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Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
(GU n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli
accumulatori di cui al comma 2, e, in particolare, il divieto di immettere
sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose(*), nonche' la raccolta, il trattamento, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di
promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume,
dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli
accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della
sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purche' destinati a
fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
(*) Comma così
modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6
marzo 2008, n. 56, S.O.
- La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2006, n. L
266.
- La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 1991, n. L 78.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante
trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi
primari (non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi secondari
(ricaricabili);
b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o
racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un involucro esterno non
destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi
batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non
costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per
veicoli;
d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di
diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali
protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di
riserva;
e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori
utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati
esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo
di veicoli elettrici;
g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che
costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di
rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia;
i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato
B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo
la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio
o la preparazione per lo smaltimento;
m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la
definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o
capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a
titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in
apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della
direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita'
commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo
oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della
comunita', compresa l'importazione nel territorio doganale della comunita';
q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti
alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di
impianti di trattamento;
r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o
accumulatori e destinati ad attivita' di manutenzione, di costruzione o di
giardinaggio;
s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti
di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma
dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti
direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi
consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel
territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili
precedenti;
t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla
raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e
distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di popolazione, non
soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui
alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a) e l'allegato b) alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ».
«Allegato B Allegati alla
Parte IV N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento
come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente.
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti
liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita' (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi.
In cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni
o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in
alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che
dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione,
calcinazione, ecc.).
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera,
ecc.).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da
D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti
da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca: «Attuazione della
direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144.
Art. 3.
Divieti di immissione sul mercato
1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e' vietata,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti
piu' di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi,
contenenti piu' dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone
con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli
accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b) attrezzature mediche;
c) utensili elettrici senza fili.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note all'art. 1.
Art. 4.
Maggiore efficienza ambientale
1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti
dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo
l'intero ciclo di vita, nonche' favorire lo sviluppo e la commercializzazione di
pile e accumulatori contenenti minori quantita' di sostanze pericolose ovvero
contenenti sostanze meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e
del piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di
accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori
di pile ed accumulatori, l'impiego di modalita' di progettazione e di
fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di
incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati
allo scopo.
Art. 5.
Immissione sul mercato
1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente
decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli
accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono
essere immessi sul mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non
soddisfano i requisiti del presente decreto, le autorita' competenti provvedono
al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita'
competenti al ritiro ai sensi del comma 3.
Art. 6.
Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili
1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che
riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e
al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del
tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo
8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i
terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o
collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile
ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio
nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di
pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle
vicinanze, tenuto conto della densita' della popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si
disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, ne' l'obbligo di
acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono
soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui
alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al
comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi,
previa stipula di apposita convenzione, delle strutture di raccolta
differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. I
produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a
provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori
portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo che i
distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a
disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di
pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono
punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o
di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
Art. 7.
Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli
1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile e
accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e
gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali
idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine,
possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo
alle medesime;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
2. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in
loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali
presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e
dall'origine.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in
loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli
idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
4. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in
loro nome organizzano e gestiscono, sostenendone i relativi costi, sistemi di
raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo
omogeneo tutto il territorio nazionale, fermo restando che l'attivita' di
raccolta puo' essere svolta anche da terzi indipendenti purche' senza oneri
aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel
rispetto della normativa vigente.
5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e' obbligato al
loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, a meno che la raccolta
venga effettuata in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209.
6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non
commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta
allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di detti batterie e
accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi
accumulatori.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso tenuti a provvedere al
ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e
per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti
urbani.
Nota all'art. 7
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note all'art. 1.
Art. 8.
Obiettivi di raccolta
1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli
accumulatori viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta
effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla raccolta e alle
vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed
accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al
rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovra' essere
conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed
accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul
mercato; tale tasso di raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016,
il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati
annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati
risultanti dal Registro di cui all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro
di coordinamento di cui all'articolo 16.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, vedi note all'art. 2.
Art. 9.
Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale
che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere
dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di
istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano
l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di
sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la
continuita' dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra
l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.
Art. 10.
Trattamento e riciclaggio
1. Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base
individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in
termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli
articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a
trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa
comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la
gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui
all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi
dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto
all'articolo 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le
disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre
2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4,
le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli
impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e
comunicano al Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio(*) dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al
presente articolo puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o
comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunita' a norma del
citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della
Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n.
740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai
fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze
stabiliti nell'allegato II , solo se l'esportatore puo' dimostrare che
l'operazione di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni equivalenti a
quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo
16 entro il 31 marzo, con riferimento all'anno solare precedente, le
informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole
tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui all'allegato
III, punto 3, lettera b).
(*) Comma così modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013
Nota all'art. 10:
- Per il decreto legislativo n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
- Il regolamento (CEE) 1013/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2006, n.
L 190.
Art. 11.
Nuove tecnologie di riciclaggio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
previsti per tali finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove
tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove
la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione
ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).
Nota all'art. 11:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001,
n. L 114.
Art. 12.
Smaltimento
1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti
delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei
residui che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma
dell'articolo 10, comma 1.(*)
(*) Comma così modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013
Art. 13.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di
riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10
e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato
di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta,
trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli
accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e
della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto conto
dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di
trattamento e riciclaggio.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai
decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli
impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai
terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle
attivita' del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati
separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e
accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per
veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalita' di
finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori,
indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un doppio addebito per i
produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle
disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.
Nota all'art. 13:
- Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
- Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all'art. 1.
Art. 14.
Registro nazionale
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei
sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo
13. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi
collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1
puo' immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica
al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale
iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato
III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio
i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale
nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato e' comunicato per la
prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un
numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere
indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture
commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un corrispettivo
annuale da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei
servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al
comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano
annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica da
definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate
come produttori di pile e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi,
nonche' tutte le altre informazioni di cui al comma 2.
Art. 15.
Gestione del Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio
1. Il Registro di cui all'articolo 14 e' detenuto dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione
sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 14, comma 2.
2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla base delle
comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti
immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai
sensi dell'articolo 14, comma 2;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla
raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonche'
dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le
risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui
all'articolo 24.
Art. 16.
Centro di coordinamento
1. E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente
personalita' giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile
e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.
Art. 17.
Compiti del Centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di
competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed
uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta
e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio
nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo 22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei
rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio
nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonche' la loro
trasmissione all'ISPRA entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di
rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi
collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il
Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.
Art. 18.
Organizzazione del Centro di coordinamento
1. Sono organi del Centro di coordinamento:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori, in forma
singola o associata;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati dall'assemblea e durano
in carica dodici mesi dalla nomina.
3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli iscritti
all'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale e' rinnovabile.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva
con apposito decreto lo statuto del Centro di coordinamento, deliberato
dall'assemblea, e vigila sul rispetto degli obblighi posti a carico dello
stesso.
Art. 19.
Comitato di vigilanza e controllo
1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi dell'articolo 15
del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e
controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti
di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual
misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote
di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto
n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di
cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Comitato di vigilanza di
cui al presente articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto membri, di cui tre
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo
economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno
dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina
dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito
dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento del Comitato sono
disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La
Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi
specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti
particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il
coordinamento delle attivita' di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e
relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per
l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di
pile e accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;
c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle
categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di
una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilita'
o meno del presente decreto.
d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme
applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti
attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai
Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui all'articolo
15, comma 2, lettera b), avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.
Nota all'art. 19:
- L'art. 15, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 151, cosi'
recita:«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo
sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a)-b) (omissis);
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori; ».
Art. 20.
Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi
1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito dall'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, e' considerato uno
dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e
continua a svolgere la propria attivita' conformandosi alle disposizioni del
presente decreto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del
presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma
dell'articolo 21.
Nota all'art. 20:
- L'art. 9 -quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con
modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta Ufficiale 10 novembre
1988, n. 264), abrogato dal presente decreto recava: «Raccolta e riciclaggio
delle batterie esauste.».
Art. 21.
Partecipazione
1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articolo
6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli
stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche
amministrazioni competenti.
2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e accumulatori
importati da paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizioni non
discriminatorie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano il
Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche' tre rappresentanti
designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, dei
quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero, due rappresentanti
designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno
dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle
organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno dall'ANCI, uno
da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e uno dalle associazioni
dei consumatori.
4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno due volte
all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il
tavolo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita',
nonche' l'attivita' di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile
e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di
miglioramento.
Art. 22.
Informazioni per gli utilizzatori finali
1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome
provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di
informazione per informare gli utilizzatori finali circa:
a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze
utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti
urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
d) le modalita' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di pile e
accumulatori;
e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori;
f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote
barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi
al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).
2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza,
in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al
pubblico con indicata la possibilita' di lasciare presso i loro punti di vendita
i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresi' circa i
pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento
delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la
raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del
presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.
Art. 23.
Etichettatura
1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori e i pacchi di
batterie sono immessi sul
mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il
simbolo raffigurato nell'allegato IV.(*)
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore
della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima
di 5Ã-5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per
cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione
massima di 5Ã-5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco
batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a
0,5Ã-0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un simbolo di
almeno 1Ã-1 cm sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile
a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg),
piu' di 0,002 per cento di cadmio(simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento
di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati in modo visibile,
leggibile e indelebile con il simbolo chimico del
relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto
sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un
quarto della superficie del predetto simbolo.(*)
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante
in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione
sul mercato nazionale.
5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori
portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo
visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita'
alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.
(*) Comma così
modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013
Art. 24.
Relazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il
periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30
giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del
questionario adottato in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e
sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per
la prima volta entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale contenente le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e le modalita' di ottenimento dei
dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e
accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno
2013.
Nota all'art. 24:
- Il regolamento (CE) 2150/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 9 dicembre 2002, n.
L 332.
Art. 25.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre
2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del
simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o
accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria
si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi
ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere
provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo
14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di
cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in
modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 ad euro 20.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui
all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non
ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o
accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 24,
comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro
2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che
non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente
decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152
del 2006.
Nota all'art. 25:
- L'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152, cosi' recita: «Art. 262
(Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1,
per le quali e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui
al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare
decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.».
Art. 26.
Modifiche degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede ad
integrare, modificare ed aggiornare il contenuto ed il numero degli allegati del
presente decreto, in conformita' alle modifiche o integrazioni intervenute in
sede comunitaria.
Art. 27.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma 5, sono
posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e
modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio,
con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui
agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attivita' del Comitato di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attivita'
ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle
attivita' dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei
produttori di pile e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di
cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento. Fino all'adozione
del predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato
di cui all'articolo 16 si provvede in conformita' al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto n. 151 del 2005.
Nota all'art. 27:
- Il comma 4, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 151, cosi' recita:
«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le
relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti
locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di
cui al comma 2, nonche' le relative modalita' di versamento.».
Art. 28.
Obiettivi minimi di raccolta
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformita'
dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale.
Art. 29.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati:
a) il decreto del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento
della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile
e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
b) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003, n. 194,
recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22
dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva
91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti
sostanze pericolose»;
c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo
alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data
18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005,
relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo,
previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n.
475;
f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2
febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello
statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi (COBAT).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Nota all'art. 29: - L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, come modificato dal presente decreto, recita: «Art. 15 (Comitato di
vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti
compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l,
sulla base delle comunicazioni delle camere di commercio previste allo stesso
art. 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i
produttori sono tenuti a comunicare al registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e
7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote
di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le
comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni
previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori
che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli
obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni
previste all'art. 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in
particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo'
avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. (Abrogato).
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato
d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il
regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al
comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.».