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Regione Toscana
Legge Regionale n. 19 del 30-05-2006
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo).
(B.U.R. Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 43/1995
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme
per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la
prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo
delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia
di sanità pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;
c) tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle
aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);
d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici
veterinari;
e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed
iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e
difesa degli animali;
f) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
g) un rappresentante della struttura
della Giunta regionale competente in materia di caccia.”
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 43/1995 è sostituito dal seguente:
“3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in
carica cinque anni”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 43/1995
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 43/1995 è inserito il
seguente:
“4 bis. Per la violazione degli
obblighi previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 sono applicate
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 103,00 a euro 622,00, se la violazione è commessa dal medico
veterinario nell’esercizio delle sue funzioni;
b) da euro 50,00 a euro 300,00, se la violazione è commessa dal proprietario o
dal detentore dei cani.”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 30 maggio 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
24.05.2006.