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Decreto 23 marzo 2007
Ministero dell'Interno. Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
(G.U. n. 104 del 7-5-2007)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il
divieto di maltrat-tamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare,
l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle
politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione
delle modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato
specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla
tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di
controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione
CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione,
resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa
comunitaria (lettera c);
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»
che, in applicazione del principio di sussidiarieta' sancito dalla citata legge
n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e
dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle
regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i
compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto
legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice
di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia
municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie
di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei
limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla
competente autorita' giudiziaria o dalla competente autorita' di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' ed il sindaco;
Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto
la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del
territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtu' del quale
alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del
comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei
Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunita' che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della
citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalita' e di
esperienza acquisito dal Corpoforestale dello Stato nel settore della
prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con
particolare riguardo alla tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresi', di
dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attivita' di
prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei
Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarita' della presenza
sul territorio e per la professionalita' posseduta dai medesimi nelle materie
ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei
comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di
indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attivita' svolte dalle
Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al
fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 21 dicembre 2006 e del Ministro dellasalute in data 3 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Le attivita' di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n.
189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei
rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e
provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la
legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario
dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i
presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il
coordinato sviluppo delle attivita' degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche
previa consultazione dei Comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalita' del
concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime
attivita' di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze
ed al patrimonio di professionalita' presente nelle due Forze di polizia,
nonche' le modalita' del concorso del Corpo della Guardia di finanza con
riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato e degli enti locali. Le autorita' e gli organi citati
nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.
Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato