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 Decreto 2 marzo 2006

 

 Ministero delle Attivitą Produttive. Modalita' di applicazione del divieto
di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali.

 

(GU n. 87 del 13-4-2006)
 

 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la direttiva del Consiglio della Comunita' europea del 28 marzo 1983, n. 129, modificata dalla direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, n. 370, che obbliga gli Stati Membri ad adottare o mantenere in vigore le misure necessarie perche' pelli di cuccioli di foca non siano importate a fini commerciali;
Visto l'art. 19 del regolamento (CE) 7 marzo 1994, n. 519 relativo al regime comune applicabile alle importazioni nell'Unione europea il quale prevede la possibilita' per gli Stati Membri di introdurre divieti di importazione sulla base di normative nazionali, in caso di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali;
Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 8 giugno 1978, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci».
Visto l'art. 1 del regolamento ministeriale 14 luglio 1990, n. 313,il quale prevede che «l'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
Ritenuta l'opportunita' di definire le modalita' applicative del regime autorizzatorio delle pelli di foca;
Considerato che la Commissione europea e' stata informata della volonta' di adottare il presente decreto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera b) del citato regolamento (CE) n. 519 del 1994, con nota del 10 febbraio 2006;


Decreta:


Art. 1.
1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione del divieto di importazione in Italia, per fini commerciali, di pelli di cuccioli di foca (n.c. 43 01 70 10; 43 02 19 41; 43 02 30 51; 43 03 10 10).

Art. 2.
1. L'importazione dei beni compresi nell'allegato 1 al presente decreto quali pelli da pellicceria gregge di foca, delle pelli da pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti di foca, delle pelliccerie lavorate o confezionate di foca e' soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal paese di origine (non preferenziale). L'autorita' incaricata dell'applicazione del presente decreto e del rilascio delle autorizzazioni all'importazione dei beni sopra citati e' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale della politica commerciale.


Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.


Roma, 2 marzo 2006


Il Ministro delle attivita' produttive: Scajola


Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
 

Allegato 1
Nomenclatura combinata:
43 01 70 90 limitatamente alla foca;
43 01 80 80 limitatamente alla foca;
43 01 90 00 limitatamente alla foca;
43 02 19 35 limitatamente alla foca;
43 02 19 49 limitatamente alla foca;
43 02 20 00 limitatamente alla foca;
43 02 30 10 limitatamente alla foca;
43 02 30 45 limitatamente alla foca;
43 02 30 55 limitatamente alla foca;
43 03 10 90 limitatamente alla foca;
43 03 90 00 limitatamente alla foca.