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Ordinanza 12 dicembre 2006
Ministero della Salute. Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani.
(GU n. 10 del 13-1-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali
d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce
che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna
gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo
ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che
ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare
reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali
strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e'
perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una
disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della
salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di
cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e
3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o
finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze
canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino
all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio
della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro
la prima settimana di vita;(*)
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi
curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2007, pubblicata
nella G.U. n. 104 del 7-5-2007
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto
dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e
sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato
devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei
locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani
per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha
l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi
al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi
causati dal proprio cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o
impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni
di aggressivita' da parte degli animali stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque
li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che,
non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di
altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal
proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e
dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui
all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo
per la tutela della incolumita' pubblica.
3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria
locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con
aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza
di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati
dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di
morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui
agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per
quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il
possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al
fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione
dell'animale stesso [ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6
legge 14 agosto 1991, n. 281].(*)
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,
di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
(*) N.d.R.: Periodo
abrogato dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2007, pubblicata
nella G.U. n. 104 del 7-5-2007
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate
dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 365
Allegato
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita'
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.