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Regione Siciliana
Decreto presidenziale n. 7 del 12-01-2007
Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo".
(G.U.R.S. n. 15 del 6-4-2007)
IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto
presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l’art. 2;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, "Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" ed in particolare l’art. 4 che prevede l’emanazione di un regolamento di esecuzione;
Sentita la commissione per i diritti degli animali, nominata con decreto del Presidente della Regione n. 9/serv. 1° S.G. del 12 gennaio 2005;
Sentita, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari della Sicilia per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e l’Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;
Udito il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana che nell’adunanza del 26
settembre 2006 ha reso il parere . 658/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 28 novembre 2006;
Emana il seguente
regolamento:
ARTICOLO 1
Identificazione dei cani
1. Il cane iscritto all’anagrafe è identificato da un codice di riconoscimento
impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato
sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della
scapola.
2. La struttura del codice identificativo deve essere conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785, i transponder devono essere conformi alla norme ISO 11784 e ISO 11785 che prevede un codice numerico a 15 cifre.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, qualora debba essere iscritto all’anagrafe un cane appartenente alle razze di seguito elencate, il proprietario dovrà produrre la fotografia dell’animale che dovrà essere allegata alla scheda anagrafica di cui all’allegato IX.
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività
1) american bulldog;
2) dogo argentino;
3) fila brazileiro;
4) pit bull;
5) pit bull mastiff;
6) pit bull terrier;
7) tosa inu.
ARTICOLO 2
Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie
feline
1. I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi
sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non
sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le
associazioni iscritte all’albo regionale sulla base di una convenzione adottata
secondo lo schema di convenzione di cui all’Allegato III.
2. Alle associazioni iscritte all’albo regionale può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all’Allegato IV.
3. I comuni possono
inoltre stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all’albo
regionale, per il censimento e la gestione delle colonie feline in stato di
libertà, sulla base dello schema di cui all’Allegato V.
ARTICOLO 3
Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà
1. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 18,
comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima
delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la
custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la
gestione dei rifugi sanitari pubblici, nonché per il censimento e la gestione
delle colonie feline, è indicata nella sottostante tabella:
a) custodia e
mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 Kg.
di peso, e per gatto |
€3,50 |
b) custodia e mantenimento giornaliero per cane di media e grossa taglia |
€4,50 |
c) custodia e
mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 Kg.
di peso, e per gatto nei rifugi sanitari pubblici |
€2,50 |
d) custodia e
mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia nei
rifugi sanitari pubblici |
€3,50 |
e) censimento e gestione
giornaliera colonie feline in libertà a capo |
€2,00 |
ARTICOLO 4
Spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n.
15 sono indicate nella sottostante tabella le spese a carico del
proprietario per la custodia e il mantenimento degli animali custoditi nel
rifugio sanitario.
2. Sono esenti dal pagamento delle spese i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.
Accalappiamento | € 50,00 |
Visita clinica all’atto dell’introduzione del cane con stesura cartella clinica | € 20,00 |
Custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 Kg. di peso |
€ 3,50 |
Custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia | € 4,50 |
Spese di segreteria |
€ 5,00 |
3. Per ogni altra terapia specialistica che si rendesse necessaria in
relazione all’età ed alle condizioni fisiche dell’animale e che sarà
praticata secondo le prescrizioni del medico veterinario competente, dovranno
essere applicate le tariffe minime previste dal tariffario dell’Ordine dei
medici veterinari della provincia.
4. Sulla scheda clinica dell’animale, pertanto, dovrà essere riportato l’importo della tariffa applicata per l’esecuzione della terapia necessaria.
5. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al rifugio.
6. L’importo totale delle
spese sostenute dal gestore sarà comunicato al comune per permettere il
preventivo rimborso della somma, comprensiva della eventuale sanzione, da parte
del proprietario dell’animale che, all’atto del ritiro dello stesso,
presenterà copia della ricevuta di pagamento.
ARTICOLO 5
Requisiti delle strutture pubbliche e private
1. I requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi
per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell’Allegato I.
2. Al fine di garantire
condizioni di benessere adeguate alla specie sono individuati nell’Allegato II i
requisiti minimi che debbono possedere i rifugi esistenti per il ricovero di
cani e gatti.
ARTICOLO 6
Controllo della popolazione canina e felina
1. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi
sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d’intesa con i servizi
veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e le associazioni
protezionistiche e animaliste iscritte all’albo regionale, stipulano protocolli
d’intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie
feline secondo il protocollo operativo di cui all’allegato VI.
2. Gli interventi di sterilizzazione sui cani adottati sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi sanitari pubblici, se richiesti entro 30 giorni dall’affido.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprietà iscritti all’anagrafe e sui gatti di proprietà, sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell’Ordine provinciale dei medici veterinari.
4. Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.
5. Gli interventi di
sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari non sono più in condizione di
provvedere al loro mantenimento, affidati dal sindaco alle associazioni
protezionistiche o animaliste, sono effettuati gratuitamente a cura dei
servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori
veterinari di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n.
15 e presso i rifugi sanitari pubblici.
ARTICOLO 7
Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti
1. Ai fini dell’autorizzazione, di cui all’art. 5, comma 1 della legge
regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti
presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all’Allegato VII al
direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale ove prevalentemente il
medico veterinario libero professionista esplica la sua attività.
2. L’autorizzazione di cui all’Allegato VIII consente di effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell’Anagrafe canina informatizzata, di operare su tutto il territorio di competenza dell’Azienda unità sanitaria locale ed è subordinata all’impegno del libero professionista ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal presente regolamento.
3. In particolare dovrà essere garantita la disponibilità di lettori rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785 e la possibilità di collegarsi all’Anagrafe canina informatizzata.
4. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste, l’Azienda unità sanitaria locale provvede alla revoca del provvedimento di autorizzazione.
5. I medici veterinari
liberi professionisti autorizzati, ai fini della corretta gestione dell’anagrafe
a priori, dovranno utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alle
normative ISO 11784 e ISO 11785.
ARTICOLO 8
Sanzioni
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, le violazioni alle disposizioni della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono adeguate secondo le disposizioni di
seguito riportate che tengono conto delle rilevazioni ISTAT dall’anno 2001
all’anno 2005:
Articolo e comma della legge regionale n. 15/2000 | Minimo da (euro) | Massimo a (euro) |
Art. 3, comma 7 | 86,00 | 520,00 |
Art. 3, comma 8 | 2.887,00 | 17.325,00 |
Art. 5, comma 4 | 58,00 | 347,00 |
Art. 8, comma 6 | 86,00 | 289,00 |
Art. 9, comma 4 | 578,00 | 1.733,00 |
Art. 17, comma 4 | 28,00 |
173,00 |
Art. 17, comma 5 | 58,00 | 173,00 |
Art. 24, comma 1 | 5.775,00 | 34.650,00 |
Art. 26, comma 1 | 173,00 | 289,00 |
ARTICOLO 9
Limiti di applicazione e deroghe
1. I requisiti generali strutturali e gestionali di cui all’Allegato I si
applicano quale disciplinare tecnico per l’autorizzazione delle strutture ex
novo.
2. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi agli specifici requisiti previsti nell’Allegato I entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
3. I rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui all’Allegato II, entro 2 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
4. Il mancato adeguamento
nei termini previsti ai superiori punti 2 e 3 comporta la decadenza
dell’autorizzazione previa diffida ad adempiere.
ARTICOLO 10
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 12 gennaio 2007.