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Regione Liguria
Legge Regionale n. 18 del 26-04-2007
Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.
(B.U.R. Liguria n. 10 del 16.5.2007)
Il Consiglio
regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei
principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
16 dicembre 1985 n. 752 (normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo) e promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.
ARTICOLO 2
(Riconoscimento delle tartufaie)
1. Sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in
consorzio, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste,
economia montana), di seguito denominati Enti delegati, le funzioni
amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate
di cui all’articolo 3 della l. 752/1985.
2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati
devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per
territorio, allegando la planimetria catastale che individui l’area
interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che
evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che
comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.
3. Gli Enti delegati provvedono all’istruttoria della domanda e decidono
in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello
specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole
specie di tartufi approvato dalla Giunta regionale e delle condizioni
necessarie alle singole specie di tartufi.
4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie
controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente
confermato su richiesta e specifica istruttoria.
5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto
disposto dall’articolo 3 della l. 752/1985.
ARTICOLO 3
(Tesserino d’idoneità)
1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono
essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.
2. Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del
versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero
d’ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla legge regionale 27
dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le
procedure per il rilascio del tesserino di idoneità.
ARTICOLO 4
(Calendario e orario di raccolta)
1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei
periodi indicati dalla l. 752/1985, il calendario di raccolta è unico
per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta è consentita
anche nelle ore notturne.
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le
procedure per la determinazione e la variazione del calendario di
raccolta.
3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale e sono opportunamente divulgati.
ARTICOLO 5
(Delimitazione della zona geografica di raccolta)
1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi
dell’articolo 7 della l. 752/1985, viene effettuata dalla Giunta
regionale
sentite le amministrazioni provinciali interessate.
2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli
Enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una
richiesta motivata con relativa cartografia.
ARTICOLO 6
(Conservazione del patrimonio tartufigeno)
1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta
capacità tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono
terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa
un’indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto
arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la
libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai
ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla l. 752/1985 ed
alla presente legge.
2. L’indennità di cui al comma 1, che può essere aggiornata dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento, è concessa dagli Enti delegati.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le
procedure per la concessione di tali indennità e i relativi controlli.
ARTICOLO 7
(Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura)
1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta
regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie
singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all’articolo 8, per
i seguenti interventi:
a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno
regionale di cui all’articolo 6;
b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisto e la messa a dimora di
piante tartufigene.
2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all’articolo
6 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1860/2004 della
Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori
dell’agricoltura e della pesca.
ARTICOLO 8
(Consorzi volontari)
1. I consorzi volontari di cui all’articolo 4 della l. 752/1985
devono essere costituiti nel rispetto dell’articolo 2602 e seguenti del
codice civile.
2. Tali consorzi devono trasmettere all’Ente delegato competente copia
autentica dell’atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una
relazione sull’attività svolta corredata da copia del bilancio
consuntivo.
ARTICOLO 9
(Commercializzazione dei tartufi)
1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita
dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al
14 della l. 752/1985.
ARTICOLO 10
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è effettuata
dai soggetti di cui all’articolo 15 della l. 752/1985 e dagli Enti
delegati.
2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della l.
752/1985 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il
tesserino di idoneità;
2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino
scaduto e/o non ha l’attestazione di pagamento annuale;
3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino
scaduto ma ha l’attestazione di pagamento annuale;
4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il
tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è
in grado di esibirli al momento del controllo;
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o
senza attrezzo idoneo, ovvero commercio di tartufi freschi fuori del
periodo di raccolta: da euro 520,00 a euro 1550,00;
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro
520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno
lavorato;
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra
prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non
riempite a regola d’arte: da euro 160,00 a euro 470,00;
e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla
data dell’impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;
f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate
riconosciute di cui all’articolo 2: da euro 160,00 a euro 470,00;
g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;
h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l’osservanza delle
norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;
i) messa in commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle
norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi
dell’articolo 18 della l. 752/1985, redigono apposito verbale di
confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei
tartufi confiscati. Al trasgressore è rilasciata copia del processo
verbale di accertamento della violazione.
4. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla
sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui
all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al
sistema penale) almeno due offerte d’acquisto da acquisire presso
commercianti o ristoratori della zona.
5. L’importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento,
è versato all’Ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha
diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate
agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa
individuati, delegati o subdelegati.
ARTICOLO 11
(Revoca dei contributi)
1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente
legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate
degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga
alle disposizioni previste per l’accesso ai contributi.
ARTICOLO 12
(Disposizioni finali e transitorie)
1. I tesserini di idoneità per praticare la raccolta di tartufi
rilasciati in base alla legge regionale 16 maggio 1988 n. 17 (disciplina
della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi)
conservano la loro validità fino alla scadenza.
2. Le Commissioni istituite ai sensi della l.r. 17/1988 e le relative
procedure per il rilascio del tesserino di idoneità restano in vigore
fino all’approvazione da parte della Giunta Regionale delle nuove
disposizioni previste dall’articolo 3 della presente legge.
3. I riconoscimenti di tartufaie controllate o coltivate di cui
all’articolo 3 della l. 752/1985 effettuati ai sensi della precedente
normativa conservano la loro validità fino alla scadenza.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme
contenute nella l. 752/1985.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, mediante
le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio
per l’anno finanziario 2007:
a) prelevamento di quota di euro 20.000,00 in termini di competenza e di
cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di
parte corrente” e di quota di euro 10.000,00 in termini di competenza e
di cassa dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale
di conto capitale”;
b) iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa,
all’U.P.B. 13.105 “Spese per l’incremento delle colture” e di euro
10.000,00, in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 13.205
“Interventi per l’incremento delle colture”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
ARTICOLO 14
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 16 maggio 1988 n. 17 (disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogata.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 aprile 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa)