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LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150
(IN GAZZ. UFF., 22 FEBBRAIO 1992, N. 44).
TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO AL D.LG. 300/1999.
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Preambolo
(Omissis).
Art. 1.
1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.
3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 2.
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.
Art. 4.
1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali
selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro della sanità, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
(2) La commissione di cui al presente comma può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4, comma 15, l. 9 dicembre 1998, n. 426).
Art. 5.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali
selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.
2. é fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo (1).
3. é fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. é in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.
5. é fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2 (2).
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3) Comma così sostituito dall'art. 3, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59 e poi così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Art. 5-bis.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. (Omissis) (1).
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 5-ter.
1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 6.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie (1).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione (2) (3).
(1) Vedi d.m. 18 maggio 1992.
(2) (2) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 7.
1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
Art. 8.
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59. Vedi il d.m. 4 settembre 1992.
Art. 8-bis.
1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II,
nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 8-ter.
1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte.
2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 8-quater.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 8-quinquies.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e delle politiche agricole e forestali, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:
a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;
b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;
c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;
d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;
e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;
f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;
g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5 (1).
2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.
3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.
3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello
Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19931995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 (2).
(1) Vedi il d.m. 28 maggio 1993.
(2) (2) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Art. 8-sexies.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:
a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;
b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine <<esemplare riprodotto in cattività>> si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;
e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine <<esemplare nato in cattività>> si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;
f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;
g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
Ndr
A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213). A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).