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Provvedimento 20 marzo 2008
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonoma di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi». (Rep. atti n. 114/Csr).
(GU n. 118 del 21-5-2008)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il
Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli articoli 7, paragrafo
1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di
trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia
necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi
dell'art. 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del
trasportatore, rilasciata dall'autorita' competente, venga
contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni
rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi, debbano
anche essere registrate in una base dati elettronica;
Considerata la necessita', alla luce delle disposizioni sopra
richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le
modalita' procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei
trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di
conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle
modalita' dei controlli ufficiali sul trasporto animale;
Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni
del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della salute
ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere un
documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle
autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;
Vista la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'accordo in
questa Conferenza, un documento elaborato dal suddetto gruppo di lavoro
concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di
animali vivi», allegato 1, parte integrante del presente atto;
Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento della
Commissione salute delle regioni ha comunicato il parere tecnico
favorevole;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso
del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sul documento concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al
trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1, parte integrante del
presente atto.
Roma, 20 marzo 2008
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
Allegato omesso