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Ordinanza 28 marzo 2007
Ministro della salute. Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006
«Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani».
(G.U. n. 104 del 7-5-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali
d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che
stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali
d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la
corretta convivenza tra uomo ed animale;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una
disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della
salute pubblica;
Vista l'ordinanza 12
dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani»;
Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un
medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono
parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della
cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una
legge di divieto generale specifica in materia;
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento
della variabilita' genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le
razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n.
281, puo' indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5,
dell'ordinanza 12 dicembre 2006;
Ordina:
Art. 1.
L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
di cani» e' modificata nel modo seguente:
1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola «coda» e' inserita
la seguente frase «fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine
riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino
all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio
della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro
la prima settimana di vita»;
2. all'art. 5, comma 5 e' eliminata la frase «ivi compresa la valutazione ai
sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281».
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione
ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133