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Decreto 8 aprile 2009
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
(GU n. 162 del 15-7-2009)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive
modificazioni;
Vista la direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre
2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione n.
2008/109/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214
anzidetto;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella
seduta del 19 e 20 gennaio 2009;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;
Decreta:
Articolo unico
1. L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE
e'modificato come segue:
a) il testo di cui al punto 2 e' sostituito dal seguente:
|Il materiale da imballaggio in
|legno deve:
|- essere privo di
|corteccia, ad eccezione di
|qualsiasi numero di pezzi di
|corteccia che non superino i 3
|centimetri di larghezza
|(indipendentemente dalla loro
|lunghezza), o, qualora superino i
|3 centimetri di larghezza, che non
|superino i 50 cm2 di superficie, e
|- essere soggetto ad uno dei
|trattamenti approvati di cui
|all'allegato I della norma
|internazionale FAO per le misure
|fitosanitarie n. 15 sugli
|orientamenti per la
|regolamentazione del materiale da
2. Materiale da imballaggio in |imballaggio in legno negli scambi
legno in forma di casse, cassette,|internazionali, e
|- essere
gabbie, cilindri ed imballaggi |contrassegnato da un marchio ai
simili, palette di carico |sensi dell'allegato II della norma
semplici, palette-casse ed altre |internazionale FAO per le misure
piattaforme di carico, spalliere |fitosanitarie n. 15 sugli
di palette, correntemente |orientamenti per la
utilizzati per il trasporto di |regolamentazione del materiale da
oggetti di qualsiasi tipo, ad |imballaggio in legno negli scambi
eccezione del legno grezzo di |internazionali, indicante che il
spessore uguale o inferiore a 6 mm|materiale da imballaggio in legno
e del legno trasformato mediante |e' stato sottoposto a un
colla, calore e pressione, o una |trattamento fitosanitario
combinazione di questi fattori, |approvato. Il primo trattino e'
originario di paesi terzi, esclusa|applicato solo a partire dal 1°
la Svizzera. |luglio 2009.
b) il testo di cui al punto 8 e' sostituito dal seguente:
|Il legname deve:
|- essere privo di
|corteccia, ad eccezione di
|qualsiasi numero di pezzi di
|corteccia che non superino i 3
|centimetri di larghezza
|(indipendentemente dalla loro
|lunghezza), o, qualora superino i
|3 centimetri di larghezza, che non
|superino i 50 cm2 di superficie,
|nonche'
|- essere soggetto ad uno
|dei trattamenti approvati di cui
|all'allegato I della norma
|internazionale FAO per le misure
|fitosanitarie n. 15 sugli
|orientamenti per la
|regolamentazione del materiale da
|imballaggio in legno negli scambi
|internazionali, e
|- essere
|contrassegnato da un marchio ai
|sensi dell'allegato II della norma
8. Legname utilizzato per fissare |internazionale FAO per le misure
o sostenere un carico diverso dal |fitosanitarie n. 15 sugli
legname, compreso quello che non |orientamenti per la
ha conservato la superficie |regolamentazione del materiale da
rotonda naturale, ad eccezione del|imballaggio in legno negli scambi
legno grezzo di spessore uguale o |internazionali, indicante che il
inferiore a 6 mm e del legno |legname e' stato sottoposto a un
trasformato mediante colla, calore|trattamento fitosanitario
e pressione, o una combinazione di|approvato. Il primo trattino e'
questi fattori, originario di |applicato solo a partire dal 1°
paesi terzi, esclusa la Svizzera. |luglio 2009.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2009
Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2, foglio n. 307