Sito giuridico ambientale
Istituzione del registro di detenzione degli
esemplari di specie animali e vegetali.
(GU n. 59
del 12-3-2001)
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
di
concerto con
IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista
la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora
selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo
1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, ed il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio
1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,
ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto
l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-bis, che
prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di
detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150;
Considerato
che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi
avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Visto
l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che
demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo
forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;
Ritenuto
che per il momento e' necessario limitare l'istituzione del registro ai soli
esemplari vivi e alle parti di essi, con l'esclusione dei prodotti derivati di
specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
e che, successivamente, si provvedera' ad istituire un registro per i prodotti
derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B
del succitato regolamento CE n. 338/97;
Sentito
il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge
7 febbraio 1992, n. 150;
Decreta:
Art.
1.
1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie
animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio
1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie
animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, inclusi negli
allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni cosi' come definiti dall'art.
8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte
artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
nel caso di specie che saranno iscritte agli allegati A e B del regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, predisporra' il registro degli esemplari
secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.
4. Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale devono essere iscritti nel registro di cui al
comma 1 entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti
andra' riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve
le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
5. Il registro di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli
esemplari con le modalita' indicate all'allegato 5 al presente decreto;
6. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i
seguenti soggetti:
a) le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi
comprese le strutture circensi;
b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi
i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari, i delfinari e le mostre
faunistiche;
c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di
commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso
chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento,
fatte salve le disposizioni della legge
Art.
2.
1. I soggetti di cui al comma 6 del precedente articolo devono
richiedere il registro di detenzione al Servizio certificazione CITES del Corpo
forestale dello Stato competente territorialmente che provvedera' alla vidimazione
dello stesso anche su ogni pagina. Il registro dovra' essere disponibile ad
ogni richiesta delle autorita' proposte ai controlli.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie
dell'allegato A, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 1,
comma 4, dovra' essere riconsegnato al Servizio certificazione CITES del Corpo
forestale dello Stato competente territorialmente che ne fara' copia e
riconsegnera' l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al
momento del completamento dei registri di cui al presente comma. 3. Ai fini di
una proficua gestione delle attivita' di conservazione su specie di particolare
interesse, il Ministero dell'ambiente richiede al Corpo forestale dello Stato i
dati di cui al precedente comma.
Art.
3.
1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private
autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116;
b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private
registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
4.
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato chiunque
violi le disposizioni del presente decreto e' punito con le sanzioni
amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n.
150.
Art.
5.
1. Il presente decreto, compresi i 5 allegati che ne sono parte
integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
22 febbraio 2001
Il
Ministro dell'ambiente Bordon
Il
Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio