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Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
(GU n. 212 del 12-9-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto
Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le
modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili
alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e
l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in
applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento",
recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto
e sulle operazioni correlate.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori
definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta
effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che
esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali;
"autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10
ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita", il certificato
rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento;
"certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui
all'articolo 18 del Regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n.
1255/1977, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il
seguente: "Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la
piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con
le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.".
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle
premesse.
Art. 2.
Autorita' competente
1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del
Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province
autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso,
competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono,
per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con
cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e
del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato
rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che
esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.".
Art. 3.
Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore
1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della
prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11
del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita',
sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque
effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione
ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3,
del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si
avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore
sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di
validita', sospesa o revocata.
2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto
dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa
autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro
600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della
violazione per il pagamento della relativa sanzione.
Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle
premesse.
Art. 4.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del
conducente o guardiano
1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato
scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di
conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi
domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o
suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 1.500 a Euro 4.500.
2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il
detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano
sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di validita',
sospeso o revocato.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle
premesse.
Art. 5.
Irregolarita' o mancanza della documentazione
1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette
irregolarita' documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2 . Costituiscono irregolarita' documentali:
a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le
informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;
b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune
di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il
tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione
frontaliera (P.I.F.) di entrata;
c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio
ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello
previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di
riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del
Regolamento;
d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di
trasporto riguardo a:
1. origine e proprieta' degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;
e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi
a:
1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento
individuati;
4. durata prevista del viaggio;
f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cio' non
legittimate;
g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul
giornale di viaggio;
h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo
per tutta la durata del trasporto.
3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il
detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con
il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per
le violazioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle
premesse.
7. Se gli animali sono esportati verso un Paese terzo, i trasportatori
consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di
uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime
di restituzione all'esportazione, non e' necessario compilare la sezione
3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una
relazione. 8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale
di viaggio tiene:
a) una copia del giornale di viaggio compilato;
b) il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui
all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il
veicolo e' coperto da tale regolamento.
I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorita'
competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su
richiesta dell'autorita' competente del luogo di partenza, entro un mese
dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo
di almeno tre anni dalla data del controllo.
Il documento di cui alla lettera a) e' restituito all'autorita'
competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a
meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9.
Allorche' i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'art. 6,
paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di
viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui
all'art. 6, paragrafo 9, in conformita' della procedura di cui all'art.
31, paragrafo 2.".
Art. 6.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del
mezzo di trasporto
1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o
fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non
munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui
all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso o
revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.000 a Euro 3.000.
2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il
trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in
solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per
le violazioni di cui al comma 1.
3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o
soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo
nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di
cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di
validita', ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il
trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando
contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con
certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.
5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e'
obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla
premesse.
Art. 7.
Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali
1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei
requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro
6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i
requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui
all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di
equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina
e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente
decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
2.000 ad Euro 6.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli
animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza
sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze
inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 3.000 a Euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni
di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa
all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui
agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile
dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per
il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua
proprieta' con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza
inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva
quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.
Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla
premesse.
Art. 8.
Violazioni varie
1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare
gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400
ad Euro 1.600.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1
od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone
i limiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro
20.000.
Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle
premesse.
Art. 9.
Sanzioni accessorie
1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette
due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7,
comma 1, nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione
dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo
intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e'
applicata la durata massima della sospensione.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre
violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7,
comma 2 nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione
dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il
periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei
mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo
definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma
6, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per
un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il
trasportatore e' soggetto alla revoca della stessa.
5. Il trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca
dell'autorizzazione non puo' conseguire altra autorizzazione prima di
dodici mesi.
6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo
di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo
5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione
del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da
uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e'
inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo
di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2,
accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del
certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da
quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle
tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima
della sospensione.
8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque
violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in
modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di omologazione
del mezzo di trasporto.
9. Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della revoca del
certificato di omologazione del mezzo di trasporto non puo' conseguire
altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.
10. Quando e' prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione
del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di
trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da
trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta,
una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza
reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del
Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare
trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata
prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.
11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di
interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione
accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di
un guardiano che detiene un certificato di idoneita' di cui all'articolo
17, comma 2, del Regolamento, puo' essere disposta la sospensione del
certificato di idoneita' per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede
l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del
trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del
certificato di idoneita' del conducente o guardiano, trasmettono all'autorita'
che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro
documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di
revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro
Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorita'
competente di cui all'articolo 2, comma 1.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, e' il
seguente:
"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Salvo quanto previsto
dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto
obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla
collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita'
ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo,
secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del
Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo,
e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 680 a Euro 2.723, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le
modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di
cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario
del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta
altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito
all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del
quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che
procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in
un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel
verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia
all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa
la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la
restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della
autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma
1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,
salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli
obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 680 a Euro 2.723. E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo.".
Art. 10.
Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dal presente decreto, quando e' riscontrata una violazione delle
disposizioni del Regolamento, l'Autorita' competente di cui all'articolo
2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al
soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni
necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra
quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il
guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato
dall'Autorita' competente a proprie spese.
2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito
l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni
impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorita' competente
e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in
un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite
dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.)
territorialmente competente.
3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate
nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della
violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido
tra loro.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni
imposte dall'Autorita' competente ai sensi e per le finalita' di cui al
comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte
l'adempimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorita'
amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono
poste interamente a carico di chi e' tenuto al loro adempimento.
Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle
premesse.
Art. 11.
Richiesta di informazione o di esibizione di documenti
1. Le autorita' di controllo hanno facolta' di chiedere agli
organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del
trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori
degli animali trasportati, nonche' ai conducenti e guardiani,
informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti,
certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio
stesso.
2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti puo' essere
formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento
successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni
devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne'
superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il
destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato
motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine
stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
400 a Euro 1.200.
4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica
responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e' soggetto
alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800.
5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorita'
competente, anche non nazionale, individuata in ragione della
destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai
requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 800.
Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle
premesse.
Art. 12.
Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste
dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente
decreto redigono un verbale di accertamento in conformita' all'Allegato
5.
3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorita' competente
all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un
trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorita' deputata
all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per territorio.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una
violazione e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero
si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo
207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo
9, comma 11, del presente decreto e' affidato in custodia, a spese del
responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati
nell'articolo 214-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione,
in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto
delle norme vigenti in materia.
6. L'entita' delle sanzioni previste dal presente decreto e' aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli
massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni
sopraindicate, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per
eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di
euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le
note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 207 e 214-bis del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente: "Art. 207 (Veicoli immatricolati
all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo
immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta
al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale
che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta'
del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. La cauzione e' versata al comando od ufficio da cui
l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui ai comma 2, e'
pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte
dell'Unione europea).".
"Art. 214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca). - 1 . Ai fini del trasferimento della
proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1,
ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente
avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno
stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con
l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette,
ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione
ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del
sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di
trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a
confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose
per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di
valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle
tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono
definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e
dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta'
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i
veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al
custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento
dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte
dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al
pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle
iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione
dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga
alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni
previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti,
per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento.".
Art. 13.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato,
quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei
restanti casi.
Art. 14.
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province
autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente
decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del
Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari
delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o
della sede legale del trasportatore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data
dal 6 gennaio 2008.
3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali
deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di
idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a
tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente
decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere
realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di
Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione
tra loro con oneri a carico degli interessati.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle
attivita' di controllo e applicazione del Regolamento.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della
direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto), allegato al presente decreto, e' stato pubblicato nella G.U.
11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
Art. 15.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato 1
(previsto dall'art. 7, comma 1)
IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI
1. Non puo' essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al
viaggio previsto, ne' le condizioni di trasporto possono essere tali da
esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero
patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di
deambulare senza aiuto;
b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di
gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la
settimana precedente;
d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora completamente
cicatrizzato;
e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e
vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per
percorsi inferiori a 100 km.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere
ritenuti idonei al trasporto se:
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non
causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere
veterinario;
b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1)
se la malattia o la lesione e' parte del programma di ricerca;
c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a
trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto e'
consentito soltanto se cio' non causa all'animale sofferenze o
maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a
procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la
decorazione o la castrazione, purche' le ferite siano completamente
cicatrizzate.
4. Allorche' si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli
animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate.
Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso,
sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che
non causi loro sofferenze inutili.
5 . Non e' ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati
a essere trasportati, a meno che cio' non sia strettamente necessario
per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo
veterinario.
6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non
sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non
superiori alle 12 ore.
7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano
agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare
le condizioni sanitarie e di benessere per il parto ne' ai puledri
neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono
sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.
Allegato 2
(previsto dall'art. 7, comma 2)
MEZZI DI TRASPORTO
1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.
1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono
concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumita' degli
animali;
b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e
variazioni climatiche avverse;
c) essere puliti e disinfettati;
d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di
resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
e) assicurare che si possa mantenere la quantita' e la qualita'
dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e
la cura;
g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;
h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita
di urina o feci;
i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli
animali durante il trasporto.
1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi
livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che
vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorche' questi si
trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo
il loro movimento naturale.
1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi
domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina,
laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti
documenti:
a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o
pericolosi;
b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua
ed eventuali cure speciali richieste.
1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al
peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter
funzionare in modo rapido e agevole.
1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli
di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'eta' devono
disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne
garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali
trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche.
Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.
1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di
sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave,
su un aeromobile o su un vagone ferroviario e' destinato a durare piu'
di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate
deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che
abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed
efficace.
2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia.
2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in
modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.
2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.
2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri
movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare
di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.
3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto.
3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica
che, allorche' i veicoli sono caricati:
a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di
ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte
secondaria di energia in caso di guasto;
b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.
3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un
numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati,
posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla
nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave
prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai
movimenti della nave.
4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea.
4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o
stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti
dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il
trasporto di animali vivi.
4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui
e' possibile mantenere la qualita' dell'aria, la temperatura e la
pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto
delle specie trasportate.
5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori.
5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere
contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di
animali vivi e qual e' la parte alta del contenitore.
5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono
essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al
minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in
modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di
trasporto.
5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero
sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati
e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di
trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo
di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano
spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;
f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di eta', tranne quando
sono accompagnati dalla madre;
g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.
Allegato 3
(previsto dall'art. 7, comma 3)
PRATICHE DI TRASPORTO
1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare
debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli
animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima
dell'inizio del viaggio previsto.
1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano piu' di quattro ore,
eccetto per il pollame:
a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e
abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi
siano legati;
b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario
riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare
che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali
operazioni.
Strutture e procedure.
1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito,
devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il
disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne
l'incolumita'. In particolare, le superfici non devono essere scivolose
e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli
animali;
b) essere pulite e disinfettate.
1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°,
vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e
i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50% rispetto
all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando
l'inclinazione e' superiore a 10°, vale a dire il 17,6% rispetto
all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio
delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire
o scendere senza rischi o difficolta';
b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere
muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga
degli animali durante le operazioni di carico e scarico.
1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali
devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o
disagi agli animali.
1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata
un'illuminazione appropriata.
1.6 Allorche' su un mezzo di trasporto sono caricati su piu' livelli
contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:
a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al
livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali
da pelliccia, per limitare tale situazione;
b) per assicurare la stabilita' dei contenitori;
c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.
Trattamento degli animali.
1.7 E' proibito:
a) percuotere o dare calci agli animali;
b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro
dolore o sofferenze inutili;
c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le
corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare
loro dolore o sofferenze inutili;
e) usare pungoli o altri strumenti con estremita' aguzze;
f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per
qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.
1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti
che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono
usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e
soltanto se hanno davanti a se' spazio per muoversi. Le scariche non
devono durare piu' di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli
adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le
scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non
reagisce.
1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire
dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali
non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali
debbono avere accesso all'acqua.
1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli
anelli nasali ne' per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve
essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono
recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non
domati.
Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri
mezzi usati devono essere:
a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di
trasporto normali;
b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di
mangiare e bere;
c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o
di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.
Separazione.
1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti
casi:
a) animali di specie diverse;
b) animali di taglia o eta' significativamente diverse;
c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
d) maschi sessualmente maturi e femmine;
e) animali con corna e animali senza corna;
f) animali reciprocamente ostili;
g) animali legati e animali slegati.
1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano qualora
gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati
gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora
le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.
2. Durante il trasporto.
2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle
cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di
trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.
2.2 Se il veicolo e' caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi
domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro
puledri sono trasportati in stalli individuali. E' possibile derogare
alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli
Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali.
2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su
piu' livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello
inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.
L'altezza interna minima del compartimento deve essere piu' alta di
almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale piu' alto.
2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di
piu' di quattro animali.
2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di
trasporto.
2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare
pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del
numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni
meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere
sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.
2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e
avere l'opportunita' di riposare conformemente alle esigenze della loro
specie e eta', a intervalli appropriati e, in particolare, secondo
quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non
altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni
24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono
essere di buona qualita' ed essere presentati agli animali in modo da
ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione. Occorre prestare
debita attenzione alla necessita' degli animali di abituarsi alle
modalita' di nutrizione e abbeveramento.
Allegato 4
(previsto dall'art. 7, comma 4)
LUNGHI VIAGGI
Tetto.
1.1 Il mezzo di trasporto e' attrezzato con un tetto di colore chiaro ed
e' adeguatamente isolato.
Pavimento e lettiera.
1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale
equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del
numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle
condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento
adeguato delle deiezioni.
Alimentazione.
1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantita' sufficiente di
alimenti appropriati per le necessita' alimentari degli animali in
questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle
condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas
di scarico e urina e escrementi di animali.
1.4 Allorche' per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura
specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve
essere presente sul mezzo di trasporto.
1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti
come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale
da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per
evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto e' in movimento
e l'attrezzatura non e' usata, questa e' sistemata separatamente dagli
animali.
Divisori.
1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione
per le femmine che viaggiano con i loro puledri.
1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da
poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti
gli animali un accesso libero all'acqua.
1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere
sistemati in diverse posizioni per far si' che la dimensione del
compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo,
alla taglia e al numero degli animali.
Criteri minimi per talune specie.
1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti
per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e
suina soltanto se:
gli equidi domestici hanno piu' di quattro mesi di eta', ad eccezione
degli equidi registrati;
i vitelli hanno piu' di quattordici giorni dieta;
i suini pesano piu' di 10 Kg.
I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.
2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia
o via mare.
2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati
di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la
fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il
viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.
2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di
funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie
di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
2.3 La capacita' totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari
all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I
serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere
svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un
sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono
essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in
buone condizioni di funzionamento.
2.4 E' possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare
utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai
propri serbatoi di acqua.
3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e
controllo della temperatura.
3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono
essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi
momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di
trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella
di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di
trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione
della temperatura esterna.
3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una
distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una
capacita' nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in
grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per
almeno quattro ore.
3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo
della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati.
Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le
loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni
climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura cosi' ottenute
devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorita'
competente.
3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di
allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei
compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo
o quello minimo.
Allegato 5
(previsto dall'articolo 12, comma 2)
Allegato omesso