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 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192

 

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

 

(GU n. 121 del 26-5-2006)

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3, relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisito il parere della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª, 13ª e 14ª del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali:

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
b) al secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 94 del 9 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nei rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».
Il regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE n. L. 61 del 3 marzo 1997.
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L. 250 del 19 settembre 2001.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
La direttiva 92/43/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 206 del 22 luglio 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autoriomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dalIANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'art. 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.».

Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea la parola: «individuato» e' sostituita dalla seguente: «definito» e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
3. Requisiti del giardino zoologico.
1. Il giardino zoologico, come definito all'art. 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'art. 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione:
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarita' delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;
g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;
h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'art. 6 e copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1.
2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'art. 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.».