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DECRETO LEGGE 12 gennaio 1993, n. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59)
G.U.R.I. 12 gennaio 1993, n. 8
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge 9 dicembre 1998, n. 426)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3626/82/CEE del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3418/83/CEE del 28 novembre 1983;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Vista la raccomandazione, approvata dalla segreteria CITES nel corso della ventottesima sessione del comitato permanente, di non accettare od emettere documenti CITES per merci con provenienza o destinazione Italia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare ed integrare le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, al fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte dallo Stato italiano dalla segreteria CITES per la revoca delle sanzioni interdittive, nonchè di superare le difficoltà che si sono manifestate in sede di prima applicazione della legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(modificato e integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:
“Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.
3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, della convenzione di Washington”.
Art. 2
(modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:
“Art. 2. - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni”.
Art. 3
(integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: “di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste” sono aggiunte le seguenti: “e con il Ministro della sanità”.
1-bis. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:
“6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni”.
2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: “i necessari visti sui certificati di importazione” sono sostituite dalle seguenti: “i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione”.
Art. 4
(modificato e integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
“Art. 5-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
[3. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni]. (comma soppresso)
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonchè nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, [da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,] (parole soppresse) sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro”.
2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.
2-bis. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-bis
(aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 5-ter. - 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonchè il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale".
2. Il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5
(modificato e integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:
“Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.
1-bis. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 6
(modificato e integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
“Art. 8-bis. - 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II nonchè nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983”.
1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Art. 7
(modificato e integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
“Art. 8-ter. - 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone), dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte.
2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste dal comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni”.
1-bis. Il decreto di cui all'articolo 8-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 8
(modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
“Art. 8-quater - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993”.
Art. 9
(modificato e integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 8-quater della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
“Art. 8-quinquies. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:
a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;
b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, 5-bis, comma 4;
c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;
d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;
e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;
g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsto dall'articolo 8-ter, nonchè il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5.
2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.
3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.
3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonchè al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993”.
Art. 10
(modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Dopo l'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:
“Art. 8-sexies. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:
a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;
b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonchè qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione dello stesso ambiente controllato;
e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;
f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;
g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione”.
Art. 11
1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: “Ministro delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “, il Ministro del commercio con l'estero”.
Art. 12
(integrato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. In conformità al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
1-bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla medesima legge e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di ottava qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di sesta qualifica funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologici, e tre unità di quarta qualifica funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo.
1-ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonchè da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 12-bis
(aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59 e integrato dall'art. 4, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)
1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. (1)
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè ai componenti della consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 12-ter
(aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'articolo 12-bis, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12-quater
(aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni.
Art. 13
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri
RIPA DI MEANA, Ministro dell'ambiente
FONTANA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
VITALONE, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 4, comma 2)
(modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59)
RISERVATO ALL'UFFICIO
Prot. domanda ............................
data .....................................
posizione .................................
All'ufficio del corpo forestale dello Stato
............................................
DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI APPARTENENTI ALLA SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSA NELL'APPENDICE I DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON E NELL'ALLEGATO C, PARTE 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Il sottoscritto,
nome ............................... cognome ...............................
indirizzo ............................... città ............................
telefono .......................
legale rappresentante della ditta,
ragione sociale ............................................................
indirizzo ..................................................................
telefono ....................... part. IVA .................................
Dichiara
di detenere per le seguenti finalità (1) ...................................
i seguenti esemplari o loro prodotti o derivati (2): .......................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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(1) Commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro.
(2) Indicare quantità e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, ecc.), nonchè il nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata.
NOTE:
(1) Si riporta il testo dell'art. 4, comma 15, della legge 9 dicembre 1998, n. 426:
"Art. 4
15. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."