
f) esamina le norme relative al segretariato dell’Accordo , alle unità di
coordinamento ed al Comitato scientifico;
g) adotta un rapporto che sarà comunicato alle Parti del presente Accordo,
nonché alla Conferenza delle Parti della Convenzione;
h) determina di comune accordo, la data ed il luogo della prossima riunione a
titolo provvisorio;
i) tratta di ogni altra questione relativa all’applicazione del presente
Accordo.
Articolo IV
Segretariato dell’Accordo
1. Fatta salva l’approvazione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, un
segretariato dell’Accordo sarà istituito in seno al Segretariato della
Convenzione. Se il Segretariato della Convenzione non è in grado, in qualsiasi
momento, di espletare tali funzioni, la Riunione delle Parti prenderà
disposizioni in conseguenza.
2. Le funzioni del segretariato dell’Accordo sono le seguenti:
a) organizzare e provvedere alle mansioni di segretariato per le sessioni della
Riunione delle Parti;
b) provvedere ai collegamenti ed agevolare la cooperazione fra gli Stati
dell’area di ripartizione, a prescindere se siano o meno Parti dell’accordo, e
gli organi internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o
indirettamente connesse alla conservazione dei cetacei nella zona dell’Accordo;
c) assistere le Parti nell’applicazione dell’Accordo, garantendo la coerenza fra
le sub-regioni e con le disposizioni previste da altri strumenti internazionali
in vigore;
d) eseguire le decisioni che gli sono devolute dalla Riunione delle parti;
e) attirare l’attenzione della Riunione delle Parti su ogni questione relativa
al presente Accordo;
f) presentare in ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un
rapporto sui suoi lavori nonché su quelli delle unità di coordinamento
dell’Ufficio di Presidenza e del Comitato scientifico e sull’applicazione
dell’Accordo, in base alle informazioni fornite dalle Parti e da altre fonti;
g) gestire il bilancio preventivo del presente Accordo;
h) fornire informazioni al pubbico in generale sul presente Accordo e sui suoi
obiettivi; e
i) espletare ogni altra funzione che gli è conferita ai sensi del presente
Accordo o dalla Riunione delle Parti.
3. Il segretariato dell’Accordo, in consultazione con il Comitato scientifico e
con le unità di coordinamento predispone linee direttive, vertenti tra l’altro
su:
a) la riduzione o l’eliminazione, nella misura del possibile ed ai fini del
presente Accordo, di interazioni nocive uomo-cetacei;
b) i metodi di protezione degli habitat e di gestione delle risorse naturali che
possono riguardare i cetacei;
c) misure di emergenza;
d) metodi di salvataggio.
Articolo V
Unità di coordinamento
1. Le funzioni delle unità di coordinamento sub-regionali sono le seguenti:
a) agevolare l’attuazione, nelle rispettive sub-regioni, delle attività previste
all’Annesso 2 al presente Accordo, secondo le istruzioni della Riunione delle
Parti;
b) raccogliere e valutare le informazioni che consentiranno di meglio conseguire
gli obiettivi e l’attuazione dell’Accordo, e provvedere ad un’adeguata
divulgazione di tali informazioni;
c) fornire un sostegno amministrativo alle riunioni del Comitato scientifico e
predisporre n rapporto destinato alla Riunioni delle Parti tramite del
segretariato dell’Accordo.
La designazione delle unità di coordinamento e le loro funzioni sono esaminate,
ove necessario, in ciascuna sessione della riunione delle Parti.
2. Ciascuna unità di coordinamento, in consultazione con il Comitato scientifico
ed il segretariato dell’accordo, facilita la predisposizione di un insieme di
studi o di pubblicazioni internazionali che dovranno essere regolarmente
aggiornate, comprendenti:
a) rapporti sullo stato e l’evoluzione delle popolazioni, nonché sulle lacune
nelle conoscenze scientifiche;
b) un repertorio sub-regionale delle zone rilevanti per i cetacei; e
c) un repertorio sub-regionale delle autorità nazionali, dei centri di ricerca e
di salvataggio, degli esperti scientifici e delle organizzazioni non governative
che trattano i cetacei.
Articolo VI
Ufficio di Presidenza
1. La Riunione delle Parti elegge un Ufficio di Presidenza composto dal
Presidente e dai VicePresidenti della Riunione delle Parti, e adotta il suo
regolamento interno su proposta del segretariato dell’Accordo. Il Presidente del
Comitato scientifico è invitato a partecipare come osservatore alle riunioni
dell’Ufficio di Presidenza. Ogni qualvolta sia necessario, il segretariato
dell’Accordo provvede al segretariato.
2. L’ufficio di Presidenza deve:
a) fornire direttive di politica generale e direttive operative e finanziarie al
segretariato dell’Accordo come pure alle unità di coordinamento per l’attuazione
e la promozione dell’Accordo;
b) negli intervalli fra le sessioni della Riunione delle Parti ed a suo nome,
portare a termine le attività interinali che possono risultare necessarie o che
gli sono affidate dalla Riunione delle Parti; e
c) rappresentare le Parti presso il Governo ( o i Governi) del paese ospite ( o
dei paesi ospiti) del segretariato dell’Accordo e della Riunione delle Parti,
del depositario e di altre organizzazioni internazionali per questioni relative
a questo Accordo ed al suo segretariato.
3. Su richiesta del suo Presidente, l’ufficio di Presidenza si riunisce di
regola una volta l’anno dietro invito del segretariato dell’Accordo, che informa
tutte le Parti della data, del luogo e dell’ordine del giorno di queste
riunioni.
4. L’Ufficio di Presidenza fornisce un rapporto sulle sue attività in ciascuna
sessione della Riunione delle Parti; questo rapporto è trasmesso dal
segretariato dell’Accordo a tutte le Parti prima della sessione.
Articolo VII
Comitato scientifico
1. Un Comitato scientifico composto da esperti qualificati nella scienza della
conservazione dei cetacei, è istituito in quanto organo consultivo della
Riunione delle Parti. La riunione delle Parti affida le funzioni di Comitato
scientifico ad una organizzazione già esistente nella zona dell’Accordo,
garantendo un’equilibrata rappresentazione geografica.
2. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal segretariato
dell’Accordo a domanda della Riunione delle Parti. Il Comitato scientifico deve:
a) fornire consigli alla Riunione delle Parti relativamente alle questioni
scientifiche e tecniche relative all’applicazione dell’Accordo e, secondo i
bisogni, individualmente alle Pari negli intervalli fra le sessioni tramite
l’unità di coordinamento della sub-regione interessata;
b) dare il suo parere sulle linee direttive come previsto dall’Articolo IV
paragrafo 3, esaminare le valutazioni predisposte nel quadro dell’Annesso 2 al
presente Accordo e formulare raccomandazioni alla Riunione delle Parti circa il
loro sviluppo il loro contenuto , la loro attuazione;
c) esaminare le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione delle
popolazioni di cetacei;
d) dare un parere sullo sviluppo ed il coordinamento dei programmi
internazionali di ricerca e di sorveglianza continuativa, e formulare
raccomandazioni alla Riunione delle Parti riguardo a ricerche supplementari da
effettuare;
e) facilitare gli scambi di informazioni scientifiche e di tecniche di
conservazione;
f) preparare per ciascuna sessione della riunione delle Parti un rapporto sulle
sue attività, rapporto che sarà sottoposto al segretariato dell’Accordo al più
tardi centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti e
diramato dal segretariato dell’Accordo a tutte le Parti;
g) formulare, il prima possibile, un parere sulle deroghe che gli sono state
richieste, secondo l’Articolo II paragrafo 2; e
h) espletare, se del caso, ogni compito che gli sarà affidato dalla Riunione
delle Parti.
4. Il Comitato scientifico in consultazione con l’Ufficio di Presidenza e le
rispettive unità di coordinamento può istituire, secondo i bisogni, dei
sotto-gruppi per trattare questioni particolare. La Riunione delle Parti
determina a tal fine un limitato stanziamento budgetario.
Articolo VIII
Comunicazione ed elaborazione di rapporti
Ciascuna Parte:
a) designa un punto di contatto ai fini del presente Accordo e ne comunica
immediatamente il nominativo, l’indirizzo ed i numeri di telecomunicazione al
segretariato dell’Accordo che li trasmetterà senza indugio alle altre Parti ed
alle unità di coordinamento; e
b) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a
partire dalla sua seconda sessione, un rapporto sulla sua attuazione
dell’Accordo, con riferimento in modo particolare alle misure di conservazione,
alla ricerca scientifica ed alla sorveglianza continuativa che essa ha
intrapreso. Lo schema di questi rapporti sarà fissato dalla prima sessione della
Riunione delle Parti e riveduto, se del caso, in ogni successiva sessione. Ogni
rapporto è sottoposto al segretariato dell’Accordo almeno centoventi giorni
prima della sessione della Riunione delle Parti per la quale è stato
predisposto, ed una copia ne sarà trasmessa senza indugio alle altre Parti del
segretariato dell’Accordo.
Articolo IX
Disposizioni finanziarie
1. La tariffa dei contributi al bilancio preventivo del presente Accordo è
determinata dalla Riunione delle Parti nella sua prima sessione. Alle
organizzazioni d’integrazione economica regionale non può essere richiesto in
contributo superiore al 2,5% per quanto riguarda le spese amministrative.
2. Le decisioni relative al bilancio preventivo, nonché ogni eventuale modifica
della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti
mediante consenso.
3. La Riunione delle Parti può istituire un fondo addizionale di conservazione,
alimentato dai contributi volontari delle Parti o da ogni altra fonte, allo
scopo di incrementare i fondi disponibili per la sorveglianza continua, la
ricerca, la formazione ed i progetti relativi alla conservazione dei cetacei.
4. Le Parti sono inoltre incoraggiate a fornire un sostegno tecnico e
finanziario su base bilaterale o multilaterale per aiutare gli Stati dell’area
di ripartizione che sono paesi in via di sviluppo o la cui economia e in fase di
transizione, ad applicare le norme del presente Accordo.
5. Il segretariato dell’Accordo procede periodicamente ad un esame dei
potenziali meccanismi destinati a fornire risorse supplementari, in particolare
fondi e assistenza tecnica, per l’attuazione del presente Accordo e presenta le
sue conclusioni alla Riunione delle Parti.
Articolo X
Emendamento all’Accordo
1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni sessione ordinaria o
straordinaria della Riunione delle Parti.
2. Ogni Parte può formulare proposte di emendamento all’Accordo. Il testo di
ogni proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, è comunicato
al segretariato dell’Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell’inizio
della sessione. Il segretariato dell’Accordo trasmette immediatamente una copia
alle Parti. Ogni osservazione formulata dalle Parti sul testo è comunicata al
segretariato dell’Accordo al più tardi sessanta giorni prima dell’apertura della
sessione. Il prima possibile dopo lo scadere di questo termine, il segretariato
comunica alle Parti tutte le osservazioni ricevute in tale data.
3. Ogni annesso supplementare o emendamento dell’Accordo, diverso da un
emendamento dei suoi annessi, è adottato a maggioranza di due terzi delle Parti
presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato il
trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti dell’Accordo, alla
data di adozione dell’annesso supplementare o dell’emendamento, hanno depositato
il loro strumento di approvazione presso il depositario. Per ogni Parte che
deposita uno strumento di approvazione, tale annesso supplementare o emendamento
entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato il
suo strumento di approvazione.
4. Ogni emendamento ad un annesso all’Accordo è adottato a maggioranza di due
terzi delle parti presenti e votanti, ed entra in vigore per tutte le Parti il
centocinquantesimo giorno dopo la data della sua adozione dalla Riunione delle
Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva secondo il paragrafo
5 del presente Articolo.
5. Durante il periodo di centocinquanta giorni previsto al paragrafo 4 del
presente Articolo, ogni Parte può, mediante una notifica scritta indirizzata al
depositario, formulare una riserva riguardo all’emendamento di un annesso
dell’Accordo. Tale riserva potrà essere ritirata mediante una notifica scritta
al depositario ed in tal caso l’emendamento entrerà in vigore per detta Parte il
trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.
Articolo XI
Incidenze di questo Accordo sulla legislazione e le Convenzioni internazionali
1. Le norme del presente accordo non pregiudicano il diritto di ogni Parte di
mantenere o di adottare misure più rigorose per la conservazione dei cetacei e
dei loro habitat, né i diritti e gli obblighi dio ogni parte derivanti da
qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente, di cui è parte, salvo se
l’esercizio di questi diritti ed obblighi potrebbe minacciare la conservazione
dei cetacei.
2. Le Parti attuano il presente Accordo nel rispetto dei loro diritti ed
obblighi in conformità al diritto del mare.
Articolo XII
Soluzione delle Controversie
1. Ogni controversia intervenuta fra due o più parti relativa
all’interpretazione o all’applicazione delle norme del presente Accordo, sarà
oggetto di negoziati fra le Parti implicate nella controversia, o di mediazione
o di conciliazione da parte di terzi, se ciò è ritenuto accettabile dalle Parti
interessate.
2. Se questa controversia non può essere risolta nel modo previsto al paragrafo
1 del presente Articolo, le Parti potranno per reciproco consenso sottoporre la
controversia ad arbitrato o a soluzione giudiziaria. Le Parti che hanno
intentato la controversia saranno vincolare della decisione arbitrale o
giudiziaria.
Articolo XIII
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
1. Il presente Accordo è aperto alla firma di ogni Stato dell’area di
ripartizione, a prescindere dal fatto che zone dipendenti dalla giurisdizione di
questo Stato facciano o meno parte della zona dell’Accordo, o alle
organizzazioni d’integrazione economica regionali di cui almeno un membro è
Stato dell’area di ripartizione, sia mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da
ratifica, da accettazione o da approvazione.
2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma a Monaco fino alla data della
sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo è aperto all’adesione di ogni Stato dell’area di
ripartizione o di ogni organizzazione d’integrazione economica regionale di cui
al paragrafo 1 di cui sopra, a partire dalla data della sua entrata in vigore.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
sono depositati presso il depositario.
Art. XIV
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo
alla data in cui almeno sette Stati costieri della zona dell’Accordo, o
organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui almeno due della
sub-regione del mar Nero ed almeno cinque della sub-regione del Mediterraneo e
della zona Atlantica adiacente, lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di
accettazione o di approvazione, secondo l’Articolo XIII del presente Accordo.
2. Per ogni Stato dell’area di ripartizione, o ogni organizzazione
d’integrazione economica regionale che:
a) firmerà il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di
approvazione,
b) lo ratificherà, lo accetterà o lo approverà, oppure
c) vi aderirà,
dopo la data in cui il numero di Stati dell’area di ripartizione e di
organizzazioni d’integrazione economica regionale richiesti per la sua entrata
in vigore lo avranno firmato senza riserva, o lo avranno ratificato, accettato o
approvato, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo alla firma senza riserva o al deposito, da parte di tale Stato o di
tale organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione.
Articolo XV
Riserve
Le norme del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali.
Tuttavia, una specifica riserva può essere formulata da uno Stato per una parte
specificamente delimitata delle sue acque interne, al momento della firma senza
riserva di ratifica di accettazione o di approvazione o di adesione. tale
riserva può essere ritirata in qualsiasi momento dallo Stato che l’ha formulata,
mediante una notifica scritta indirizzata al depositario; questo Stato diviene
vincolato dall’applicazione dell’Accordo per le acque che sono oggetto della
riserva, non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.
Articolo XVI
Denuncia
Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento l’Accordo mediante una notifica
per iscritto indirizzata al depositario. Questa denuncia avrà effetto dodici
mesi dopo la data del ricevimento di tale notifica da parte del depositario.
Articolo XVII
Depositario
1. Il testo originale del presente Accordo in lingue araba, francese, inglese,
russa e spagnola, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sarà
depositato presso il Governo del Principato di Monaco, il quale ne è
depositario. Il depositario fa pervenire copie certificate conformi dell’Accordo
a tutti gli Stati ed organizzazioni d’integrazione economica regionale
menzionati all’Articolo XIII, paragrafo 1 del presente Accordo, nonché al
Segretariato dell’Accordo dopo che sarà stato costituito.
2. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata
conforme è trasmessa dal depositario al Segretario dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione, secondo
l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni
d’integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi
hanno aderito, nonché il segretariato dell’Accordo circa:
a) ogni firma;
b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione;
c) la data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni annesso
supplementare nonché di ogni emendamento all’Accordo o ai suoi annessi;
d) ogni riserva riguardo ad un annesso supplementare o ad un emendamento ad un
annesso;
e) ogni notifica di ritiro riserva; e
f) ogni notifica di denuncia del presente Accordo.
Il depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni
d’integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi
hanno aderito, ed al segretariato dell’Accordo, il testo di ogni riserva, di
ogni annesso supplementare e di ogni emendamento dell’Accordo e dei suoi
annessi.
In fede di che, i sottoscrittore a tal fine debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Monaco il ventiquattresimo giorno di novembre 1996.
ANNESSO I
LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MAR NERO CUI SI APPLICA IL PRESENTE
ACCORDO
Phocoenidae
Phocoena phocoena
Focena comune
Delphinidae
Tursiops truncatus
Grande delfino
Delphinus delphis
Delfino comune
LISTA INDICATIVA DELLE SPECIE DI CETACEI DEL MEDITERRANEO E DELLA ZONA
ATLANTICA ADIACENTE CUI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO
Phocoenidae
Phocoena phocoena
Focena comune
Delphinidae
Steno bredanensis
Steno
Grampus griseus
Grampus
Tursiops truncatus
Grande delfino
Stenella coeruleoalba
Delfino azzurro e bianco
Delphinus delphis
Delfino a becco corto
Peseudorca crassidens Falsa orca
Orcinus orca
Orca
Globicephala melas
Globicefalo comune
Ziphidae
Mesoplodono densirostris Balena a becco di Blainville
Ziphius cavirostris
Ziphius
Physeteridae
Physeter macrocephalus Capodoglio
Kogiidae
Kogia sinus
Capodoglio nano
Balenidae
Eubalena glacialis
Balena di Biscaglia
Baleneopteridae
Balaenoptera auctorostrata Piccola balenottera
Balaenoptera borealis
Balenottera di Rudolphi
Balaenoptera physalus
Balenottera comune
Megaptera novaeangliae Balena gibbosa
----------------------------
Il presente accordo si applica inoltre ad ogni altra specie dei cetacei non
repertoriata in questo annesso, ma che è suscettibile di frequentare la zona
dell’Accordo in modo accidentale o occasionale.
ANNESSO 2
PIANO DI CONSERVAZIONE
Le parti, nella misura delle loro capacità economica, tecnica e scientifica
prendono le seguenti misure per la conservazione dei cetacei, privilegiando la
conservazione delle specie o delle popolazioni individuate dal Comitato
scientifico in quanto aventi lo stato di conservazione meno favorevole, e per lo
svolgimento di ricerche nelle zone o per le specie i cui dati sono
insufficienti.
1. adozione ed attuazione della legislazione nazionale
Ogni Parte al presente Accordo adotta le misure legislative, regolamentari o
amministrative necessarie per assicurare ai cetacei la massima protezione nelle
acque sottoposte alla sua sovranità e/o giurisdizione e, al di fuori di queste
acque, riguardo ad ogni nave che batte la sua bandiera o è immatricolata nel suo
territorio e che è implicata in attività suscettibili di pregiudicare la
conservazione dei cetacei. A tal fine le Parti:
a) elaborano ed attuano misure per minimizzare le gli effetti negativi della
pesca sullo stato di conservazione dei cetacei. In modo particolare, nessuna
nave sarà autorizzata a conservare a bordo o ad utilizzare per la pesca una o
più reti di cattura a deriva la cui lunghezza individuale o cumulativa è
superiore a 2,5 km;
b) istituiscono o modificano una regolamentazione in vista di impedire
l’abbandono o la deriva in mare di attrezzature di pesca, e di rendere
obbligatorio l’immediato rilascio, in condizioni tali da garantire la loro
sopravvivenza, dei cetacei accidentalmente catturati in attrezzature di pesca;
c) chiedono che siano effettuati studi d’impatto destinati a servire da base
all’autorizzazione o al divieto d’inseguimento, o di futuro sviluppo di attività
suscettibili di pregiudicare i cetacei o i loro habitat nella zona dell’Accordo,
ivi compresa la pesca, la prospezione e la gestione off-shore, gli sport
nautici, il turismo e l’osservazione dei cetacei, nonché a determinare le
condizioni in cui tali attività possono essere praticate;
d) regolamentano gli scarichi in mare di materie inquinanti suscettibili di
avere effetti nefasti sui cetacei ed adottano, nel quadro di altri strumenti
giuridici appropriati, norme più rigorose riguardo a tali materie; e
e) si adoperano per potenziare o creare istituzioni nazionali per far avanzare
l’applicazione dell’Accordo.
2. Valutazione e gestione delle interazioni uomo-Cetacei.
Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti,
raccolgono ed analizzano i dati sulle interazioni dirette ed indirette fra gli
uomini e i cetacei, in relazione fra l’altro alle attività di pesca, le attività
industriali e turistiche e gli inquinamenti tellurici e marittimi. Ove
necessario, le Parti prendono le misure appropriate per rimediarvi, elaborano
linee direttive e/o codici di condotta per regolamentare o gestire tali
attività.
3. Protezione degli habitat
Le parti si sforzano di creare e di gestire aree specialmente protette per i
cetacei corrispondenti alle aree che costituiscono l’habitat dei cetacei e/o che
forniscono loro risorse alimentari importanti. Tali aree particolarmente
protette dovrebbero essere istituite nel quadro della Convenzione per la
protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento del 1976 ed suo protocollo o
nel quadro di altri strumenti appropriati.
4. Ricerca e sorveglianza continua
Le Parti intraprendono ricerche coordinate e concertate sui cetacei e facilitano
lo sviluppo di nuove tecniche per migliorare la loro conservazione. In modo
particolare, le Parti:
a) sorvegliano lo stato e l’evoluzione delle specie coperte dal presente
Accordo, in particolare quelle presenti in zone poco conosciute o quelle per cui
i dati disponibili sono scarsi, al fine di agevolare l’elaborazione delle misure
di conservazione;
b) cooperano allo scopo di determinare le vie di migrazione nonché le aree di
riproduzione e di alimentazione delle specie coperte dall’Accordo al fine di
definire le zone in cui le attività umane potrebbero necessitare di una
regolamentazione adeguata;
c) valutano i bisogni alimentari delle specie coperte dall’Accordo ed adattano,
conseguentemente, la regolamentazione e le tecniche di pesca;
d) sviluppano programmi di ricerca sistematica vertenti sugli animali morti,
arenati, feriti o malati per determinare le principali interazioni con le
attività umane ed individuare i pericoli reali o potenziali; e
e) facilitano lo sviluppo di tecniche acustiche passive per garantire la
continua sorveglianza delle popolazioni di cetacei.
5. Rafforzamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni,
formazione professionale ed istruzione.
In considerazione delle diversità dei bisogni e del livello di sviluppo degli
Stati dell’area di ripartizione, le Parti privilegiano il rafforzamento delle
capacità per creare la perizia richiesta per applicare l’Accordo. Le Parti
cooperano per sviluppare strumenti comuni per la raccolta e la divulgazione
d’informazioni sui cetacei e per organizzare corsi di formazione e programmi
d’istruzione. Tali azioni saranno condotte in collaborazione con le istruzioni o
le organizzazioni internazionali competenti. I risultati saranno posti a
disposizione di tutte le Parti. In modo particolare le Parti cooperano per:
a) sviluppare i sistemi di raccolta di dati sulle osservazioni, le catture
accidentali, gli arenamenti, le epizoozie ed altri fenomeni relativi ai Cetacei;
b) predisporre liste delle autorità nazionali dei centri di ricerca e di
salvataggio degli scientifici e di organizzazioni non-governative interessate
dai cetacei;
c) predisporre un repertorio delle aree di protezione o di gestione esistenti
che potrebbero favorire la conservazione dei Cetacei, e delle potenziali aree
marine per la conservazione dei cetacei;
d) predisporre un repertorio delle legislazioni nazionali ed internazionale
applicabili ai cetacei;
e) istituire, come necessario, una base di dati sub-regioanle o regionale per
gestire le informazioni raccolte nel quadro dei paragrafi a) a d) di cui sopra;
f) predisporre un bollettino d’informazione sub-regioanle o regionale relativo
alle attività di conservazione dei cetacei o contribuire ad una pubblicazione
esistente avente lo stesso oggetto;
g) compilare guide d’informazione, di sensibilizzazione e d’individuazione
destinate a tutti gli utenti del mare;
h) predisporre, in base alle conoscenze regionali, una sintesi delle
raccomandazioni stabilite dai veterinari per il salvataggio dei cetacei; e
i) elaborare e attuare i programmi di formazioni sulle tecniche di
conservazione, ed in modo particolare l’osservazione, il rilascio, il trasporto,
le tecniche di pronto soccorso ed i provvedimenti da prendere situazioni di
emergenza.
6. Provvedimenti in caso di situazioni di emergenza.
Le Parti, in cooperazione le une con le altre ed ogni qualvolta ciò risulti
fattibile e necessario, elaborano ed attuano misure di emergenza peri cetacei
previsti dal presente Accordo, qualora si verifichino condizioni particolarmente
sfavorevoli o che mettono a repentaglio queste specie. In modo particolare, le
Parti:
a) prepareranno in collaborazione con gli organi competenti, piani di emergenza
da applicare nel caso in cui i cetacei siano minacciati nella zona dell’Accordo,
nonché in caso di gravi inquinamenti, di arenamenti importanti o di epizoozie; e
b) valutano i mezzi necessari per le operazioni di salvataggio dei cetacei
feriti o malati; e
c) preparano un codice di condotta disciplinante le funzioni dei centri o dei
laboratori coinvolti in tale compito.
Nel caso di una situazione di emergenza che necessita l’adozione di misure
immediate destinate ad impedire il deterioramento dello stato di conservazione
di una o più popolazioni di cetacei, una Parte potrà chiedere all’unità di
coordinamento competente di avvisarne le altre Parti interessate, al fine di
istituire un meccanismo di rapida protezione per la popolazione individuata come
essendo esposta ad un pericolo particolarmente grave.
Atto finale
Della Riunione di Negoziazione
per l’adozione dell’
Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e
dell’Area Atlantica contigua
Una riunione intergovernativa si è tenuta a Monaco dal 19 al 24 novembre 1996,
al fine di negoziare ed adottare un Accordo sulla conservazione dei cetacei del
Mar nero, del Mediterraneo e dell’Area Atlantica contigua, conformemente
all’Articolo IV, paragrafo 4, della Convenzione sula conservazione delle specie
migratorie appartenenti alla fauna selvatica.
La Riunione è stata convocata dal Segretariato UNEP/CMS nella sua qualità di
Segretariato della Convenzione, in cooperazione con il Governo del Principato di
Monaco ed il Governo di Francia. Erano rappresentati i seguenti 17 Stati
dell’area di ripartizione ed un’organizzazione di integrazione economica
regionale:
Albania, Cipro, Croazia, Comunità europea, Francia, Georgia, Grecia, Israele,
Italia, Marocco, Monaco, Portogallo, Repubblica araba siriana, Romania, Spagna,
Tunisia, Turchia e Ucraina.
I rappresentanti dei seguenti Stati dell’area di ripartizione hanno assistito
alla riunione in qualità di osservatori:
Bulgaria, Egitto, Jamahiriya araba libica, e Malta.
I rappresentanti delle seguenti organizzazioni intergovernative e non
governative hanno ugualmente assistito alla Riunione in qualità di osservatori:
Centro di attività regionali per le aree particolarmente protette (CAR/ASP),
Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del mar Mediterraneo (CIESM),
Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena
(Commissione baleniera internazionale), Convenzione sulla conservazione della
vita selvatica e dell’habitat naturale dell’Europa (Convenzione di Berna9,
Programma per l’Ambiente del mar Nero;
Acquario diGenova, Euronatur, Europe Conservation France, Europe Conservation
Italia, Fondo Mondiale per la Natura (WWF), Gesellschaft zur Retiung der
Delphine, MEDMARAVTS, Riserva Internazionale Marittima nel Mediterraneo
Occidentale (RIMMO), Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA),
S.O.S. Grand Bleu, Tethys Research Institute, Whale and Dolphin Conservation
Society.
La Riunione ha eletto M. Patrick van Klaveren (Monaco) quale Presidente, ed il
Dr. Victor Karamushka (Ucraina) e Mohamed Adel Hentati (Tunisia) quali Vice
Presidenti. Il Segretario Generale della Riunione era M. Douglas Hykle
(Segretariato PNUE/CMS).
La Riunione ha stabilito un Comitato di verifica dei poteri composto nel modo
seguente:
Mme Marie-Christinevan Klaveren (Presidente, Monaco)
H.E. Dr. Emmanuel Gounaris (Grecia)
Pr. Tullio Scovazzi (Italia)
M. Pamfil-Grigore Roman (Romania)
La Riunione ha adottato per consenso l’Accordo sulla conservazione dei cetacei
del Mar Nero, del Mediterraneo e dell’Area Atlantica contigua nelle lingue
araba, francese, inglese e russa che figura all’annesso al presente Atto finale.
La Riunione ha accettato con riconoscenza l’offerta del Governo del Principato
di Monaco di servire da Depositario per l’Accordo. Il Segretariato della
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna
selvatica e il Governo del Principato di Monaco hanno intrapreso congiuntamente
di esaminare le possibilità di assicurare le funzioni di Segretariato Interinale
nell’attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo e dell’insediamento di un
Segretariato Permanente, secondo l’Articolo III, paragrafo 7, dell’Accordo.
La Riunione ha preso nota delle disposizioni previste nella Risoluzione 4.4.
adottata durante la quarta sessione della Conferenza delle Parti alla CMS
(Nairobi, 1994), la quale, tra l’altro, stabilisce che le Parti firmatarie di
alcuni accordi conclusi secondo i termini della Convenzione dovrebbero essere
invitate a raggruppare le funzioni di segretariato per questi accordi presso il
Segretariato della Convenzione, e che i segretariati dei vari accordi dovrebbero
essere finanziati in totalità dalle loro rispettive Parti.
La Riunione ha esaminato favorevolmente la proposta della Commissione
internazionale per l’esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo, di mettere a
disposizione il suo gruppo di esperti sui mammiferi marini per assicurare le
funzioni del Comitato scientifico, come previsto dall’Articolo VII dell’Accordo,
ed ha incaricato il Segretariato Interinale di avviare i passi necessari al fine
di concretizzare questa offerta, fatta salva l’adozione formale da parte della
Riunione delle Parti nella sua prima sessione.
La Riunione ha raccomandato al Segretariato Interinale di prendere contatto con
le organizzazioni intergovernative rilevanti del Mar Nero e del Mediterraneo al
fine di facilitare l’identificazione delle Unità di coordinamento sub-regionale,
previste a titolo dell’Articolo V dell’Accordo.
La Riunione ha espresso la sua riconoscenza al Governo del Principato di Monaco
per aver accolto questa sessione di negoziato, e al Governo di Francia, che ha
fornito un aiuto economico supplementare per la tenuta di questa riunione.
Fatto a Monaco, il ventiquattro novembre dell’anno millenovecentonovantasei, in
un solo esemplare, in lingua inglese, araba, francese e russa, ciascuna versione
facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i seguenti Rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale