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Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192
Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
(GU n. 121 del 26-5-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della
direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in
particolare l'articolo 3, relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, e
successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del
regolamento (CE) n. 338/97;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisito il parere della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª, 13ª e 14ª
del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle politiche agricole e forestali:
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi
struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'articolo 1, ha
carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per
il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in
particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al
regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
b) al secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato
non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo
1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il
parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge
11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 94 del 9 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nei rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1».
Il regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE n. L. 61 del 3 marzo
1997.
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L. 250 del 19
settembre 2001.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
La direttiva 92/43/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 206 del 22 luglio 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali».
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autoriomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dalIANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi
struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'art. 1, ha
carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per
il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in
particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al
regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i
negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture
che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia
allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono,
altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a
scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie
giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui
all'art. 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con
provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali,
acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura
interessata.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea la parola: «individuato» e' sostituita dalla seguente: «definito»
e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti
a realizzare idonee misure di conservazione»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di
cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione
europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono
previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che
soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione
delle finalita' di cui all'articolo 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
73, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
3. Requisiti del giardino zoologico.
1. Il giardino zoologico, come definito all'art. 2, comma 1, deve ottenere la
licenza di cui all'art. 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi
volti a realizzare idonee misure di conservazione:
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino
vantaggi per la conservazione delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle
specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel
settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul
ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del
pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della
biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro
habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per
il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite
ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere
a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo
stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi
alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del
benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione
ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali
in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze
biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad
arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a
seconda delle peculiarita' delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato
livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso
l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e
curativi, e fornendo una corretta alimentazione;
g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure
idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce
ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie
alloctone;
h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte
a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli
operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli
esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro
e' tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'art. 6 e
copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di
cui all'art. 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione
europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono
previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che
soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione
delle finalita' di cui all'art. 1.
2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il
raggiungimento della finalita' prevista all'art. 5, il rilascio della licenza di
cui al comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita convenzione
con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi
a quelle previste dal presente decreto.».