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Regione Toscana
Decreto del presidente della giunta regionale dell'1-03-2007 n. 12
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
(B.U.R. Toscana n. 5 del 7-3-2007)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del
patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale), che prevede l’adozione di un apposito regolamento di attuazione;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 14
adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico
della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo
29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio
regionale ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma
2, dello Statuto regionale;
Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 2^ commissione
consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273 con la
quale è stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta l.r.
64/2004, tenendo conto delle osservazioni della 2^ commissione consiliare;
Vista la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101227/120.3.7.7 con la
quale il regolamento di attuazione di cui sopra è stato notificato come
aiuto di stato alla Commissione Europea, ai sensi della legge regionale 29
novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti
regimi di aiuti - art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE);
Vista altresì la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101222/120.3.7.7
con la quale il medesimo regolamento di attuazione è stato trasmesso al
Ministero delle Attività Produttive ai fini della notifica ai sensi della
Direttiva 98/34/CE;
Vista la nota della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione
Europea del 25/08/2006 (prot. n. 8608) con la quale è stata trasmessa la
Decisione C(2006)3600 del 02/08/2006 di approvazione da parte della Commissione
Europea dell’aiuto di stato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 133 che
approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n.
64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di
interesse agrario, zootecnico e forestale), apportando modifiche, in base alle
osservazioni formulate dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 8.2
della Direttiva 98/34/CE, al precedente Regolamento di attuazione della
legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio
di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale),
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2005, n. 1273;
EMANA
il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre
2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di
interesse agrario, zootecnico e forestale), disciplina:
a) modalità e procedure per l’iscrizione ai repertori di cui all’articolo 4
della l. r. 64/2004;
b) composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche di cui
all’articolo 5, comma 1, della l. r. 64/2004;
c) funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
d) modalità di adesione
alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;
e) modalità di circolazione del materiale genetico di cui all’articolo 8 della
l. r. 64/2004;
f) requisiti soggettivi e oggettivi per l’incarico di coltivatore custode;
g) modalità di iscrizione all’elenco dei coltivatori custodi di cui all’articolo
9, comma 3, della l. r. 64/2004;
h) modalità di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attività prestate
dal coltivatore custode;
i) registro regionale delle varietà da conservazione e suo funzionamento;
j) restrizioni quantitative di cui all’articolo 10, comma 3, della l. r.
64/2004;
k) contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del
contrassegno di cui all’articolo 11 della l. r. 64/2004.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono gestite dall’ARSIA
nell’ambito delle risorse stanziate dalla Regione con i programmi di intervento
di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2004.
ARTICOLO 2
Iscrizione ai repertori regionali
1. La proposta di iscrizione ai repertori regionali è indirizzata
all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIA) e
formulata sulla base del modello predisposto dall’ARSIA medesima.
2. L’iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione
relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita
dall’ARSIA, e così composta:
a) indicazione del nome ed eventuali sinonimi;
b) relazione tecnica;
c) relazione storica;
d) caratterizzazione morfologica;
e) eventuale caratterizzazione genetica;
f) documentazione fotografica.
3. Nell’indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto
del nome storico con cui ciascunarisorsa viene tradizionalmente designata nei
luoghi d’origine.
4. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), è predisposta
secondo la metodologia definita dall’ARSIA in modo da consentire la
confrontabilità con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti
pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale.
5. Ai fini
dell’iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di
propagazione della risorsa oggetto della proposta è messa a disposizione dal
proponente o reperita dall’ARSIA.
6. Al completamento dell’istruttoria l’ARSIA convoca la commissione
tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone competente per materia,
che si riunisce entro quarantacinque giorni. Insieme alla convocazione l’ARSIA
invia alla Commissione una copia della proposta.
7. La commissione:
a) esprime il parere
vincolante previsto dall’articolo 5, comma 1, della l. r. 64/2004;
b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa;
c) valuta l’eventuale rischio di estinzione;
d) individua il nome con cui la risorsa è iscritta nei repertori;
e) indica l’ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale
genetico della risorsa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l. r. 64/2004.
8. Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti.
9. La commissione può richiedere, tramite l’ARSIA, ulteriori informazioni o
documenti e può consultare esperti di particolari discipline prima di assumere
una decisione definitiva, o altresì richiedere a esperti o laboratori
specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione
delle risorse proposte.
10. L’ARSIA comunica al proponente l’esito del procedimento dando atto, in caso
di non iscrizione, delle motivazioni del parere contrario della commissione.
ARTICOLO 3
Commissioni tecnico – scientifiche
1. Sono istituite le seguenti commissioni tecnico-scientifiche, nominate con
decreto del competente dirigente dell’ARSIA:
a) commissione per le risorse genetiche autoctone animali;
b) commissione per le specie legnose da frutto;
c) commissione per le specie erbacee;
d) commissione per le specie ornamentali e da fiore;
e) commissione per le specie di interesse forestale.
2. Le commissioni restano in carica per tre anni e i componenti sono
rinnovabili.
3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della
commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall’incarico e la Giunta
regionale richiede agli enti o associazioni che avevano indicato i
componenti decaduti nuove designazioni per la sostituzione degli stessi.
4. Ai componenti delle commissioni è riconosciuto dall’ARSIA un rimborso delle
spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori della commissione,
dietro presentazione della documentazione giustificativa.
5. L’attività di segreteria organizzativa delle commissioni è svolta dall’ARSIA.
ARTICOLO 4
Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche
1. La commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è composta da:
a) un componente designato dall’ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori;
b) un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana;
c) un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni provinciali
allevatori della Toscana;
d) un rappresentante indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali
agricole;
e) un rappresentante indicato dal dipartimento di Scienze zootecniche
dell’Università di Firenze;
f) un rappresentante indicato dal dipartimento di Produzioni animali
dell’Università di Pisa;
g) un rappresentante indicato dal dipartimento di Agronomia e gestione
dell’agroecosistema - settore Scienze zootecniche dell’Università di Pisa;
h) tre rappresentanti indicati dalle facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali rispettivamente dell’Università di Firenze, Pisa e
Siena.
2. Le commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed
e), sono composte da:
a) un componente designato dall’ARSIA, con funzioni di coordinamento dei
lavori;
b) un componente designato dalla competente struttura della Regione
Toscana;
c) un componente indicato congiuntamente dalle organizzazioni
professionali agricole;
d) almeno tre esperti nella materia specifica in rappresentanza delle
università e degli istituti di ricerca e sperimentazione operanti in
Toscana.
3. Ai lavori delle commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
b), c), d) ed e) può essere invitato a partecipare un rappresentante indicato
congiuntamente dalle associazioni dei produttori interessate alla materi a
all’ordine del giorno.
4. La riunione delle commissioni è validamente convocata se è presente la
maggioranza dei componenti di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente.
ARTICOLO 5
Banca regionale del germoplasma
1. La Banca regionale del germoplasma è articolata in sezioni coordinate
dall’ARSIA.
2. L’ARSIA individua le sezioni della Banca fra soggetti pubblici o privati
dotati di strutture idonee a consentire la conservazione, per conto della
Regione Toscana, delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali, e
stipula con essi convenzioni per le finalità di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 6
Contenuto delle convenzioni
1. Con le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, sono disciplinate:
a) le modalità di
acquisizione alla Banca del primo deposito del materiale genetico;
b) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il
materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accessione,
delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni su
modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, dettate dall’ARSIA
avvalendosi delle commissioni tecnico- cientifiche;
c) l’immediata informativa all’ARSIA nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
d) l’obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell’originaria quantità del materiale genetico depositato;
e) l’impegno a detenere
il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a
rispettare le procedure di cui all’articolo 8 per l’effettuazione di studi o di
ricerche sul materiale depositato presso la sezione;
f) l’impegno a non iscrivere le risorse genetiche depositate al registro
nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari internazionali;
g) l’impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
h) le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale dell’ARSIA o di soggetti da essa incaricati;
i) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto dall’ARSIA;
j) gli aspetti economici del rapporto;
k) la durata della
convenzione;
l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
ARTICOLO 7
Deposito del materiale genetico
1. L’ARSIA deposita il materiale genetico relativo alla risorsa iscritta al
repertorio regionale presso le sezioni della Banca idonee alla conservazione
della specie di appartenenza.
2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la
conservazione del materiale genetico iscritto nei repertori l’ARSIA provvede,
ove possibile, al deposito di ogni risorsa presso due o più sezioni della Banca.
3. Per ciascun deposito la sezione della Banca rilascia all’ARSIA una ricevuta
sulla base del modello predisposto dall’ARSIA medesima.
4. L’ARSIA tiene un
registro di tutti i depositi effettuati presso le sezioni.
ARTICOLO 8
Accesso al materiale genetico
1. L’accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione può
essere consentito per scopi di studio e di ricerca.
2. L’accesso è consentito previa domanda indirizzata all’ARSIA, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell’accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un disciplinare relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, predisposto dall’ARSIA tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001.
3. L’ARSIA comunica al
richiedente e alla sezione interessata l’assenso o il diniego motivato
all’accesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
ARTICOLO 9
Modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse
genetiche
1. I coltivatori custodi di cui all’articolo 9 della l. r. 64/2004 e le sezioni
della Banca regionale del germoplasma fanno parte di diritto della rete di
conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.
2. Alla rete possono aderire altresì soggetti pubblici, o soggetti privati
in forma singola o associata, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel
territorio della Toscana.
3. Il soggetto interessato all’adesione presenta domanda all’ARSIA sulla base del modello predisposto dall’ARSIA stessa.
4. Il modello prevede
l’indicazione, da parte del richiedente, delle risorse per la cui conservazione
chiede l’adesione.
ARTICOLO 10
Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione
1. L’ARSIA, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, definisce le modiche quantità di materiale di riproduzione e
propagazione, intese come le quantità necessarie a mantenere l’interesse per le
varietà locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di
queste ultime.
2. Gli aderenti alla rete possono scambiare fra loro, senza scopo di
lucro, nell’ambito individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera e),
materiale genetico delle risorse iscritte nei repertori regionali a rischio
di estinzione, nel rispetto del limite fissato con riferimento alla singola
specie.
3. In nessun caso, gli scambi di cui al comma 2 possono concretizzarsi in
attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in
materia.
4. Il presente articolo
non si applica alle specie animali.
ARTICOLO 11
Coltivatori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi
1. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei coltivatori custodi di cui
all’articolo 9, comma 3, della l. r. 64/2004, soggetti privati, in forma singola
o associata, operanti e ubicati nel territorio della Toscana, proprietari di
terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo
valido alla data della richiesta. Per la conservazione dispecie animali è
necessaria la disponibilità di idonee strutture di allevamento.
2. L’iscrizione è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità
professionale in uno o più dei seguenti ambiti:
a) autoriproduzione delle
sementi;
b) coltivazione di specie legnose da frutto;
c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di
estinzione.
3. La capacità o esperienza professionale di cui al comma 2 è attestata in uno
dei seguenti modi:
a. possesso di laurea magistrale in scienza agraria o equipollente, come
disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), ovvero di titolo
equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;
b. possesso di laurea in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal
d. m. 270/2004 ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti
didattici;
c. possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o
equipollenti;
d. possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,comma 2, lettere d), e),
f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
e. dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da
almeno cinque anni attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 2, o ha
provveduto alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali,
da specificare nella dichiarazione.
ARTICOLO 12
Modalità di iscrizione all’elenco dei coltivatori custodi
1. L’iscrizione all’elenco dei coltivatori custodi avviene dietro presentazione
di una domanda, redatta sulla base di un modello predisposto dall’ARSIA,
corredata dei seguenti elementi:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di uno dei titoli di
studio di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b), c), o dichiarazione
sostitutiva di certificazione del possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera e);
c) copia dell’atto
attestante la detenzione del terreno ai sensi dell’articolo 11; d) indicazione
delle specie per le quali il richiedente presenta domanda per la conservazione
in situ.
2. Con riferimento alle specie animali la domanda contiene, oltre a quelli di
cui al comma 1, i seguenti elementi:
a) indicazione del codice
di iscrizione dell’allevamento rilasciato dalla competente azienda USL;
b) riferimento all’ubicazione della stalla;
c) copia dell’atto attestante la detenzione della strutture di allevamento ai
sensi dell’articolo 11.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’ARSIA comunica per
iscritto al richiedente l’esito della domanda, specificando i motivi
dell’eventuale diniego.
ARTICOLO 13
Criteri per il conferimento dell’incarico ai coltivatori custodi
1. L’ARSIA, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio
di estinzione, conferisce, attraverso convenzioni, apposito incarico a uno o più
coltivatori custodi iscritti nell’elenco.
2. L’ARSIA individua il coltivatore custode da incaricare tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) il coltivatore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione
tradizionale o nell’area di origine della risorsa;
b) il coltivatore custode
abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e
valorizzazione.
3. Il coltivatore custode comunica all’ARSIA ogni variazione intervenuta nella
titolarità del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, di cui
all’articolo 11, comma 1.
4. Nello svolgimento dell’incarico il coltivatore custode si attiene alle
prescrizioni impartite dall’ARSIA sulla base delle indicazioni tecniche espresse
dalle commissioni tecnico scientifiche in sede di esame per l’iscrizione
nei repertori.
5. Il mancato rispetto
delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’esclusione dall’elenco dei
coltivatori custodi.
ARTICOLO 14
Convenzioni con i coltivatori custodi
1. Con le convenzioni di cui all’articolo 13 sono disciplinati:
a) le modalità di
svolgimento dell’incarico conferito ai sensi dell’articolo 13;
b) l’indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore
custode svolge la propria attività di conservazione in situ;
c) le prescrizioni
tecniche di conservazione dettate dall’ARSIA avvalendosi delle commissioni
tecnico-scientifiche;
d) l’obbligo di informativa all’ARSIA nel caso di deperimento, anche
accidentale, del materiale genetico conservato;
e) l’impegno a non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione
al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o
internazionali;
f) l’impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale
genetico ricevuto dall’ARSIA o su quello essenzialmente derivato da esso;
g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge la
propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale dell’ARSIA
o di soggetti da essa incaricati;
h) la possibilità di
cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta,
del materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore custode
sia in possesso, secondo le modalità di cui all’articolo 10;
i) gli aspetti economici del rapporto;
j) l’obbligo di comunicazione all’ARSIA di qualunque mutamento del titolo di
detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento,
presentato al momento della richiesta di iscrizione all’elenco;
k) la durata della convenzione;
l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
ARTICOLO 15
Modalità per eventuali rimborsi spese ai coltivatori custodi
1. L’ARSIA può corrispondere ai coltivatori custodi incaricati ai sensi
dell’articolo 13 un importo forfettario, a titolo di rimborso per le spese
sostenute per la conservazione delle risorse assegnate.
2. Per ogni specie l’importo massimo rimborsabile ai coltivatori custodi è
definito dall’ARSIA entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
ARTICOLO 16
Caratteristiche del
contrassegno
1. Sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione,
iscritte nei repertori regionali, può essere apposto un contrassegno il cui uso
è concesso dall’ARSIA.
2. Ai fini del presente
regolamento si considerano ottenuti da razze e varietà locali i prodotti
costituiti, contenenti o derivati dalle risorse genetiche iscritte nei
repertori.
3. Per costituito si intende il prodotto tal quale, non sottoposto a processi di
trasformazione.
4. Per contenente si intende il prodotto pluri-ingrediente che, anche
alternativamente, contiene:
a) l’ingrediente
principale costituito o derivato da razze o varietà locali;
b) l’ingrediente caratterizzante costituito o derivato da razze o varietà
locali;
c) almeno due tra gli altri ingredienti costituiti o derivati da razze o varietà
locali purché in etichetta siano indicati gli ingredienti costituiti o derivati
da razze o varietà locali e tali ingredienti ne siano interamente costituiti o
derivati.
5. Per derivato si intende il prodotto trasformato il cui ingrediente principale
è costituito da razze o varietà locali ed è presente in quantità largamente
prevalente sugli altri eventuali ingredienti.
6. Per la definizione di ingrediente, ingrediente principale e
ingrediente caratterizzante si fa riferimento a quanto disposto dalla vigente
normativa in tema di etichettatura.
7. Il contrassegno è costituito dalla scritta “Ottenuto da varietà/razza locale
– Legge Regionale Toscana 64/2004” apposta nell’etichettatura del prodotto con
le specifiche caratteristiche grafiche definite dall’ARSIA.
ARTICOLO 17
Modo d’uso
1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, della l.r. 64/2004, per ottenere
la concessione in uso del contrassegno presentano domanda congiuntamente all’ARSIA
e all’organismo di controllo prescelto per l’incarico di certificare la
conformità alle condizioni previste dalla l.r. n. 64/2004.
2. La domanda di concessione contiene:
a) nome o ragione sociale, indirizzo o sede, del richiedente;
b) codice fiscale o
partita Iva;
c) indicazione delle razze o varietà locali allevate o coltivate, utilizzate per
l’ottenimento dei prodotti per i quali si richiede l’apposizione del
contrassegno, corredata di idonea documentazione attestante la provenienza
da risorse genetiche iscritte nei repertori regionali;
d) descrizione dei prodotti ottenuti dalle razze e varietà locali di cui alla lettera c) con metodo biologico di cui al regolamento (CE) 2092/1991 del 24 giugno 1991, (Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) o con metodo di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) comprensiva del nome con cui gli stessi verranno immessi in commercio;
e) indicazione della data di rilascio da parte di un organismo di controllo della dichiarazione di conformità dell’azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) 2092/91 o al metodo di produzione integrata di cui alla l. r. 25/1999, nel caso di azienda già inserita in tali sistemi di controllo;
f) indicazione
dell’organismo di controllo prescelto per l’incarico di certificare la
conformità del prodotto alle condizioni previste dalla l.r. n. 64/2004;
g) modalità di inserimento della scritta di cui all’articolo 16, comma 3,
nell’etichettatura dei prodotti per i quali si richiede l’apposizione del
contrassegno.
3. Per le aziende già inserite nel sistema di cui al regolamento (CE) n. 2092/91
o alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25, l’organismo di controllo
incaricato comunica all’ARSIA l’accettazione dell’incarico del controllo delle
condizioni previste dalla l. r. 64/2004 entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di aziende per le quali sia
necessario il primo inserimento nei sistemi di cui alle citate disposizioni il
termine per la formulazione della comunicazione è di centoventi giorni dal
ricevimento della domanda.
4. La comunicazione all’ARSIA da parte dell’organismo di controllo di accettazione dell’incarico di cui al comma 3 è corredata dal relativo piano dei controlli.
5. L’iscrizione
all’elenco dei concessionari del contrassegno della l.r. 64/2004 o il diniego, è
disposta con decreto motivato del dirigente dell’ARSIA competente in materia,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione
dell’incarico formulata dall’organismo di controllo ai sensi del comma 4.
6. I concessionari possono apporre il contrassegno sui propri prodotti
unicamente se il processo produttivo è sottoposto a controllo e se l’organismo
di controllo ha rilasciato al concessionario la certificazione di
conformità del prodotto alle condizioni previste dalla l. r. 64/2004.
7. Le aziende concessionarie comunicano all’ARSIA entro il 31 marzo di ogni anno
il quantitativo di prodotto su cui il contrassegno è stato apposto nell’anno
solare precedente, la quantità ed il tipo di confezioni utilizzate. 8.L’utilizzo
del contrassegno è concesso per i prodotti confezionati. Esso è consentito per i
prodotti sfusi solo nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5
marzo 2001, n. 57).
ARTICOLO 18
Controllo e vigilanza sull’uso del contrassegno
1. Gli organismi di controllo esercitano l’attività di controllo sui
concessionari dell’uso del contrassegno al fine di garantire la conformità del
prodotto alle condizioni previste dalla l. r. 64/2004 e dell’uso del
contrassegno alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. L’attività di controllo è esercitata secondo le modalità descritte nel piano dei controlli trasmesso dall’organismo di controllo all’ARSIA.
3. L’ARSIA svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo, armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 2092/91 e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25.
4. La vigilanza è volta a
verificare: a) l’applicazione del piano dei controlli di cui all’articolo 17,
comma 5; b) l’attività di controllo tramite l’ispezione a campione sui
concessionari; c) la conformità del prodotto e dell’uso del contrassegno anche
con prelievo di campioni.
ARTICOLO 19
Difformità ed inadempienze nell’uso del contrassegno
1. Costituiscono difformità nell’uso del contrassegno le violazioni delle
disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 che:
a) non hanno effetti sulla corretta identificazione della natura del prodotto da parte del consumatore finale;
b) non hanno effetti
sulle condizioni che hanno portato alla concessione; c) non hanno effetti sulla
corretta apposizione in etichetta del contrassegno.
2. Sono considerate inadempienze nell’uso del contrassegno le irregolarità e le
infrazioni.
3. Costituiscono irregolarità nell’uso del contrassegno:
a) le violazioni alle modalità d’uso del contrassegno di cui all’articolo 17;
b) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall’organismo di
controllo per la risoluzione delle difformità di cui al comma 1;
c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte
nell’ambito delle attività di autocontrollo, aventi effetti
sull’identificabilità e la rintracciabilità del prodotto o sul sistema di
apposizione del contrassegno;
d) le violazioni ad ogni
altro obbligo assunto dal concessionario rispetto al presente regolamento,
sempre che non comportino effetti duraturi e non reversibili.
4. Costituiscono infrazioni nell’uso del contrassegno:
a) la reiterazione delle violazioni di cui al comma 3;
b) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
c) la violazione degli obblighi assunti nei confronti dell’organismo di
controllo;
d) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall’organismo di
controllo per la risoluzione delle irregolarità di cui al comma 3;
e) la seconda inadempienza entro tre anni dalla prima;
f) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d’uso del contrassegno;
g) le false registrazioni nelle documentazioni predisposte nell’ambito delle
attività di autocontrollo dei concessionari;
h) l’assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del contrassegno.
ARTICOLO 20
Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione
1. L’accertamento delle difformità e delle inadempienze nell’uso del
contrassegno è di competenza dell’organismo di controllo.
2. L’organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all’articolo 19, comma 1, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l’adozione dell’azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell’efficacia dell’azione stessa.
3.L’organismo di controllo nei casi di accertamento di irregolarità di cui all’articolo 19, comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l’adozione dell’azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell’efficacia dell’azione stessa e li comunica all’ARSIA.
4. La sospensione
comporta il divieto di uso del contrassegno su partite o lotti di produzione o
sull’intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
5. La sospensione cessa dopo che l’organismo di controllo abbia verificato
l’efficacia dell’azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell’accertamento
al concessionario e all’ARSIA.
6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni
sono ratificate dall’ARSIA. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione
della sospensione da parte dell’organismo di controllo, il concessionario
può inviare all’ARSIA le proprie osservazioni documentate.
7. L’ARSIA, valutate le
eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione,
comunicando la decisione all’organismo di controllo ed al concessionario entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’organismo.
8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al
concessionario ed all’organismo di controllo ed il concessionario è sospeso
dall’elenco di cui all’articolo 17, comma 5.
9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.
10. La sospensione della
concessione può altresì essere disposta dall’organismo di controllo in via
cautelativa e d’urgenza in caso di accertamento di un’infrazione, in attesa
dell’emanazione del provvedimento di revoca.
11. L’organismo di controllo, nei casi di accertamento di un’infrazione di cui
all’articolo 19, comma 4, propone all’ARSIA la revoca della concessione all’uso
del contrassegno e la comunica al concessionario interessato.
12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario
può inviare le proprie osservazioni documentate all’ARSIA.
13. L’ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, dispone o
meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell’organismo di controllo la
revoca della concessione all’uso del contrassegno, comunica la decisione
al concessionario interessato e all’organismo di controllo e procede
all’eventuale cancellazione del concessionario dall’elenco di cui all’articolo
17, comma 5.
14. La revoca della concessione comporta l’impossibilità di richiedere una nuova
concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell’atto con il
quale viene revocata la concessione.
ARTICOLO 21
Accesso del pubblico alle informazioni
1. L’ARSIA pubblica sul proprio sito internet:
a) l’elenco aggiornato delle risorse iscritte nei repertori e le relative
annotazioni;
b) la composizione delle commissioni tecnico-scientifiche;
c) l’indicazione di tutti i depositi effettuati nella banca regionale del
germoplasma con la specificazione della singola sezione ove ogni risorsa è
conservata, e delle modalità di accesso di cui all’articolo 8;
d) l’elenco dei soggetti
aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
e) l’elenco dei coltivatori custodi, con l’indicazione delle specie
ssegnate a ciascuno di essi per la conservazione in situ;
f) le varietà iscritte nel registro regionale delle varietà da conservazione,
con l’indicazione delle ditte autorizzate alla commercializzazione;
g) l’elenco dei concessionari del contrassegno.
2. Per la finalità di cui al comma 1 l’ARSIA mette a disposizione del pubblico
le informazioni di cui qualunque soggetto, anche non portatore di un interesse
particolare, faccia richiesta. Tali informazioni potranno essere rifiutate
qualora l’ARSIA non ne sia in possesso, la domanda sia formulata in
termini troppo generici o verta su documenti in corso di elaborazione o
riguardi comunicazioni interne riservate.
ARTICOLO 22
Disposizioni transitorie
1. Tutte le risorse già iscritte nei repertori della legge regionale 16
luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone), sono iscritte
d’ufficio nei repertori della l. r. 64/2004.
2. L’ARSIA deposita presso la Banca tutte le risorse genetiche già nserite nei repertori regionali istituiti ai sensi della l. r. 50/1997, entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le commissioni
tecnico-scientifiche nominate ai sensi della l. r. 50/1997 continuano a
funzionare fino alla nomina delle nuove commissioni ai sensi dell’articolo 3.
ARTICOLO 23
Abrogazione differita
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si produce, ai
sensi dell’articolo 15 della l. r. 64/2004, l’abrogazione della legge regionale
16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).
Formula Finale :
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 1 marzo 2007