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Ordinanza 3 marzo 2009
Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali.
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione dei cani.
(GU n. 68 del 23-3-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003,
concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente
«Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato
A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla
letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il
rischio di una maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad
una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di
una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela
dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061
del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del
collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e
sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art.
544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti
di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca
Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4,
foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del
controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale
stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua
proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il
proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante
la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso
di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita'
competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed
etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche
esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio
di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati
da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in
collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta'
di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di
protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in
merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute
pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto
impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita'
pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe
canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita'
pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi
formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del
proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio
decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi
di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di
svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e
3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o
non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine
riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino
all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio
della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico
veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi
chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti
esclusivamente con finalita' curative e con modalita' conservative certificate
da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve
essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono
da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice
penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le
feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia
veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono
tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni
psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato,
in base alla gravita' delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o
cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di un intervento
terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani
identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni
contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il
guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi
aperti al pubblico.
Art. 4.
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma
3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di
condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di
mente.
Art. 5.
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,
di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2,
comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone
diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano
ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani
comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate
dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore.
Art. 7.
1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e'
trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 3 marzo 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195