Sito giuridico ambientale
D.
L.vo 18 maggio 2001, n. 275.
(Gazzetta
Ufficiale N. 159 del 10 Luglio 2001)
Riordino del sistema sanzionatorio in materia di
commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio
1992, n. 150
1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione
di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti
alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive
modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari,
sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza,
ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma
2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni
finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un
certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo
difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per
conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati
in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso
di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della
Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza
una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte
artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo
7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE)
n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro,
acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre
in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la
sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti
milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso
nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione
della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la
riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie
indicate nel comma 1, in violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è
punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello
Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.».
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge 7
febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a
lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti
alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive
modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari,
sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza,
ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma
2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni
finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un
certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni;
e) utilizza i predetti esemplari in modo
difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per
conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in
conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della
Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza
una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte
artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo
7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE)
n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro,
acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre
in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la
sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti
milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso
nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione
della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio
nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali
o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente
sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia
disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo
4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette
di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in
conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con
la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il
rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio
CITES del Corpo forestale dello Stato.».
Art. 3.
Integrazione della legge 7 febbraio 1992,
n. 150
1. Dopo l'articolo 3 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è inserito il
seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie
previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati,
licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di
informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso
di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro
II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse
concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.».
Art. 4.
Modica all'articolo 4 della legge 7
febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 4 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. In caso di violazione dei
divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli
esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del
provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari
vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica
CITES, nel seguente ordine di priorità: a) il loro rinvio, a spese
dell'importatore, allo Stato esportatore; b) l'affidamento a strutture
pubbliche o private, anche estere; c) la vendita, limitatamente agli esemplari
iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti
esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica
o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha
concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o
prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca,
viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES: a) la conservazione a
fini didattici o scientifici, o la loro distruzione; b) la vendita,
limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta
pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non
siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica,
alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso
all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale
dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la
conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di
cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica
CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero
dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874.».
Art. 5.
Nuove sanzioni penali in materia di
importazione
1. Chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e
successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari
appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del
predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta
certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre
merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive
modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto
dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998,
e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel
territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce
animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi
come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE
della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito
con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto
fino ad un anno.
2. In caso di recidiva, si applica la
sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni
a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso
nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione
della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. In caso di violazione dei divieti di
cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da
essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto
destinatario del provvedimento di confisca.
4. A seguito della confisca si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.