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Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134

Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.

(GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.123) 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visti gli articoli 7 e 35, primo comma, lettera b), della legge5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive modificazioni (SOLAS 74/78);
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, e successive modificazioni;
Tenuto conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
Ritenuto necessario adeguare la normativa in materia di trasporto via mare delle merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del carico, alla luce delle nuove normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e del 21 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unita' di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unita' di trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.
2. Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonche' a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo degli articoli 7 e 35 primo comma della legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1962, n. 168, e' il seguente:
«Art. 7 (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita). - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.».
«Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:
a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime;
c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;
d) le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1980, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 445, reca: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario n. 33.
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2000, n. 55, supplemento ordinario n. 38.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;
b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;
c) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
d) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima);
e) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;
f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose;
g) EmS: procedure d'emergenza per le navi trasportanti merci pericolose, il cui numero di identificazione e' indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale del codice IMDG;
h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modificazioni, cosi' come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839;
i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modificazioni, cosi' come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
l) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, attuata con decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;
m) autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;
n) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;
o) detentore: colui che ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di colli e/o unita' di trasporto del carico;
p) collo: imballaggio, contenitore intermedio o grande imballaggio, contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacita' e peso previsti dal codice IMDG:
1) imballaggio: recipiente unico oppure uno o piu' recipienti interni imballati, con o senza materiale di imbottitura, in un recipiente unico esterno;
2) contenitore intermedio: imballaggio mobile rigido, semirigido o flessibile per il trasporto alla rinfusa (IBC);
3) grande imballaggio: imballaggio contenente a sua volta imballaggi o articoli;
q) unita' di trasporto del carico: carro ferroviario, veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati o non sui mezzi di cui sopra oppure su carrelli o chiatta, contenente merci pericolose non alla rinfusa, posta, a sua volta, su nave porta chiatte;
r) cisterna; cisterna portatile (compreso il contenitore cisterna), veicolo cisterna stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente di capacita' non inferiore a 450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti;
s) merce pericolosa: le sostanze, i materiali e gli articoli trattati dal codice IMDG;
t) trasbordo: operazione di trasferimento di merci tra nave e banchina e viceversa mediante mezzi nautici;
u) transhipment: operazione di sbarco e di successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
v) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
z) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
aa) autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
bb) organismo tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
cc) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
2. In tutti i casi in cui nel codice IMDG si fa riferimento all'autorita' competente, per tale si deve intendere «l'Amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera v).

Note all'art. 2:
- Le convenzioni internazionali SOLAS, MARPOL ed il codice IMDG sono consultabili nelle pubblicazioni dell'IMO (International Maritime Organition) o attraverso il sito www.imo.org
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992.
- La legge 12 agosto 1962, n. 1839, di ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 96/49 CE del Consiglio del 23 luglio 1996 e 96//87/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 relative al trasporto di merci pericolose per ferrovie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999.
- La legge 3 febbraio 1979, n. 67, recante: «Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 marzo 1979.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973», e sua esecuzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, n. 301.
- Il testo dell'art. 17 del Codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93, e' il seguente:
«Art. 17. - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario n. 21, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma i quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:
a) (omissis);
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;».
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 aprile 1977, n. 109, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noti, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati.
2. Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.».

Art. 3.
Merci pericolose
1. Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni del codice IMDG.
2. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purche' tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.


Art. 4.
Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo
1. Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera nazionale deve, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di
trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono affisse all'albo della nave.

Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario n. 151 e' il seguente:
«Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e del Comandante). - 1. L'armatore delle navi o unita' di cui all'art. 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unita', valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unita', nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unita', comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.
2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e art. 275 del relativo regolamento di attuazione, e' inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalita':
a) per le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;
b) per le navi o unita' esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per le navi o unita' acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unita' e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;
d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno. sei mesi prima dell'entrata in esercizio.
3. Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 3.
4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'art. 23;
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attivita' lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonche' dei dispositivi di protezione individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonche' la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato; g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di seguito denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unita' navale ed aggiornare il "registro degli infortuni" di cui all'art. 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale cosi' come indicato all'art. 16, comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'art. 17 e la guida di cui all'art. 24, comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attivita' lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte.
6. L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a).».

Art. 5.
Vigilanza
1. L'Autorita' marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza della nave, stabilendo le relative modalita' tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
2. La vigilanza antincendio e' svolta secondo modalita' disciplinate con ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.

Capo II
Requisiti di idoneita' delle navi e delle unita' di trasporto del carico adibite al trasporto di merci pericolose.

Art. 6.
Navi soggette alla convenzione SOLAS - Navi delle classi B, C e D, nuove e B esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. Alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni SOLAS, cui le navi sono soggette, in relazione alla loro data di costruzione:
a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale.
2. Alle navi passeggeri delle classi B, C e D nuove ed alle navi passeggeri della classe B esistenti, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I al predetto decreto legislativo.

Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2000, n. 55, supplemento ordinario n. 38.

Art. 7.
Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984 e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS
1. Fermo restando quanto stabilito dalla SOLAS, cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione ovvero, per le navi non soggette alla SOLAS, dal regolamento di sicurezza o dal decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni particolari di cui ai commi 2 e 3 o, in alternativa, per le navi di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1:
a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B esistenti, costruite prima del 1° settembre 1984, e C e D esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
2. I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non devono avere comunicazioni dirette con altri locali non idonei al trasporto delle suddette sostanze. Quanto sopra non si applica ai locali ro/ro, qualora le aperture o gli accessi verso i suddetti altri locali siano dotati di porta con dispositivo automatico di chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm.
3. Salvo esplicite disposizioni contrarie, ai fini dell'applicazione delle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato I al presente regolamento, sia per le merci pericolose trasportate «su ponti scoperti», sia per quelle trasportate in altri locali, valgono le disposizioni delle successive lettere:
a) le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una pronta disponibilita' di acqua dal collettore principale antincendio alla pressione richiesta dalla convenzione SOLAS cui le navi sono soggette in relazione alla loro data di costruzione oppure dal regolamento di sicurezza; cio' puo' essere ottenuto mantenendo il collettore costantemente sotto pressione oppure mediante sistemazioni, ubicate in idonee posizioni, per la messa in moto a distanza delle pompe antincendio;
b) la quantita' di acqua disponibile deve essere tale da alimentare, alla suddetta pressione, boccalini a doppio uso, in numero, caratteristiche e dimensioni conformi a quanto richiesto dalla convenzione o dal regolamento sopra citati, i cui getti possano essere diretti su qualsiasi parte del locale da carico quando vuoto. La stessa quantita' di acqua puo' essere riversata con mezzi equivalenti, a soddisfazione dell'organismo tecnico;
c) le navi devono essere provviste di impianti addizionali ai prescritti mezzi antincendio per raffreddare in modo efficace un determinato locale da carico sotto il ponte con abbondante quantita' di acqua tramite una sistemazione fissa di ugelli per acqua spruzzata. L'Amministrazione, sentito l'organismo tecnico, puo' accettare, per tale scopo, l'impiego di manichette in piccoli locali da carico ed in piccole zone di grandi locali da carico. In ogni caso i sistemi di esaurimento e prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle condizioni di stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli effetti sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti;
d) in sostituzione del raffreddamento con acqua di cui alla lettera c) possono essere previste sistemazioni che consentano di allagare, con un adeguato e specifico mezzo, un determinato spazio da carico sotto il ponte;
e) il sistema di distribuzione dell'impianto elettrico deve essere realizzato senza ritorno per lo scafo;
f) macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere in locali da carico, nei locali ro/ro chiusi e nei locali ro/ro aperti, a meno che cio', a giudizio dell'organismo tecnico, sia necessario per motivi operativi. Tuttavia, eventuali macchinari ed apparecchiature elettriche installati in detti locali devono essere di un tipo di sicurezza certificato per l'uso in ambienti pericolosi ai quali possono essere esposti, a meno che sia possibile isolare completamente l'impianto elettrico, mediante la rimozione di un elemento rimovibile diverso dal fusibile oppure mediante il bloccaggio degli interruttori in posizione di «aperto». Gli attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono essere resi stagni al passaggio di gas o vapori. I cavi entro i locali da carico e l'intero percorso degli stessi devono essere del tipo armato e protetti contro danneggiamenti da urti. Qualsiasi altra apparecchiatura che possa costituire una sorgente di ignizione di vapori infiammabili non e' ammessa. Fermo restando quanto sopra prescritto, nel caso di trasporto di imballaggi contenenti liquidi infiammabili, punto di infiammabilita' inferiore a 23°, e di recipienti contenenti gas infiammabili, entrambi aventi capacita' non superiore a 450 litri, le apparecchiature elettriche installate al di sopra di 450 mm dal ponte dei locali ro/ro chiusi, ubicati al di sopra del ponte delle paratie e dei locali ro/ro aperti, devono avere un grado di protezione corrispondente almeno non inferiore a IP 55;
g) nei locali e spazi adibiti al trasporto di merci pericolose non devono essere presenti sorgenti di calore, quali, ad esempio, tubi vapore non coibentati, serpentine di riscaldamento e casse nafta riscaldate, apparecchiature che producono scintille e/o fiamme libere, ecc;
h) la nave deve essere provvista di mezzi fissi o portatili per il rilievo della temperatura nei locali adibiti al trasporto di merci pericolose;
i) qualora gli alberi non siano completamente metallici e collegati elettricamente allo scafo, le navi devono essere provviste di idonee punte parafulmine;
l) i fumaioli dell'apparato motore ed altri tubi di scarico da dove possono fuoriuscire scintille o altri corpi igniscenti devono essere dotati di reti parascintille o di altri dispositivi ritenuti adeguati dall'Organismo tecnico;
m) i locali da carico adibiti al trasporto di esplosivi, esclusi quelli del gruppo 1.4 S, ed i locali da carico adiacenti, nonche' i locali da carico ro/ro chiusi adibiti al trasporto di veicoli cisterna stradali o carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili devono essere provvisti di un impianto fisso automatico di segnalazione di incendio;
n) i locali chiusi adibiti al carico devono essere muniti, per la loro ventilazione, di condotte di immissione e di estrazione d'aria.
Per ogni locale deve esservi almeno una condotta di immissione ed una di estrazione, sistemate all'estremita' opposte dei locali. Le condotte di immissione devono arrestarsi nella parte alta dei locali; quelle di estrazione devono essere prolungate, se necessario anche mediante apposite diramazioni, fino verso il fondo degli stessi. Nel caso di merci che emettono vapori o gas piu' leggeri dell'aria le condotte di estrazione devono essere provviste di aperture anche nella parte alta dei locali. Le condotte di estrazione e quelle di immissione devono sboccare all'aperto in modo tale che non possano crearsi zone di ristagno dell'aria estratta. Tali condotte devono essere provviste di serrande di intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»;
o) i locali chiusi adibiti al carico devono essere provvisti di un adeguato impianto di ventilazione meccanica. L'impianto di ventilazione deve essere realizzato in modo da effettuare almeno dieci ricambi d'aria all'ora, riferiti al volume lordo del locale, e da estrarre i vapori dalle parti alte o dalle parti basse, come appropriato in relazione alle merci trasportate. Le condotte di ventilazione devono essere provviste di serrande d'intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e «chiuso»;
p) i ventilatori e gli estrattori devono essere costruiti in materiali tali da evitare la possibilita' di ignizione di miscele infiammabili di gas ed aria;
q) sulle aperture sia esterne sia interne delle condotte di ventilazione devono essere sistemate adeguate reti di protezione;
r) l'impianto di sentina di locali in cui vengano trasportati liquidi infiammabili o tossici deve essere progettato in modo da prevenire il pompaggio di tali liquidi attraverso tubolature o pompe ubicate nel locale macchine o in altri locali sicuri. Il servizio di sentina deve essere predisposto contro la possibile aspirazione di liquidi infiammabili o tossici, attraverso pompe e tubolature ubicate nei suddetti locali, per mezzo della sistemazione di una flangia cieca sull'aspirazione oppure per mezzo del blocco delle valvole di aspirazione unitamente alla sistemazione di un avviso posto in corrispondenza delle stesse;
s) in aggiunta agli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti dalla convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza devono esservi almeno quattro indumenti protettivi completi resistenti all'attacco dei prodotti chimici. L'indumento protettivo deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del corpo;
t) in aggiunta agli apparecchi autorespiratori prescritti dalla convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza devono esservi a bordo almeno due apparecchi autorespiratori, di tipo approvato, funzionanti ad aria compressa contenenti almeno 1200 litri d'aria libera. Ognuno di detti apparecchi deve essere provvisto di due cariche d'aria di riserva;
u) nei locali da carico devono esservi estintori portatili di incendio, di tipo approvato, per una capacita' complessiva di almeno 12 kg di polvere o di equivalente capacita' estinguente. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro estintore portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento di sicurezza;
v) le navi ro/ro che trasportano su ponti scoperti veicoli cisterna o carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili devono essere dotate di estintori portatili, di tipo approvato, a schiuma o a polvere in ragione di 1 ogni 10 metri a dritta ed a sinistra dell'area utilizzata per lo stivaggio degli automezzi. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro estintore portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento
di sicurezza;
z) le delimitazioni tra i locali e gli spazi del carico ed i locali macchine devono essere tagliafuoco di classe A-60. La coibentazione delle paratie puo' essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri da dette paratie, oppure se il trasporto e' effettuato in locali da carico di navi porta-contenitori. Nel caso di trasporto di esplosivi questa distanza deve essere mantenuta anche se esiste detta coibentazione. La coibentazione dei ponti puo' essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri dalla proiezione verticale delle paratie dei locali macchine. In nessun caso gli esplosivi devono essere stivati al di sopra o al di sotto dei locali alloggio e dei locali macchine;
aa) ogni locale da carico ro/ro avente un ponte sovrastante ed ogni locale da carico ro/ro che non possa essere ermeticamente chiuso deve essere provvisto di un impianto ad acqua spruzzata sotto pressione a comando manuale approvato. L'impianto deve proteggere tutte le parti di qualsiasi ponte e piattaforma per autoveicoli in detti locali. L'Amministrazione puo' permettere l'installazione di qualsiasi altro impianto fisso di estinzione incendi che abbia dimostrato, a seguito di prova in scala reale, di essere non meno efficace. In ogni caso, le sistemazioni di esaurimento e prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle condizioni di stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli effetti sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi suddetti;
bb) i locali ro/ro chiusi adibiti al trasporto di veicoli cisterna o carri cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili, indipendentemente dalla stazza lorda, devono essere protetti da uno dei seguenti impianti fissi antincendio, conformi a quanto richiesto dalla convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza:
1) impianto ad anidride: nei locali protetti da questo impianto possono essere trasportate le materie ammesse;
2) impianto a schiuma ad alta espansione e impianto ad acqua spruzzata: nei locali protetti da questi impianti possono essere trasportate le materie ammesse, ad esclusione delle materie che reagiscono con l'acqua.

Art. 8.
Navi in legno
1. Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di merci pericolose che presentano un rischio di incendio debbono essere rivestiti internamente con materiale coibente ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i danneggiamenti meccanici e contro gli spandimenti di liquidi.

Art. 9.
Esenzioni per navi in navigazione locale
1. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico e tenendo presente la tipologia dei viaggi cui la nave e' adibita, nonche' la natura e la quantita' delle merci da trasportare, puo' concedere, alle navi in navigazione nazionale locale, esenzioni dalle prescrizioni di cui all'articolo 7, purche' le attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.

Art. 10.
Unita' di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne
1. I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformita' alle norme previste dalla Convenzione CSC.
2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e collaudati in conformita' alle norme del regolamento RID.
3. I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme dell'accordo ADR.
4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in conformita' alle disposizioni del codice IMDG, dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle societa' di classificazione appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS).
5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG.
6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.

Art. 11.
Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico
1. Le unita' di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS.
2. Le navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della navigazione nazionale locale, devono conformarsi alle disposizioni del manuale di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi abilitate alla navigazione nazionale locale, il rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico e' realizzato a regola d'arte sotto la responsabilita' del comando di bordo.

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' il seguente:
«Art. 4 (Requisiti di sicurezza). - 1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto.
2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D:
a) (omissis);
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";».

Art. 12.
Certificazioni
1. Le navi di cui all'articolo 6, comma 1, devono essere in possesso del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale.
2. Le navi di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in possesso dell'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico, in conformita' al modello di cui all'allegato II.
3. Le navi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere in possesso del «documento di conformita» di cui al comma 1.
4. Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di sicurezza.
5. L'attestazione di idoneita' di cui al comma 2 ha validita' non superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.
6. Il modello di attestazione di idoneita' di cui al comma 2 puo' essere modificato dall'Amministrazione in relazione a variazioni introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.

Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), e' il seguente:
«Art. 176 (Attestazione di idoneita). - 1. L'idoneita' di tutte le navi di bandiera italiana e di quelle di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre 1984 ad effettuare il trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per il motore deve essere attestata dall'ente tecnico.
2. Per le navi di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre 1984 l'idoneita' al suddetto trasporto puo' essere certificata da apposita dichiarazione di conformita' alle pertinente regole degli emendamenti 1981 alla SOLAS 74 rilasciata dall'Amministrazione di bandiera.».

Capo III
Disposizioni per le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto

Art. 13.
Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo
1. Fatte salve le norme di sicurezza delle operazioni portuali previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di sicurezza portuale emanate dalle autorita' marittime o portuali, le operazioni di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:
a) alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;
b) l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa;
c) e' vietato alle persone non addette alle operazioni avvicinarsi alla banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose;
d) devono essere tenuti pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave;
e) deve essere assicurata la presenza a bordo di un numero adeguato di membri dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti ed intervenire in casi di emergenza;
f) e' vietato fumare o usare fiamme libere o comunque fonti termiche a bordo della nave e sulle banchine d'ormeggio;
g) durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorita' marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio e' svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti; h) e' vietato effettuare l'imbarco e lo sbarco di rotabili ferroviari o stradali mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, gru e simili;
i) prima e durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano perdite dagli imballaggi e dai serbatoi per il carburante delle unita' di trasporto del carico;
l) durante la movimentazione delle unita' di trasporto del carico non e' ammesso il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta operazione.
2. Per l'effettuazione delle operazioni di trasbordo, ferme restando le prescrizioni del comma 1 devono essere osservate le seguenti misure:
a) i mezzi nautici impiegati devono essere in buone condizioni di manutenzione;
b) i mezzi nautici devono essere riconosciuti idonei dall'organismo tecnico, con le cautele prescritte dall'Autorita' marittima;
c) deve essere assicurata la protezione delle merci con mezzi appropriati e tenendo conto delle loro caratteristiche;
d) si devono osservare le disposizioni relative all'incompatibilita' di stivaggio, indicate dal codice IMDG;
e) si devono rizzare i colli in modo da evitare urti, cadute o sfregamenti;
f) deve essere vietata la presenza di persone estranee all'equipaggio, a meno che ne abbiano facolta' in forza di leggi e dei relativi regolamenti.

Nota all'art. 13:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario n. 151.

Art. 14.
Precauzioni da osservare durante il trasporto
1. Qualora durante il trasporto si verifichino spandimenti, il comandante della nave provvede agli interventi di emergenza ed avverte le autorita' del primo porto di approdo.
2. Durante il trasporto:
a) e' vietato fumare, nonche' usare fiamme libere o comunque fonti termiche nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose;
b) e' vietato l'accesso dei passeggeri nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose. Qualora i viaggi siano di durata inferiore alle due ore e, per le particolarita' costruttive della nave, non sia possibile applicare tale divieto, il comandante della nave dovra' disporre la sorveglianza dei locali e spazi di carico interessati.
3. Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove sono sistemate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.

Art. 15.
Precauzioni da osservare al termine dello sbarco
1. I locali e spazi di carico che hanno contenuto le merci pericolose devono, dopo lo sbarco, essere attentamente ispezionati per accertare che non siano presenti in essi tracce di tali merci.
2. Nel caso in cui si siano verificate perdite di materie pericolose o si constati presenza di vapori occorre procedere alle necessarie operazioni di bonifica; le procedure per la bonifica e l'ingresso nei locali di cui sopra, devono essere eseguite in osservanza delle disposizioni emanate al riguardo dalla locale autorita' marittima.

Art. 16.
Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco. Transhipment
1. Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, merci pericolose nei porti nazionali presenta istanza all'autorita' marittima del porto di imbarco, ovvero di sbarco, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco delle merci pericolose, ivi indicate, ovvero la concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse.
2. Chi intende effettuare operazioni di transhipment di merci pericolose nei porti nazionali presenta apposita comunicazione all'autorita' marittima del porto di sbarco, finalizzata alla concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse, ed all'autorizzazione al successivo reimbarco.


Capo IV
Prescrizioni particolari integrative relative alle varie classi di merci pericolose


Art. 17.
Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1)
1. Sono ammessi all'imbarco i carri ferroviari chiusi e i veicoli chiusi rispondenti alla vigente normativa.
2. I veicoli ed i carri ferroviari sopraccitati devono essere provvisti dei sottoelencati documenti in corso di validita' ed, in particolare:
a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla idoneita' degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero puo' essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorita' estera. Qualora tale certificazione manchi, essa dovra' essere richiesta alla competente autorita' italiana;
b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari, attestante che:
1) sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;
2) lo stivaggio sui veicoli e' stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG;
3) non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;
4) i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita';
5) i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;
6) i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati.
3. Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto meno nel corso del viaggio terrestre.
4. Tranne i casi di emergenza, e' vietata la movimentazione dei veicoli per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
5. Durante la movimentazione dei veicoli e dei carri ferroviari e' vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.

Art. 18.
Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)
1. Sono ammessi all'imbarco i contenitori di tipo chiuso, che siano in possesso della sottoelencata documentazione:
a) dichiarazione del caricatore attestante che:
1) sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformita' a quanto prescritto dal codice IMDG;
2) non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;
3) i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita';
4) i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;
5) i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati.
2. I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.
3. Tranne i casi di emergenza, e' vietata la movimentazione dei contenitori per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
4. I contenitori non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili o su carrelli, possono essere caricati e scaricati mediante carrelli elevatori.
5. Durante la movimentazione dei contenitori e' vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.

Art. 19.
Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)
1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti norme:
a) le navi devono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio;
b) le tele, le reti, le braghe e gli stroppi impiegate per il maneggio devono essere esclusivamente di materiale non metallico, oppure con le parti in metallo rivestite e protette con materiale non metallico;
c) gli scivoli, i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio delle merci non devono presentare parti metalliche sporgenti;
d) e' vietato, salvo in caso di necessita', far funzionare gli apparati radioelettrici e radar di bordo;
e) gli imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti per un periodo prolungato all'azione diretta dal sole, in modo da evitare che la temperatura esterna degli stessi superi i 50 0C. Si
deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino;
f) e' vietato eseguire il rifornimento di carburante e combustibile durante le operazioni di imbarco e sbarco, con esclusione degli esplosivi compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilita' S.

Art. 20.
Trasbordo di esplosivi (classe 1)
1. Ferme restando le prescrizioni dell'articolo 19, per il trasbordo degli esplosivi devono essere osservate le seguenti norme:
a) i mezzi nautici impiegati per il trasbordo devono essere in buone condizioni di manutenzione e devono avere:
1) le stive asciutte e ventilate;
2) un pagliolo di legno in stiva di almeno 3 centimetri di spessore;
3) facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci;
b) i colli contenenti gli esplosivi devono essere convenientemente rizzati. Se collocati all'aperto, devono essere protetti in modo completo da copertoni impermeabili ed ignifughi, ben tesi e non poggianti sul carico. Se necessario, si deve provvedere all'innaffiamento del copertone, in modo da impedire che la temperatura del carico superi i 50 0C;
c) a bordo dei mezzi nautici gli esplosivi devono essere collocati lontano dall'azione del calore dell'apparato motore;
d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici privi di propulsione propria, o viceversa, un rimorchiatore deve essere tenuto pronto nelle vicinanze per intervenire tempestivamente in caso di necessita';
e) il fumaiolo ed il tubo di scarico dell'apparato motore del rimorchiatore di cui alla lettera d) deve essere munito di rete parascintille.

Art. 21.
Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1)
1. E' vietato eseguire lavori di riparazione di qualsiasi genere nei locali dove siano collocati esplosivi.
2. I lavori di riparazione sono tuttavia ammessi nelle stive adiacenti a quelle contenenti esplosivi, previa autorizzazione del comandante che ne stabilisce le modalita' e le opportune precauzioni.
3. Durante la sosta della nave in porto qualsiasi lavoro di riparazione deve essere autorizzato dall'autorita' marittima.
4. Non si deve procedere ad alcuna operazione che richieda l'impiego di fuochi, fiamma od attrezzature che producano scintille od archi elettrici, ad eccezione di casi di emergenza e con il nulla osta dell'autorita' marittima.

Art. 22.
Ammissibilita' all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2)
l. Sono ammessi all'imbarco soltanto gas della presente classe contenuti in recipienti o cisterne e relativi accessori le cui caratteristiche di costruzione, collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e:
a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al trasporto di merci pericolose su strada, o in alternativa;
b) dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni.
2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non conformi alla normativa sopraccitata possono essere utilizzati, a bordo delle navi in navigazione nazionale, fino a quando mantengano i requisiti di sicurezza prescritti.

Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente
«Art. 229 (Attuazione di direttive comunitarie). - 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, reca: Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1999, n. 48.


Art. 23.
Operazioni di imbarco e sbarco di recipienti contenenti gas (classe 2)
1. Durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo i recipienti devono essere imbragati con mezzi idonei e non devono essere assoggettati ad urti, trascinamenti e sfregamenti, evitando prolungata permanenza al sole ed esposizione ad altre fonti di calore.

Art. 24.
Misure di sicurezza per le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3)
l. Prima di iniziare qualsiasi operazione nelle stive che hanno contenuto colli con le materie della classe 4.3, deve essere accertata l'assenza di gas infiammabili.
2. In casi di incendio nelle zone o nei locali destinati allo stivaggio di colli contenenti materie della classe 4.3 deve essere evitato l'impiego di acqua, vapore d'acqua od estintori idrici e a schiuma. In ogni caso debbono impiegarsi mezzi di estinzione a secco, preferibilmente ad anidride carbonica oppure sabbia asciutta. In caso di incendio di un carico vicino, qualora sia necessario l'uso di acqua o di mezzi antincendio a base di acqua, occorre evitare di bagnare i colli contenenti le merci appartenenti alla classe 4.3.

Art. 25.
Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1)
1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:
a) devono essere prese precauzioni allo scopo di evitare la penetrazione delle materie comburenti nelle sentine ed in altri locali in cui possono essere contenute materie combustibili, facilmente ossidabili;
b) prima di imbarcare i colli contenenti materie comburenti, deve essere accertato che nei locali non siano presenti materiali combustibili facilmente ossidabili, esclusi quelli eventualmente necessari per lo stivaggio dei colli;
c) per il rizzaggio e la protezione dei colli devono essere impiegati, per quanto possibile, materiali non combustibili. Il fardaggio con legno deve essere, per quanto possibile, evitato.

Art. 26.
Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)
1. Qualora in un incendio siano coinvolti colli contenenti perossidi organici e' necessario usare acqua in grande quantita' tenendosi quanto piu' lontano e' possibile. Anche i recipienti che si trovano in prossimita' dell'incendio debbono essere bagnati abbondantemente. Dopo l'estinzione dell'incendio occorre tenere l'equipaggio quanto piu' lontano possibile dai colli contenenti perossidi organici fino a quando siano completamente raffreddati.

Art. 27.
Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7)
1. In caso di sosta di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il vettore deve preventivamente informare della durata presumibile della sosta l'autorita' marittima interessata, la quale, sentiti il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il locale commissariato di P.S., e le autorita' sanitarie del porto, puo' stabilire particolari prescrizioni, informandone il competente Ufficio territoriale del Governo.
2. Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente arieggiati allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente accumulati.
3. Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e sbarco e nelle loro immediate vicinanze non e' consentita la presenza di altre merci pericolose.

Art. 28.
Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)
1. Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si verifichino incidenti comportanti una presumibile contaminazione radioattiva non prevista o un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, il vettore deve darne immediata comunicazione al locale Ufficio territoriale del Governo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, nonche' alle strutture
sanitarie locali preposte.
2. Il comandante di una nave che trasporta colli contenenti materiale radioattivo o chi per esso deve ricevere dal caricatore adeguate istruzioni che gli consentano di prendere gli opportuni provvedimenti in caso di incidente, soprattutto per quanto riguarda la eventuale contaminazione delle persone.
3. In caso di incidente da cui derivi un danneggiamento grave, apparente o probabile, con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti materiali radioattivi, il comandante deve avvertire tempestivamente l'autorita' marittima del porto nazionale di primo approdo che provvede ad informare immediatamente l'Amministrazione, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il locale Ufficio territoriale del Governo ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Nel caso la nave sia diretta all'estero occorre, analogamente, informare l'autorita' marittima del porto di primo approdo. Gli interventi che si dovessero rendere
necessari a seguito dell'incidente dovranno seguire le indicazioni delle schede di emergenza (EmS) del codice IMDG.
4. Quando un collo radioattivo e' danneggiato o presenta delle fuoriuscite, la zona deve essere isolata e soggetta, al primo porto di scalo, a controllo di contaminazione da parte di un esperto qualificato e, se necessario, decontaminata.
5. Deve essere evitato per quanto possibile che l'acqua potabile e le derrate alimentari, che possono essere state contaminate in seguito all'incidente, siano comunque consumate prima di essere state controllate e dichiarate esenti da pericolo da un esperto qualificato.
6. L'esperto qualificato indicato nei commi 4 e 5 e' quello di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Nota all'art. 28:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136.


Capo V
Disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi


Art. 29.
Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi Campo di applicazione e disciplina
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi, grandi imballaggi ed ai contenitori intermedi utilizzati per il trasporto di merci pericolose ad esclusione di quelli previsti per la classe 2, gas, per la classe 6.2, materie infettanti, quando applicabili, e per la classe 7, materie radioattive.
2. Gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione sottoposto alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice IMDG.
3. E' consentito l'utilizzo di colli utilizzati per il trasporto di merci pericolose provenienti da altri modi di trasporto od omologati all'estero sui quali sia impressa una marcatura equivalente a quella prevista dal codice IMDG.

Art. 30.
Organismi autorizzati
1. Chi intende provvedere all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi deve essere autorizzato dall'Amministrazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 31.

Art. 31.
Modalita' di rilascio dell'autorizzazione. Validita'
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, l'organismo invia apposita istanza all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:
a) elenco delle tipologie di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi che si intendono approvare;
b) dettagliata descrizione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove previste dal codice IMDG;
c) piano di qualificazione del personale;
d) documentazione attinente il sistema di qualita' adottato certificato da un ente riconosciuto dallo Stato;
e) dichiarazione che il richiedente non produce imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'Amministrazione, espletati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia, in caso di esito positivo degli stessi, l'autorizzazione, contenente eventuali prescrizioni, la tipologia di imballaggio dei grandi imballaggi e contenitori intermedi autorizzata, nonche' la sigla di identificazione da apporre sugli imballaggi, grandi imballaggi e sui contenitori intermedi.
3. I novanta giorni di cui al comma 2 sono sospesi per il periodo necessario a ricevere la documentazione integrativa eventualmente richiesta.
4. L'autorizzazione e' valida dieci anni nel presupposto che rimangano invariate le condizioni illustrate nella documentazione fornita ai sensi del comma 1 e nelle prescrizioni. Ogni variante deve essere comunicata all'Amministrazione ed approvata dalla stessa.
5. L'autorizzazione puo' essere sospesa o ritirata dall'Amministrazione, qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 e degli articoli 32 e 33.
6. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa.
7. Le autorizzazioni gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validita' per i due anni successivi a tale data; almeno sei mesi prima della data di scadenza di detto termine, i soggetti gia' titolari di autorizzazioni devono presentare all'Amministrazione l'istanza di cui al comma 1, per essere autorizzati in conformita' alle presenti norme.
8. L'Amministrazione verifica periodicamente, ed al massimo ogni due anni, la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato, nonche' il corretto esercizio delle attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 30.
9. Le eventuali spese derivanti dall'espletamento dell'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 6 sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 32.
Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi
1. Ai fini dell'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi, il richiedente deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato presso il quale intende effettuare le prove, mettendo a disposizione dello stesso la documentazione tecnica ed i campioni.
2. L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a sottoporre il prototipo alle prove prescritte dal codice IMDG e, sotto la responsabilita' dello stesso, dagli altri regolamenti di trasporto.
3. L'organismo autorizzato e' tenuto, entro trenta giorni dalla data di effettuazione delle prove, a compilare il rapporto di prova, contenente le modalita' ed i risultati delle prove effettuate, ed il relativo certificato di approvazione da trasmettere all'Amministrazione ed all'interessato.
4. L'approvazione viene rilasciata a condizione che:
a) il prototipo superi con esito positivo le prove previste;
b) il richiedente abbia dimostrato di avere le necessarie capacita' tecniche ed organizzative, mediante la presentazione di apposita autocertificazione, corredata dalla necessaria documentazione, al fine di garantire che la produzione mantenga gli stessi standard qualitativi del prototipo approvato.
5. Il rapporto di prova, secondo un modello approvato dall'Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) organismo che ha effettuato le prove;
b) richiedente le prove;
c) fabbricante;
d) descrizione dell'imballaggio o del grande imballaggio o del contenitore intermedio;
e) disegno costruttivo;
f) caratteristiche dei materiali, modalita' costruttive e tipo di costruzione;
g) prove effettuate e loro risultati;
h) marcature da apporre.
6. Il certificato di approvazione, rilasciato dall'organismo autorizzato, deve contenere l'indicazione del richiedente, la marcatura da apporre sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori intermedi e le caratteristiche principali del prototipo approvato, secondo un modello definito dall'Amministrazione.
7. Il richiedente, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita' che gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi sono conformi al prototipo approvato.


Art. 33.
Ricondizionamento imballaggi
1. Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci pericolose, debbono essere conformi a quanto prescritto dal codice IMDG.
2. Il richiedente l'approvazione del ricondizionamento degli imballaggi deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato di cui all'articolo 30, allegando:
a) elenco delle tipologie di imballaggio da sottoporre a ricondizionamento;
b) modalita' delle operazioni di ricondizionamento;
c) dichiarazione, mediante autocertificazione, di avere le necessarie capacita' tecniche ed organizzative, corredata dalla necessaria documentazione.
3. Il certificato di approvazione al ricondizionamento, rilasciato dall'organismo autorizzato al ricondizionatore, deve contenere la marcatura da apporre sugli imballaggi ricondizionati, nonche' l'elenco dei tipi approvati autorizzati al ricondizionamento.
4. Il certificato di approvazione al ricondizionamento deve essere trasmesso all'organismo autorizzato all'Amministrazione.
5. Il ricondizionatore, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita' che gli imballi sono conformi al tipo ricondizionato.
6. Il certificato di approvazione al ricondizionamento viene rilasciato e rinnovato secondo le modalita' prescritte dall'articolo 34.

Art. 34.
Certificazioni
1. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi rilasciati dall'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 hanno validita' quinquennale.
2. Il rinnovo del certificato di approvazione e' richiesto almeno sei mesi prima della data di relativa scadenza; l'organismo autorizzato alla certificazione deve provvedere al rilascio della stessa entro la suddetta data di scadenza.
3. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino a cinque anni dalla data di emissione.
4. I certificati di cui al comma 3, scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rinnovati nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
5. Il rinnovo dei certificati di cui ai commi 1 e 3 non e' subordinato alla ripetizione delle prove prescritte dal codice IMDG, in assenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione.

Art. 35.
Revoca certificazioni
1. L'Organismo autorizzato a norma dell'articolo 30 procede, secondo modalita' definite dall'Amministrazione, alla verifica del permanere delle condizioni in base alle quali ha rilasciato le certificazioni di cui all'articolo 34.
2. I certificati di cui all'articolo 34 possono essere revocati dall'organismo autorizzato che li ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati. Di tali provvedimenti e' data tempestiva notizia all'Amministrazione.


Capo VI
Disposizioni finali

Art. 36.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e le relative norme provvisorie allegate;
b) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori);
c) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse;
d) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 5 novembre 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 328 del 21 dicembre 1973, recante approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose;
e) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 4 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1981, recante nome particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione);
f) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in cointainers;
g) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;
h) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 maggio 1985, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;
i) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 16 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986, recante approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose;
l) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 20 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi); m) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti);
n) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante approvazione delle nome particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi);
o) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 14 maggio 1990, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;
p) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;
q) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2;
r) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli;
s) gli articoli 1, 2, 3, 7, comma 1, 9, comma 2, 10, 13, 14 e 15 del decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo di rifiuti in colli;
t) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari.

Art. 37.
Modifiche al regolamento di sicurezza
1. Gli articoli 175 e 176 del regolamento di sicurezza, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 175 (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli). - .1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessa.
2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero.
Art. 176 (Certificazione per il trasporto di autoveicoli). - 1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini del trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, devono essere in possesso di "attestazione di idoneita'" al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciata dall'ente tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della Convenzione.».


Art. 38.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 giugno 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 38:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1994, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 3 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.
2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente.
2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.».
«Art. 4 (Adozione del provvedimento e termine). - 1. Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.».

Allegato I (previsto dall'art. 7, comma 3)
omesso