Sito giuridico ambientale
Istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie di animali e vegetali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001)
Art. 1.
1. E' istituito il registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis
della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari
vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi
negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni così come definiti dall'art.
8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE)
338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte
artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano anche nel caso di specie che saranno iscritte agli
allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predisporranno il
registro degli esemplari vivi o morti secondo lo schema riportato negli
allegati al presente decreto.
4. Gli esemplari detenuti alla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono essere
iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di
consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per
gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del
presente decreto l’iscrizione nel registro dovrà avvenire entro dieci giorni
dall'acquisizione stessa. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione
degli esemplari detenuti andrà riportata entro dieci giorni dalla variazione
medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7
febbraio 1992, n. 150.
5. Il registro di cui al comma 1 e'
compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate all'allegato 5
al presente decreto;
6. Sono tenuti alla compilazione del
registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) le imprese commerciali di qualsiasi
natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;
b) gli allevatori di esemplari vivi
animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli
acquari e le mostre faunistiche;
c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di
lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e
titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro,
confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio
1992, n. 157.
Art. 2.
1. I soggetti di cui al comma 6 del
precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al servizio
certiflcazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente
territorialmente che provvederà alla vidimazione dello stesso anche su ogni
pagina. Il registro dovrà essere disponibile ad ogni richiesta delle autorità
proposte ai controlli.
2. Il registro relativo agli esemplari
vivi o morti di specie dell'allegato A, una volta compilato, secondo le
procedure di cui all'art. 1 comma 4, dovrà essere riconsegnato al servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente
che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa
procedura si applica al momento del completamento dei registri di cui al
presente comma.
3. Ai fini di una proficua gestione delle
attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero
dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al
precedente comma.
Art. 3.
1. Sono esclusi dall'obbligo di
compilazione del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di
ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di
ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 4.
1. Salvo che il fatto non costituisca più
grave reato chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le
sanzioni amministrative previste all'art. 5 comma 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150.
Art. 5.
1. Il presente decreto compresi i 3
allegati che ne sono parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 6.
Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001,
concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie
animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001 concernente
modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001, sono abrogati.
(Allegato omesso)