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Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

(GU n. 212 del 12-9-2007)

 

 

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; "autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita", il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; "certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente: "Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.".

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.



Art. 2.
Autorita' competente
1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".


Art. 3.
Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore
1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita', sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata.
2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.


Art. 4.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del conducente o guardiano
1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.
2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato.

Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

Art. 5.
Irregolarita' o mancanza della documentazione
1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarita' documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2 . Costituiscono irregolarita' documentali:
a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;
b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;
c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;
d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:
1. origine e proprieta' degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;
e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:
1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
4. durata prevista del viaggio;
f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cio' non legittimate;
g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;
h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.
3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.
7. Se gli animali sono esportati verso un Paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non e' necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione. 8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:
a) una copia del giornale di viaggio compilato;
b) il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo e' coperto da tale regolamento.
I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorita' competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.
Il documento di cui alla lettera a) e' restituito all'autorita' competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9. Allorche' i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 9, in conformita' della procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2.".


Art. 6.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto
1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.
3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.
5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e' obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.

Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.


Art. 7.
Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali
1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa
all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprieta' con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.

Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.

Art. 8.
Violazioni varie
1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.

Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.


Art. 9.
Sanzioni accessorie
1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e' soggetto alla revoca della stessa.
5. Il trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione non puo' conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.
6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
9. Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non puo' conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.
10. Quando e' prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.
11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, puo' essere disposta la sospensione del certificato di idoneita' per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneita' del conducente o guardiano, trasmettono all'autorita' che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 680 a Euro 2.723, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 680 a Euro 2.723. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.".


Art. 10.
Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando e' riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorita' competente a proprie spese.
2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorita' competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.
3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorita' competente ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorita' amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi e' tenuto al loro adempimento.

Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.


Art. 11.
Richiesta di informazione o di esibizione di documenti
1. Le autorita' di controllo hanno facolta' di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonche' ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.
2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti puo' essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200.
4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800.
5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorita' competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 800.

Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.


Art. 12.
Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformita' all'Allegato 5.
3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorita' deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per territorio.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
6. L'entita' delle sanzioni previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 207 e 214-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente: "Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui ai comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea).".
"Art. 214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1 . Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.".


Art. 13.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

Art. 14.
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attivita' di controllo e applicazione del Regolamento.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), allegato al presente decreto, e' stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.


Art. 15.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato 1
(previsto dall'art. 7, comma 1)

IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI
1. Non puo' essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne' le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora completamente cicatrizzato;
e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione e' parte del programma di ricerca;
c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto e' consentito soltanto se cio' non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purche' le ferite siano completamente cicatrizzate.
4. Allorche' si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
5 . Non e' ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che cio' non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.
6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.
7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto ne' ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

Allegato 2
(previsto dall'art. 7, comma 2)

MEZZI DI TRASPORTO
1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.
1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumita' degli animali;
b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
c) essere puliti e disinfettati;
d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
e) assicurare che si possa mantenere la quantita' e la qualita' dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;
g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;
h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.
1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorche' questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.
1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:
a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;
b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.
1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.
1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'eta' devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.
1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario e' destinato a durare piu' di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.
2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia.
2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.
2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.
2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.
3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto.
3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorche' i veicoli sono caricati:
a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;
b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.
3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.
4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea.
4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi.
4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui e' possibile mantenere la qualita' dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.
5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori.
5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual e' la parte alta del contenitore.
5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.
5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;
f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di eta', tranne quando sono accompagnati dalla madre;
g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.



Allegato 3
(previsto dall'art. 7, comma 3)

PRATICHE DI TRASPORTO
1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.
1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano piu' di quattro ore, eccetto per il pollame:
a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;
b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.

Strutture e procedure.
1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumita'. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
b) essere pulite e disinfettate.
1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50% rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione e' superiore a 10°, vale a dire il 17,6% rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficolta';
b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.
1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.
1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata.
1.6 Allorche' su un mezzo di trasporto sono caricati su piu' livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:
a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;
b) per assicurare la stabilita' dei contenitori;
c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

Trattamento degli animali.
1.7 E' proibito:
a) percuotere o dare calci agli animali;
b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
e) usare pungoli o altri strumenti con estremita' aguzze;
f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.
1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a se' spazio per muoversi. Le scariche non devono durare piu' di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.
1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali
non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.
1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali ne' per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.
Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:
a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;
b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;
c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

Separazione.
1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:
a) animali di specie diverse;
b) animali di taglia o eta' significativamente diverse;
c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
d) maschi sessualmente maturi e femmine;
e) animali con corna e animali senza corna;
f) animali reciprocamente ostili;
g) animali legati e animali slegati.
1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.
2. Durante il trasporto.
2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.
2.2 Se il veicolo e' caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. E' possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su piu' livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.
L'altezza interna minima del compartimento deve essere piu' alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale piu' alto.
2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di piu' di quattro animali.
2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.
2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.
2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunita' di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e eta', a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualita' ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessita' degli animali di abituarsi alle modalita' di nutrizione e abbeveramento.

Allegato 4
(previsto dall'art. 7, comma 4)

LUNGHI VIAGGI

Tetto.

1.1 Il mezzo di trasporto e' attrezzato con un tetto di colore chiaro ed e' adeguatamente isolato.

Pavimento e lettiera.
1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Alimentazione.
1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantita' sufficiente di alimenti appropriati per le necessita' alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.
1.4 Allorche' per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.
1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto e' in movimento e l'attrezzatura non e' usata, questa e' sistemata separatamente dagli animali.

Divisori.
1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.
1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.
1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far si' che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

Criteri minimi per talune specie.
1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:
gli equidi domestici hanno piu' di quattro mesi di eta', ad eccezione degli equidi registrati;
i vitelli hanno piu' di quattordici giorni dieta;
i suini pesano piu' di 10 Kg.
I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.
2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare.
2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la
fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.
2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
2.3 La capacita' totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.
2.4 E' possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.
3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura.
3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.
3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacita' nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.
3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura cosi' ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorita' competente.
3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

Allegato 5
(previsto dall'articolo 12, comma 2)
Allegato omesso