DIRETTIVA (CEE) 79/409 DEL CONSIGLIO, 2 aprile 1979
G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103
Conservazione degli uccelli selvatici.
N.d.R. Vedi il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della presente direttiva.
Vedi il D.M. Ambiente 3 aprile 2000, relativo
all'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciali individuati anche nel territorio siciliano.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22
novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in
materia ambientale (4), prevede azioni specifiche per la protezione degli
uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di
una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia
ambientale (5);
Considerando che per molte specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si
registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che
tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione
dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;
Considerando che gran parte delle specie di uccelli
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un
patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema
ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;
Considerando che le condizioni di vita degli uccelli
in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre
regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze
generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della
dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;
Considerando che, quindi, la presente direttiva non
deve essere applicata alla Groenlandia;
Considerando che la conservazione delle specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato
comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni
di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della
Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione
specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;
Considerando che le misure da prendere devono
applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della
popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in
particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e
all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel
quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali
misure alla situazione delle diverse specie;
Considerando che la conservazione si prefigge la
protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte
integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle
disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e
all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto
è ragionevolmente possibile;
Considerando che la preservazione, il mantenimento o
il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono
indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune
specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione
concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione
nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche
delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una
rete coerente;
Considerando che, per evitare che gli interessi
commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di
prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e
limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta,
tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;
Considerando che, a causa del livello di popolazione,
della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la
Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che
costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti
ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere
compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello
soddisfacente;
Considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura
e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi
di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che
esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie
interessate;
Considerando che, data l'importanza che possono avere
talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a
determinare condizioni e sotto il controllo della Commissione;
Considerando che la conservazione dell'avifauna e
delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si
rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di
valutare l'efficacia delle misure prese;
Considerando che si deve curare, in consultazione con
la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non
vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;
Considerando che ogni tre anni la Commissione
elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata
sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda
l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla
presente direttiva;
Considerando che il progresso scientifico e tecnico
impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare
l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che
assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. La presente direttiva concerne la conservazione di
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si
prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne
disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e
agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla
Groenlandia.
Art. 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere
o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1
ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche,
scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e
ricreative.
Art. 3
1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2,
gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o
ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà
e una superficie di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino
dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
a) istituzione di zone di protezione;
b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze
ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di
protezione;
c) ripristino dei biotopi distrutti;
d) creazione di biotopi.
Art. 4
1. Per le specie elencate nell'allegato I sono
previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per
garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di
distribuzione. A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da
talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro
popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per l specificità del
loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle
tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone
di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla
conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste
ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la
presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri
per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano
regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto
riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si
trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati
membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone
umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le
informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il
necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e
2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze
di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui
si applica la presente direttiva.
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a
prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o
il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli
che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente
articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il
deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.
Art. 5
Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli
Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di
protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda
in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con
qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i
nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di
detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare
durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze
significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia
e la cattura.
Art. 6
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3,
gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate
all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la
vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti,
nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente
riconoscibili.
2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le
attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati
in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.
3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro
territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al
paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati
in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.
Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso
si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se
la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o
rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a
mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il
tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale
esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la
Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato
membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la
commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che
non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.
La raccomandazione della Commissione deve essere
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Lo Stato membro che concede il permesso di cui al
presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni
necessarie per la concessione di tale permesso.
4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la
Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni
della commercializzazione su tale status.
Al massimo quattro mesi prima della scadenza del
termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le
sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in
merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.
Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri
possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo
restando il paragrafo 3.
Art. 7
1. In funzione del loro livello di popolazione, della
distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le
specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel
quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la
caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese
nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere
cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la
presente direttiva.
3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere
cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l'attività
venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta
dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi
di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata
delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente
numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le
disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le
specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante
il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e
della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi prevedono in
particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano
cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di
nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le
informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione pratica
della loro legislazione sulla caccia.
Art. 8
1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o
l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri
vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di
uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione
di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di
caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV,
lettera b).
Art. 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per
le seguenti ragioni;
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza
pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame,
ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del
ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali
operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente
controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi
misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di
uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e
di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni
stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano
essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione
una relazione sull'applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in
particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila
costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili
con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.
Art. 10
1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i
lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.
2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle
ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri
trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per
prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al
presente articolo.
Art. 11
Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale
introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la
fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.
Art. 12
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni
tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali
adottate in virtù della presente direttiva.
2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione
riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del
progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro
viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione.
La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.
Art. 13
L'applicazione delle misure adottate in virtù della
presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione
attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di
cui all'articolo 1.
Art. 14
Gli Stati membri possono prendere misure di protezione
più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.
Art. 15
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a
V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6,
paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui
all'articolo 17.
Art. 16
1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è
istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico
della presente direttiva, in appresso denominato “ comitato”, composto di
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento
interno.
Art. 17
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura
definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad
iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio
parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in
funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41
voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita
all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla
votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste, se
conformi al parere del comitato.
b) Quando dette misure non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al
Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
c) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a
decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha
deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.
Art. 18
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. FRANÇOIS-PONCET
NOTE:
(1) G.U. 1 febbraio 1977, n. C 24; G.U. 23 agosto 1977,
n. C 201.
(2) G.U. 11 luglio 1977, n. C 163.
(3) G.U. 29 giugno 1977, n. C 152.
(4) G.U. 20 dicembre
1973, n. C 112 .
(5) G.U. 13 giugno 1977, n. C 139.
Allegato I
Allegato II/1
Allegato II/2
Allegato III/1
Allegato III/2
Allegato III/3
ALLEGATO IV
a) - Lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o
mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per
illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore
d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
- Esplosivi.
- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore
contenente più di due cartucce. b) - Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In
alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso
di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri
informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
ALLEGATO V
a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie
minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro
area di ripartizione geografica.
b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di
particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo
svernamento e la nidificazione.
c) Censimento dei dati sul livello di popolazione
degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
d) Determinazione dell'influenza dei metodi di
prelievo sul livello delle popolazioni.
e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per
prevenire i danni causati dagli uccelli.
f) Determinazione della funzione di certe specie come
indicatori d'inquinamento.
g) Studio degli effetti dannosi del'inquinamento
chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.
_________
vedi anche:
DIR. CEE 85/411 - Modifica alla presente
DIR CEE 91/244 - Modifica alla presente
DIR. CEE 92/43 - Conservazione habitat naturali e
seminaturali, flora e fauna selvatiche
___________________________________
vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R. 17/96 - Applicazione art. 9 comma 1 della
presente