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Legislazione Giurisprudenza

 


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Regione Toscana

Legge Regionale n. 19 del 30-05-2006

 

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43  (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo).

 

(B.U.R. Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)

 


 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 43/1995

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;
c) tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);
d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
f) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

g) un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente in materia di caccia.”
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 43/1995 è sostituito dal seguente:
“3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni”.


ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 43/1995
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 43/1995 è inserito il seguente:

“4 bis. Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 103,00 a euro 622,00, se la violazione è commessa dal medico veterinario nell’esercizio delle sue funzioni;
b) da euro 50,00 a euro 300,00, se la violazione è commessa dal proprietario o dal detentore dei cani.”.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 30 maggio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24.05.2006.