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Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134
Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.
(GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.123)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visti gli articoli 7 e 35, primo comma, lettera b), della legge5 giugno 1962, n.
616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare,
adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive modificazioni (SOLAS 74/78);
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL
73/78);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che
approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347,
concernente regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo
approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle
navi mercantili;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in
materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della
direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE
che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della
direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, e successive modificazioni;
Tenuto conto che il capitolo VII della SOLAS 74/78, come emendata, ha reso
obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del
codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG
Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con
risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
Ritenuto necessario adeguare la normativa in materia di trasporto via mare delle
merci pericolose in colli ed unita' di trasporto del carico, alla luce delle
nuove normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno 2001 e del 21 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, del
lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere
le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di
bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto
di merci pericolose in colli e unita' di trasporto del carico, le procedure per
l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unita' di
trasporto del carico, nonche' i requisiti tecnici degli stessi.
2. Le presenti norme non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi
destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonche' a
carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate
interamente a tale scopo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214 e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo degli articoli 7 e 35 primo comma della legge 5 giugno 1962, n. 616
(Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1962, n. 168, e' il
seguente:
«Art. 7 (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita). -
I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di
sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della
presente legge.».
«Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile,
di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per
l'esecuzione della presente legge per determinare:
a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e
secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della
sicurezza della navigazione;
b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al
trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco e dello
sbarco delle merci medesime;
c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al
trasporto di passeggeri;
d) le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da
sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1980, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 445, reca:
«Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992, n.
17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario n. 33.
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 marzo 2000, n. 55, supplemento ordinario n. 38.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive
modificazioni;
b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL
73/78), e successive modificazioni;
c) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 novembre 1991, n. 435;
d) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale
marittima);
e) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci
pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27
settembre 1965, e successive modificazioni;
f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti connessi con
il trasporto di merci pericolose;
g) EmS: procedure d'emergenza per le navi trasportanti merci pericolose, il cui
numero di identificazione e' indicato, per ciascuna merce pericolosa,
nell'indice generale del codice IMDG;
h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative
modificazioni, cosi' come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839;
i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione
relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive
modificazioni, cosi' come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
41, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 96/49/CE del
Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre
1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
l) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata
a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67,
attuata con decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;
m) autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il
combustibile necessario alla sua propulsione;
n) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il
trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene
stipulato il contratto;
o) detentore: colui che ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di colli e/o
unita' di trasporto del carico;
p) collo: imballaggio, contenitore intermedio o grande imballaggio, contenente
merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacita' e peso
previsti dal codice IMDG:
1) imballaggio: recipiente unico oppure uno o piu' recipienti interni imballati,
con o senza materiale di imbottitura, in un recipiente unico esterno;
2) contenitore intermedio: imballaggio mobile rigido, semirigido o flessibile
per il trasporto alla rinfusa (IBC);
3) grande imballaggio: imballaggio contenente a sua volta imballaggi o articoli;
q) unita' di trasporto del carico: carro ferroviario, veicolo stradale
autopropulso o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati o non sui
mezzi di cui sopra oppure su carrelli o chiatta, contenente merci pericolose non
alla rinfusa, posta, a sua volta, su nave porta chiatte;
r) cisterna; cisterna portatile (compreso il contenitore cisterna), veicolo
cisterna stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente di capacita' non
inferiore a 450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti;
s) merce pericolosa: le sostanze, i materiali e gli articoli trattati dal codice
IMDG;
t) trasbordo: operazione di trasferimento di merci tra nave e banchina e
viceversa mediante mezzi nautici;
u) transhipment: operazione di sbarco e di successivo reimbarco su altre navi
nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
v) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
z) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice
della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto;
aa) autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84;
bb) organismo tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni;
cc) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
2. In tutti i casi in cui nel codice IMDG si fa riferimento all'autorita'
competente, per tale si deve intendere «l'Amministrazione» cosi' come definita
al comma 1, lettera v).
Note all'art. 2:
- Le convenzioni internazionali SOLAS, MARPOL ed il codice IMDG sono
consultabili nelle pubblicazioni dell'IMO (International Maritime Organition) o
attraverso il sito www.imo.org
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante
«Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992.
- La legge 12 agosto 1962, n. 1839, di ratifica dell'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30
settembre 1957 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n.
20, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni,
recante «Attuazione delle direttive 96/49 CE del Consiglio del 23 luglio 1996 e
96//87/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 1999.
- La legge 3 febbraio 1979, n. 67, recante: «Adesione alla Convenzione
internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a
Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 2 marzo 1979.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, concernente:
«Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67,
relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei
contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973», e sua esecuzione e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, n. 301.
- Il testo dell'art. 17 del Codice della Navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
aprile 1942, n. 93, e' il seguente:
«Art. 17. - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal
presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento,
il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre
le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre
leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e
al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate
autorita'.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4
febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario n. 21, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania,
Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara,
Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e'
istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli
obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle
operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita'
commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione
e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito
portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa
convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei
fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima
amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo
oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti
ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1,
individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche'
di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.
Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23
della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e'
disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto
consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello
nel quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto
al controllo della Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato
in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la
partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse
strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero
partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai
compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della
promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non
compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano
registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di
tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000
Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 puo' essere
disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei
porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di
cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di
cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici,
vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura,
decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
soppresse le autorita' portuali di cui al comma i quando risulti che le stesse
non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste
di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita'
marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona
del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce
l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 94/57/CE,
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita'
delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n.
201, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da
adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di
bandiera italiana in conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza
in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:
a) (omissis);
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un
organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel
rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione
amministrativa;».
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 22 aprile 1977, n. 109, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di
raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle
autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di
imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noti, conclusione di contratti
di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche'
qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati.
2. Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con
o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o
senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.».
Art. 3.
Merci pericolose
1. Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita'
alle prescrizioni del codice IMDG.
2. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione puo' adottare misure che
consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purche' tali
equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo
stesso livello di sicurezza.
Art. 4.
Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo
1. Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori
marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera nazionale deve, in
attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti
dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla
particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di
trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per
l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme
di pronto soccorso ed all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo
quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono affisse all'albo della nave.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre
1998, n. 485), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario n. 151 e' il seguente:
«Art. 6 (Obblighi dell'Armatore e del Comandante). - 1. L'armatore delle navi o
unita' di cui all'art. 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative
dell'unita', valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve
contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unita', nel quale sono riportate le sistemazioni
inerenti l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unita', comprendente tutti gli elementi ritenuti utili
per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo
della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e
la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori,
nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei
livelli di igiene e sicurezza a bordo.
2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle
costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e art. 275
del relativo regolamento di attuazione, e' inviata, a cura dell'armatore, al
Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalita':
a) per le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;
b) per le navi o unita' esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) per le navi o unita' acquistate all'estero: al momento della richiesta di
immatricolazione dell'unita' e comunque entro e non oltre tre mesi dalla
predetta data;
d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno. sei mesi prima
dell'entrata in esercizio.
3. Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano
apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto
dall'art. 33, comma 3.
4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o
unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per
quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con
equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui
al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e'
inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a
richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle
disposizioni del presente decreto.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi
1, 2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'art. 23;
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di
fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a
bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi
nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello
svolgimento delle loro normali attivita' lavorative ed addestrarli sul corretto
utilizzo delle attrezzature di lavoro nonche' dei dispositivi di protezione
individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad
agenti tossici e nocivi per la salute, nonche' la durata del periodo di
esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali
interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di
sorveglianza sanitaria mirato; g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari
dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti
norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di
emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave,
secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di seguito
denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di
sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi
manuali operativi di facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene
e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a
loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unita' navale ed aggiornare il "registro degli
infortuni" di cui all'art. 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni
occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in
particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di
bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla
sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale cosi' come indicato all'art. 16,
comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di
normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui
all'art. 17 e la guida di cui all'art. 24, comma 4, e le procedure di sicurezza
utili per lo svolgimento delle attivita' lavorative di bordo in condizioni di
sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed
impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le
quali non sono adatte.
6. L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, lettera a).».
Art. 5.
Vigilanza
1. L'Autorita' marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio,
sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza della nave,
stabilendo le relative modalita' tenuto conto delle condizioni locali e delle
circostanze speciali.
2. La vigilanza antincendio e' svolta secondo modalita' disciplinate con
ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con il Comando provinciale dei
vigili del fuoco.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia
doganale.
Capo II
Requisiti di idoneita' delle navi e delle unita' di trasporto del carico adibite
al trasporto di merci pericolose.
Art. 6.
Navi soggette alla convenzione SOLAS - Navi delle classi B, C e D, nuove e B
esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. Alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni SOLAS, cui le
navi sono soggette, in relazione alla loro data di costruzione:
a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente se navi da carico di
stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale,
se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale,
se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45;
b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di
stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale.
2. Alle navi passeggeri delle classi B, C e D nuove ed alle navi passeggeri
della classe B esistenti, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I al predetto decreto
legislativo.
Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva
98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 marzo 2000, n. 55, supplemento ordinario n. 38.
Art. 7.
Prescrizioni per le navi in esercizio soggette alla convenzione SOLAS costruite
prima del 1° settembre 1984 e per le navi non soggette alla convenzione SOLAS
1. Fermo restando quanto stabilito dalla SOLAS, cui le navi sono soggette in
relazione alla loro data di costruzione ovvero, per le navi non soggette alla
SOLAS, dal regolamento di sicurezza o dal decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45, alle navi di seguito indicate si applicano le prescrizioni particolari di
cui ai commi 2 e 3 o, in alternativa, per le navi di cui al comma 1, lettera a),
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1:
a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da
carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione
internazionale, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda in navigazione
internazionale, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in
navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500
tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992,
se navi passeggeri delle classi B esistenti, costruite prima del 1° settembre
1984, e C e D esistenti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
2. I locali da carico adibiti al trasporto di merci pericolose non devono avere
comunicazioni dirette con altri locali non idonei al trasporto delle suddette
sostanze. Quanto sopra non si applica ai locali ro/ro, qualora le aperture o gli
accessi verso i suddetti altri locali siano dotati di porta con dispositivo
automatico di chiusura e con una soglia di altezza non inferiore a 500 mm.
3. Salvo esplicite disposizioni contrarie, ai fini dell'applicazione delle
tabelle 1 e 2 di cui all'allegato I al presente regolamento, sia per le merci
pericolose trasportate «su ponti scoperti», sia per quelle trasportate in altri
locali, valgono le disposizioni delle successive lettere:
a) le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una pronta
disponibilita' di acqua dal collettore principale antincendio alla pressione
richiesta dalla convenzione SOLAS cui le navi sono soggette in relazione alla
loro data di costruzione oppure dal regolamento di sicurezza; cio' puo' essere
ottenuto mantenendo il collettore costantemente sotto pressione oppure mediante
sistemazioni, ubicate in idonee posizioni, per la messa in moto a distanza delle
pompe antincendio;
b) la quantita' di acqua disponibile deve essere tale da alimentare, alla
suddetta pressione, boccalini a doppio uso, in numero, caratteristiche e
dimensioni conformi a quanto richiesto dalla convenzione o dal regolamento sopra
citati, i cui getti possano essere diretti su qualsiasi parte del locale da
carico quando vuoto. La stessa quantita' di acqua puo' essere riversata con
mezzi equivalenti, a soddisfazione dell'organismo tecnico;
c) le navi devono essere provviste di impianti addizionali ai prescritti mezzi
antincendio per raffreddare in modo efficace un determinato locale da carico
sotto il ponte con abbondante quantita' di acqua tramite una sistemazione fissa
di ugelli per acqua spruzzata. L'Amministrazione, sentito l'organismo tecnico,
puo' accettare, per tale scopo, l'impiego di manichette in piccoli locali da
carico ed in piccole zone di grandi locali da carico. In ogni caso i sistemi di
esaurimento e prosciugamento devono essere tali da evitare la formazione di
specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella valutazione delle
condizioni di stabilita' della nave, deve essere tenuto conto degli effetti
sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli specchi liberi
suddetti;
d) in sostituzione del raffreddamento con acqua di cui alla lettera c) possono
essere previste sistemazioni che consentano di allagare, con un adeguato e
specifico mezzo, un determinato spazio da carico sotto il ponte;
e) il sistema di distribuzione dell'impianto elettrico deve essere realizzato
senza ritorno per lo scafo;
f) macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere in locali da
carico, nei locali ro/ro chiusi e nei locali ro/ro aperti, a meno che cio', a
giudizio dell'organismo tecnico, sia necessario per motivi operativi. Tuttavia,
eventuali macchinari ed apparecchiature elettriche installati in detti locali
devono essere di un tipo di sicurezza certificato per l'uso in ambienti
pericolosi ai quali possono essere esposti, a meno che sia possibile isolare
completamente l'impianto elettrico, mediante la rimozione di un elemento
rimovibile diverso dal fusibile oppure mediante il bloccaggio degli interruttori
in posizione di «aperto». Gli attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono
essere resi stagni al passaggio di gas o vapori. I cavi entro i locali da carico
e l'intero percorso degli stessi devono essere del tipo armato e protetti contro
danneggiamenti da urti. Qualsiasi altra apparecchiatura che possa costituire una
sorgente di ignizione di vapori infiammabili non e' ammessa. Fermo restando
quanto sopra prescritto, nel caso di trasporto di imballaggi contenenti liquidi
infiammabili, punto di infiammabilita' inferiore a 23°, e di recipienti
contenenti gas infiammabili, entrambi aventi capacita' non superiore a 450
litri, le apparecchiature elettriche installate al di sopra di 450 mm dal ponte
dei locali ro/ro chiusi, ubicati al di sopra del ponte delle paratie e dei
locali ro/ro aperti, devono avere un grado di protezione corrispondente almeno
non inferiore a IP 55;
g) nei locali e spazi adibiti al trasporto di merci pericolose non devono essere
presenti sorgenti di calore, quali, ad esempio, tubi vapore non coibentati,
serpentine di riscaldamento e casse nafta riscaldate, apparecchiature che
producono scintille e/o fiamme libere, ecc;
h) la nave deve essere provvista di mezzi fissi o portatili per il rilievo della
temperatura nei locali adibiti al trasporto di merci pericolose;
i) qualora gli alberi non siano completamente metallici e collegati
elettricamente allo scafo, le navi devono essere provviste di idonee punte
parafulmine;
l) i fumaioli dell'apparato motore ed altri tubi di scarico da dove possono
fuoriuscire scintille o altri corpi igniscenti devono essere dotati di reti
parascintille o di altri dispositivi ritenuti adeguati dall'Organismo tecnico;
m) i locali da carico adibiti al trasporto di esplosivi, esclusi quelli del
gruppo 1.4 S, ed i locali da carico adiacenti, nonche' i locali da carico ro/ro
chiusi adibiti al trasporto di veicoli cisterna stradali o carri cisterna
ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili devono essere provvisti di un
impianto fisso automatico di segnalazione di incendio;
n) i locali chiusi adibiti al carico devono essere muniti, per la loro
ventilazione, di condotte di immissione e di estrazione d'aria.
Per ogni locale deve esservi almeno una condotta di immissione ed una di
estrazione, sistemate all'estremita' opposte dei locali. Le condotte di
immissione devono arrestarsi nella parte alta dei locali; quelle di estrazione
devono essere prolungate, se necessario anche mediante apposite diramazioni,
fino verso il fondo degli stessi. Nel caso di merci che emettono vapori o gas
piu' leggeri dell'aria le condotte di estrazione devono essere provviste di
aperture anche nella parte alta dei locali. Le condotte di estrazione e quelle
di immissione devono sboccare all'aperto in modo tale che non possano crearsi
zone di ristagno dell'aria estratta. Tali condotte devono essere provviste di
serrande di intercettazione metalliche munite degli indici di «aperto» e
«chiuso»;
o) i locali chiusi adibiti al carico devono essere provvisti di un adeguato
impianto di ventilazione meccanica. L'impianto di ventilazione deve essere
realizzato in modo da effettuare almeno dieci ricambi d'aria all'ora, riferiti
al volume lordo del locale, e da estrarre i vapori dalle parti alte o dalle
parti basse, come appropriato in relazione alle merci trasportate. Le condotte
di ventilazione devono essere provviste di serrande d'intercettazione metalliche
munite degli indici di «aperto» e «chiuso»;
p) i ventilatori e gli estrattori devono essere costruiti in materiali tali da
evitare la possibilita' di ignizione di miscele infiammabili di gas ed aria;
q) sulle aperture sia esterne sia interne delle condotte di ventilazione devono
essere sistemate adeguate reti di protezione;
r) l'impianto di sentina di locali in cui vengano trasportati liquidi
infiammabili o tossici deve essere progettato in modo da prevenire il pompaggio
di tali liquidi attraverso tubolature o pompe ubicate nel locale macchine o in
altri locali sicuri. Il servizio di sentina deve essere predisposto contro la
possibile aspirazione di liquidi infiammabili o tossici, attraverso pompe e
tubolature ubicate nei suddetti locali, per mezzo della sistemazione di una
flangia cieca sull'aspirazione oppure per mezzo del blocco delle valvole di
aspirazione unitamente alla sistemazione di un avviso posto in corrispondenza
delle stesse;
s) in aggiunta agli equipaggiamenti da vigile del fuoco prescritti dalla
convenzione SOLAS o dal regolamento di sicurezza devono esservi almeno quattro
indumenti protettivi completi resistenti all'attacco dei prodotti chimici.
L'indumento protettivo deve coprire tutta la pelle in modo da proteggere
qualsiasi parte del corpo;
t) in aggiunta agli apparecchi autorespiratori prescritti dalla convenzione
SOLAS o dal regolamento di sicurezza devono esservi a bordo almeno due
apparecchi autorespiratori, di tipo approvato, funzionanti ad aria compressa
contenenti almeno 1200 litri d'aria libera. Ognuno di detti apparecchi deve
essere provvisto di due cariche d'aria di riserva;
u) nei locali da carico devono esservi estintori portatili di incendio, di tipo
approvato, per una capacita' complessiva di almeno 12 kg di polvere o di
equivalente capacita' estinguente. Tali estintori devono essere in aggiunta a
qualsiasi altro estintore portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel
regolamento di sicurezza;
v) le navi ro/ro che trasportano su ponti scoperti veicoli cisterna o carri
cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili devono essere dotate
di estintori portatili, di tipo approvato, a schiuma o a polvere in ragione di 1
ogni 10 metri a dritta ed a sinistra dell'area utilizzata per lo stivaggio degli
automezzi. Tali estintori devono essere in aggiunta a qualsiasi altro estintore
portatile prescritto altrove nella SOLAS o nel regolamento
di sicurezza;
z) le delimitazioni tra i locali e gli spazi del carico ed i locali macchine
devono essere tagliafuoco di classe A-60. La coibentazione delle paratie puo'
essere omessa se le merci pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale
non inferiore a 3 metri da dette paratie, oppure se il trasporto e' effettuato
in locali da carico di navi porta-contenitori. Nel caso di trasporto di
esplosivi questa distanza deve essere mantenuta anche se esiste detta
coibentazione. La coibentazione dei ponti puo' essere omessa se le merci
pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3 metri
dalla proiezione verticale delle paratie dei locali macchine. In nessun caso gli
esplosivi devono essere stivati al di sopra o al di sotto dei locali alloggio e
dei locali macchine;
aa) ogni locale da carico ro/ro avente un ponte sovrastante ed ogni locale da
carico ro/ro che non possa essere ermeticamente chiuso deve essere provvisto di
un impianto ad acqua spruzzata sotto pressione a comando manuale approvato.
L'impianto deve proteggere tutte le parti di qualsiasi ponte e piattaforma per
autoveicoli in detti locali. L'Amministrazione puo' permettere l'installazione
di qualsiasi altro impianto fisso di estinzione incendi che abbia dimostrato, a
seguito di prova in scala reale, di essere non meno efficace. In ogni caso, le
sistemazioni di esaurimento e prosciugamento devono essere tali da evitare la
formazione di specchi liberi liquidi. Se cio' non fosse possibile, nella
valutazione delle condizioni di stabilita' della nave, deve essere tenuto conto
degli effetti sfavorevoli sulla stabilita' dovuti al peso aggiuntivo ed agli
specchi liberi suddetti;
bb) i locali ro/ro chiusi adibiti al trasporto di veicoli cisterna o carri
cisterna ferroviari contenenti liquidi o gas infiammabili, indipendentemente
dalla stazza lorda, devono essere protetti da uno dei seguenti impianti fissi
antincendio, conformi a quanto richiesto dalla convenzione SOLAS o dal
regolamento di sicurezza:
1) impianto ad anidride: nei locali protetti da questo impianto possono essere
trasportate le materie ammesse;
2) impianto a schiuma ad alta espansione e impianto ad acqua spruzzata: nei
locali protetti da questi impianti possono essere trasportate le materie
ammesse, ad esclusione delle materie che reagiscono con l'acqua.
Art. 8.
Navi in legno
1. Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di merci pericolose che
presentano un rischio di incendio debbono essere rivestiti internamente con
materiale coibente ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i
danneggiamenti meccanici e contro gli spandimenti di liquidi.
Art. 9.
Esenzioni per navi in navigazione locale
1. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico e tenendo presente la
tipologia dei viaggi cui la nave e' adibita, nonche' la natura e la quantita'
delle merci da trasportare, puo' concedere, alle navi in navigazione nazionale
locale, esenzioni dalle prescrizioni di cui all'articolo 7, purche' le
attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci
siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.
Art. 10.
Unita' di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri
ferroviari, veicoli stradali e cisterne
1. I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformita' alle
norme previste dalla Convenzione CSC.
2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e
collaudati in conformita' alle norme del regolamento RID.
3. I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme
dell'accordo ADR.
4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere
omologate e collaudate, in conformita' alle disposizioni del codice IMDG,
dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da un organismo
autorizzato dalla stessa o da una delle societa' di classificazione appartenenti
alla International Association of Classification Societies (IACS).
5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei
limiti consentiti del vigente codice IMDG.
6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi veicoli
cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui
al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla
normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i
viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.
Art. 11.
Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico
1. Le unita' di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e
rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di
stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della
SOLAS.
2. Le navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della
navigazione nazionale locale, devono conformarsi alle disposizioni del manuale
di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Tutte le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio
del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi
abilitate alla navigazione nazionale locale, il rizzaggio a bordo delle unita'
di trasporto del carico e' realizzato a regola d'arte sotto la responsabilita'
del comando di bordo.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45, e' il seguente:
«Art. 4 (Requisiti di sicurezza). - 1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci
da passeggeri nuove e esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere
conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto.
2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi
A, B, C e D:
a) (omissis);
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS
del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";».
Art. 12.
Certificazioni
1. Le navi di cui all'articolo 6, comma 1, devono essere in possesso del
«documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. II-2
della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo
autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo
tecnico per le navi di bandiera nazionale.
2. Le navi di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in possesso
dell'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico, in conformita'
al modello di cui all'allegato II.
3. Le navi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), in alternativa, se
rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere in
possesso del «documento di conformita» di cui al comma 1.
4. Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su
autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in
possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di
sicurezza.
5. L'attestazione di idoneita' di cui al comma 2 ha validita' non superiore a
cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di
tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.
6. Il modello di attestazione di idoneita' di cui al comma 2 puo' essere
modificato dall'Amministrazione in relazione a variazioni introdotte dalle
convenzioni e risoluzioni citate in premessa.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare), e' il seguente:
«Art. 176 (Attestazione di idoneita). - 1. L'idoneita' di tutte le navi di
bandiera italiana e di quelle di bandiera straniera costruite anteriormente al
1° settembre 1984 ad effettuare il trasporto di autoveicoli con il serbatoio
contenente combustibile per il motore deve essere attestata dall'ente tecnico.
2. Per le navi di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre
1984 l'idoneita' al suddetto trasporto puo' essere certificata da apposita
dichiarazione di conformita' alle pertinente regole degli emendamenti 1981 alla
SOLAS 74 rilasciata dall'Amministrazione di bandiera.».
Capo III
Disposizioni per le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto
Art. 13.
Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo
1. Fatte salve le norme di sicurezza delle operazioni portuali previste dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di sicurezza portuale
emanate dalle autorita' marittime o portuali, le operazioni di imbarco e sbarco
sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o
di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle
sottoelencate prescrizioni:
a) alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei
segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto
il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;
b) l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati
direttamente tra la banchina e le navi e viceversa;
c) e' vietato alle persone non addette alle operazioni avvicinarsi alla banchina
di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose;
d) devono essere tenuti pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio di cui
dispone la nave;
e) deve essere assicurata la presenza a bordo di un numero adeguato di membri
dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti ed intervenire in casi di emergenza;
f) e' vietato fumare o usare fiamme libere o comunque fonti termiche a bordo
della nave e sulle banchine d'ormeggio;
g) durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco,
sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione,
oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a
miscele esplosive, l'autorita' marittima o portuale predispone, sentito il
Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio
antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio
antincendio e' svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di
prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti; h) e' vietato effettuare
l'imbarco e lo sbarco di rotabili ferroviari o stradali mediante l'impiego di
mezzi di sollevamento, gru e simili;
i) prima e durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della
nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano perdite dagli imballaggi e
dai serbatoi per il carburante delle unita' di trasporto del carico;
l) durante la movimentazione delle unita' di trasporto del carico non e' ammesso
il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta
operazione.
2. Per l'effettuazione delle operazioni di trasbordo, ferme restando le
prescrizioni del comma 1 devono essere osservate le seguenti misure:
a) i mezzi nautici impiegati devono essere in buone condizioni di manutenzione;
b) i mezzi nautici devono essere riconosciuti idonei dall'organismo tecnico, con
le cautele prescritte dall'Autorita' marittima;
c) deve essere assicurata la protezione delle merci con mezzi appropriati e
tenendo conto delle loro caratteristiche;
d) si devono osservare le disposizioni relative all'incompatibilita' di
stivaggio, indicate dal codice IMDG;
e) si devono rizzare i colli in modo da evitare urti, cadute o sfregamenti;
f) deve essere vietata la presenza di persone estranee all'equipaggio, a meno
che ne abbiano facolta' in forza di leggi e dei relativi regolamenti.
Nota all'art. 13:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e
servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre
1998, n. 485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario n. 151.
Art. 14.
Precauzioni da osservare durante il trasporto
1. Qualora durante il trasporto si verifichino spandimenti, il comandante
della nave provvede agli interventi di emergenza ed avverte le autorita' del
primo porto di approdo.
2. Durante il trasporto:
a) e' vietato fumare, nonche' usare fiamme libere o comunque fonti termiche nei
locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose;
b) e' vietato l'accesso dei passeggeri nei locali e spazi di carico in cui sono
stivate le merci pericolose. Qualora i viaggi siano di durata inferiore alle due
ore e, per le particolarita' costruttive della nave, non sia possibile applicare
tale divieto, il comandante della nave dovra' disporre la sorveglianza dei
locali e spazi di carico interessati.
3. Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove sono
sistemate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi
pericolo.
Art. 15.
Precauzioni da osservare al termine dello sbarco
1. I locali e spazi di carico che hanno contenuto le merci pericolose
devono, dopo lo sbarco, essere attentamente ispezionati per accertare che non
siano presenti in essi tracce di tali merci.
2. Nel caso in cui si siano verificate perdite di materie pericolose o si
constati presenza di vapori occorre procedere alle necessarie operazioni di
bonifica; le procedure per la bonifica e l'ingresso nei locali di cui sopra,
devono essere eseguite in osservanza delle disposizioni emanate al riguardo
dalla locale autorita' marittima.
Art. 16.
Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco. Transhipment
1. Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, merci pericolose nei porti
nazionali presenta istanza all'autorita' marittima del porto di imbarco, ovvero
di sbarco, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco delle merci
pericolose, ivi indicate, ovvero la concessione del nulla osta allo sbarco delle
stesse.
2. Chi intende effettuare operazioni di transhipment di merci pericolose nei
porti nazionali presenta apposita comunicazione all'autorita' marittima del
porto di sbarco, finalizzata alla concessione del nulla osta allo sbarco delle
stesse, ed all'autorizzazione al successivo reimbarco.
Capo IV
Prescrizioni particolari integrative relative alle varie classi di merci
pericolose
Art. 17.
Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che
trasportano esplosivi (classe 1)
1. Sono ammessi all'imbarco i carri ferroviari chiusi e i veicoli chiusi
rispondenti alla vigente normativa.
2. I veicoli ed i carri ferroviari sopraccitati devono essere provvisti dei
sottoelencati documenti in corso di validita' ed, in particolare:
a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla idoneita' degli
stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero puo'
essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorita' estera.
Qualora tale certificazione manchi, essa dovra' essere richiesta alla competente
autorita' italiana;
b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari, attestante
che:
1) sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o
lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali
da pregiudicarne la robustezza;
2) lo stivaggio sui veicoli e' stato effettuato conformemente a quanto
prescritto dal codice IMDG;
3) non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;
4) i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita';
5) i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro
spostamento durante il trasporto;
6) i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati.
3. Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma 2, lettera
b), attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto meno nel corso del
viaggio terrestre.
4. Tranne i casi di emergenza, e' vietata la movimentazione dei veicoli per
tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere
dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
5. Durante la movimentazione dei veicoli e dei carri ferroviari e' vietato
effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.
Art. 18.
Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione di contenitori carichi di esplosivi
(classe 1)
1. Sono ammessi all'imbarco i contenitori di tipo chiuso, che siano in
possesso della sottoelencata documentazione:
a) dichiarazione del caricatore attestante che:
1) sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone
condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformita' a quanto
prescritto dal codice IMDG;
2) non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;
3) i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita';
4) i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi
loro movimento durante il trasporto;
5) i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed
etichettati.
2. I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore
terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti
che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o che possano provocare la
fuoriuscita del contenuto dei colli.
3. Tranne i casi di emergenza, e' vietata la movimentazione dei contenitori per
tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche' collocarvi o rimuovere
dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
4. I contenitori non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli stradali
aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili o su carrelli, possono
essere caricati e scaricati mediante carrelli elevatori.
5. Durante la movimentazione dei contenitori e' vietato effettuare, nelle
immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.
Art. 19.
Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)
1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le
seguenti norme:
a) le navi devono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio;
b) le tele, le reti, le braghe e gli stroppi impiegate per il maneggio devono
essere esclusivamente di materiale non metallico, oppure con le parti in metallo
rivestite e protette con materiale non metallico;
c) gli scivoli, i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio delle
merci non devono presentare parti metalliche sporgenti;
d) e' vietato, salvo in caso di necessita', far funzionare gli apparati
radioelettrici e radar di bordo;
e) gli imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti per un periodo
prolungato all'azione diretta dal sole, in modo da evitare che la temperatura
esterna degli stessi superi i 50 0C. Si
deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino;
f) e' vietato eseguire il rifornimento di carburante e combustibile durante le
operazioni di imbarco e sbarco, con esclusione degli esplosivi compresi nella
divisione 1.4, gruppo di compatibilita' S.
Art. 20.
Trasbordo di esplosivi (classe 1)
1. Ferme restando le prescrizioni dell'articolo 19, per il trasbordo degli
esplosivi devono essere osservate le seguenti norme:
a) i mezzi nautici impiegati per il trasbordo devono essere in buone condizioni
di manutenzione e devono avere:
1) le stive asciutte e ventilate;
2) un pagliolo di legno in stiva di almeno 3 centimetri di spessore;
3) facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci;
b) i colli contenenti gli esplosivi devono essere convenientemente rizzati. Se
collocati all'aperto, devono essere protetti in modo completo da copertoni
impermeabili ed ignifughi, ben tesi e non poggianti sul carico. Se necessario,
si deve provvedere all'innaffiamento del copertone, in modo da impedire che la
temperatura del carico superi i 50 0C;
c) a bordo dei mezzi nautici gli esplosivi devono essere collocati lontano
dall'azione del calore dell'apparato motore;
d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici privi di
propulsione propria, o viceversa, un rimorchiatore deve essere tenuto pronto
nelle vicinanze per intervenire tempestivamente in caso di necessita';
e) il fumaiolo ed il tubo di scarico dell'apparato motore del rimorchiatore di
cui alla lettera d) deve essere munito di rete parascintille.
Art. 21.
Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1)
1. E' vietato eseguire lavori di riparazione di qualsiasi genere nei locali
dove siano collocati esplosivi.
2. I lavori di riparazione sono tuttavia ammessi nelle stive adiacenti a quelle
contenenti esplosivi, previa autorizzazione del comandante che ne stabilisce le
modalita' e le opportune precauzioni.
3. Durante la sosta della nave in porto qualsiasi lavoro di riparazione deve
essere autorizzato dall'autorita' marittima.
4. Non si deve procedere ad alcuna operazione che richieda l'impiego di fuochi,
fiamma od attrezzature che producano scintille od archi elettrici, ad eccezione
di casi di emergenza e con il nulla osta dell'autorita' marittima.
Art. 22.
Ammissibilita' all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2)
l. Sono ammessi all'imbarco soltanto gas della presente classe contenuti in
recipienti o cisterne e relativi accessori le cui caratteristiche di
costruzione, collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti
dal codice IMDG e:
a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai
sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al
trasporto di merci pericolose su strada, o in alternativa;
b) dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni,
relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione
europea, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e
della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13
dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive
modificazioni.
2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non conformi
alla normativa sopraccitata possono essere utilizzati, a bordo delle navi in
navigazione nazionale, fino a quando mantengano i requisiti di sicurezza
prescritti.
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n.
114, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente
«Art. 229 (Attuazione di direttive comunitarie). - 1. Salvo i casi di attuazione
disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice,
sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze
loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque,
non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea.».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni,
reca: Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di
merci pericolose per ferrovia ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
febbraio 1999, n. 48.
Art. 23.
Operazioni di imbarco e sbarco di recipienti contenenti gas (classe 2)
1. Durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo i recipienti devono
essere imbragati con mezzi idonei e non devono essere assoggettati ad urti,
trascinamenti e sfregamenti, evitando prolungata permanenza al sole ed
esposizione ad altre fonti di calore.
Art. 24.
Misure di sicurezza per le materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili (classe 4.3)
l. Prima di iniziare qualsiasi operazione nelle stive che hanno contenuto
colli con le materie della classe 4.3, deve essere accertata l'assenza di gas
infiammabili.
2. In casi di incendio nelle zone o nei locali destinati allo stivaggio di colli
contenenti materie della classe 4.3 deve essere evitato l'impiego di acqua,
vapore d'acqua od estintori idrici e a schiuma. In ogni caso debbono impiegarsi
mezzi di estinzione a secco, preferibilmente ad anidride carbonica oppure sabbia
asciutta. In caso di incendio di un carico vicino, qualora sia necessario l'uso
di acqua o di mezzi antincendio a base di acqua, occorre evitare di bagnare i
colli contenenti le merci appartenenti alla classe 4.3.
Art. 25.
Operazioni di imbarco e sbarco di materie comburenti (classe 5.1)
1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) devono essere prese precauzioni allo scopo di evitare la penetrazione delle
materie comburenti nelle sentine ed in altri locali in cui possono essere
contenute materie combustibili, facilmente ossidabili;
b) prima di imbarcare i colli contenenti materie comburenti, deve essere
accertato che nei locali non siano presenti materiali combustibili facilmente
ossidabili, esclusi quelli eventualmente necessari per lo stivaggio dei colli;
c) per il rizzaggio e la protezione dei colli devono essere impiegati, per
quanto possibile, materiali non combustibili. Il fardaggio con legno deve
essere, per quanto possibile, evitato.
Art. 26.
Misure di sicurezza per i perossidi organici (classe 5.2)
1. Qualora in un incendio siano coinvolti colli contenenti perossidi
organici e' necessario usare acqua in grande quantita' tenendosi quanto piu'
lontano e' possibile. Anche i recipienti che si trovano in prossimita'
dell'incendio debbono essere bagnati abbondantemente. Dopo l'estinzione
dell'incendio occorre tenere l'equipaggio quanto piu' lontano possibile dai
colli contenenti perossidi organici fino a quando siano completamente
raffreddati.
Art. 27.
Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive
(classe 7)
1. In caso di sosta di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo da
una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di
sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il vettore deve preventivamente
informare della durata presumibile della sosta l'autorita' marittima
interessata, la quale, sentiti il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il
locale commissariato di P.S., e le autorita' sanitarie del porto, puo' stabilire
particolari prescrizioni, informandone il competente Ufficio territoriale del
Governo.
2. Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente arieggiati
allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente accumulati.
3. Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e sbarco e
nelle loro immediate vicinanze non e' consentita la presenza di altre merci
pericolose.
Art. 28.
Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)
1. Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si
verifichino incidenti comportanti una presumibile contaminazione radioattiva non
prevista o un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone,
il vettore deve darne immediata comunicazione al locale Ufficio territoriale del
Governo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, nonche' alle strutture
sanitarie locali preposte.
2. Il comandante di una nave che trasporta colli contenenti materiale
radioattivo o chi per esso deve ricevere dal caricatore adeguate istruzioni che
gli consentano di prendere gli opportuni provvedimenti in caso di incidente,
soprattutto per quanto riguarda la eventuale contaminazione delle persone.
3. In caso di incidente da cui derivi un danneggiamento grave, apparente o
probabile, con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti materiali
radioattivi, il comandante deve avvertire tempestivamente l'autorita' marittima
del porto nazionale di primo approdo che provvede ad informare immediatamente
l'Amministrazione, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), il locale Ufficio territoriale del Governo ed il Comando
provinciale dei vigili del fuoco. Nel caso la nave sia diretta all'estero
occorre, analogamente, informare l'autorita' marittima del porto di primo
approdo. Gli interventi che si dovessero rendere
necessari a seguito dell'incidente dovranno seguire le indicazioni delle schede
di emergenza (EmS) del codice IMDG.
4. Quando un collo radioattivo e' danneggiato o presenta delle fuoriuscite, la
zona deve essere isolata e soggetta, al primo porto di scalo, a controllo di
contaminazione da parte di un esperto qualificato e, se necessario,
decontaminata.
5. Deve essere evitato per quanto possibile che l'acqua potabile e le derrate
alimentari, che possono essere state contaminate in seguito all'incidente, siano
comunque consumate prima di essere state controllate e dichiarate esenti da
pericolo da un esperto qualificato.
6. L'esperto qualificato indicato nei commi 4 e 5 e' quello di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Nota all'art. 28:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/ Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno
1995, n. 136.
Capo V
Disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
Art. 29.
Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi Campo di applicazione e
disciplina
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi, grandi
imballaggi ed ai contenitori intermedi utilizzati per il trasporto di merci
pericolose ad esclusione di quelli previsti per la classe 2, gas, per la classe
6.2, materie infettanti, quando applicabili, e per la classe 7, materie
radioattive.
2. Gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per il
trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione
sottoposto alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice
IMDG.
3. E' consentito l'utilizzo di colli utilizzati per il trasporto di merci
pericolose provenienti da altri modi di trasporto od omologati all'estero sui
quali sia impressa una marcatura equivalente a quella prevista dal codice IMDG.
Art. 30.
Organismi autorizzati
1. Chi intende provvedere all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi
e contenitori intermedi deve essere autorizzato dall'Amministrazione, secondo le
modalita' di cui all'articolo 31.
Art. 31.
Modalita' di rilascio dell'autorizzazione. Validita'
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, l'organismo invia apposita istanza
all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:
a) elenco delle tipologie di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori
intermedi che si intendono approvare;
b) dettagliata descrizione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle
prove previste dal codice IMDG;
c) piano di qualificazione del personale;
d) documentazione attinente il sistema di qualita' adottato certificato da un
ente riconosciuto dallo Stato;
e) dichiarazione che il richiedente non produce imballaggi, grandi imballaggi e
contenitori intermedi.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta,
l'Amministrazione, espletati tutti gli accertamenti ritenuti necessari,
rilascia, in caso di esito positivo degli stessi, l'autorizzazione, contenente
eventuali prescrizioni, la tipologia di imballaggio dei grandi imballaggi e
contenitori intermedi autorizzata, nonche' la sigla di identificazione da
apporre sugli imballaggi, grandi imballaggi e sui contenitori intermedi.
3. I novanta giorni di cui al comma 2 sono sospesi per il periodo necessario a
ricevere la documentazione integrativa eventualmente richiesta.
4. L'autorizzazione e' valida dieci anni nel presupposto che rimangano invariate
le condizioni illustrate nella documentazione fornita ai sensi del comma 1 e
nelle prescrizioni. Ogni variante deve essere comunicata all'Amministrazione ed
approvata dalla stessa.
5. L'autorizzazione puo' essere sospesa o ritirata dall'Amministrazione, qualora
non risultino soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 e degli articoli 32 e
33.
6. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno sei mesi prima
della data di scadenza della stessa.
7. Le autorizzazioni gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento, conservano la loro validita' per i due anni successivi a
tale data; almeno sei mesi prima della data di scadenza di detto termine, i
soggetti gia' titolari di autorizzazioni devono presentare all'Amministrazione
l'istanza di cui al comma 1, per essere autorizzati in conformita' alle presenti
norme.
8. L'Amministrazione verifica periodicamente, ed al massimo ogni due anni, la
permanenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato, nonche' il
corretto esercizio delle attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 30.
9. Le eventuali spese derivanti dall'espletamento dell'istruttoria finalizzata
al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 6 sono a
carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo
tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 32.
Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi
1. Ai fini dell'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei
contenitori intermedi, il richiedente deve presentare apposita istanza
all'organismo autorizzato presso il quale intende effettuare le prove, mettendo
a disposizione dello stesso la documentazione tecnica ed i campioni.
2. L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a sottoporre
il prototipo alle prove prescritte dal codice IMDG e, sotto la responsabilita'
dello stesso, dagli altri regolamenti di trasporto.
3. L'organismo autorizzato e' tenuto, entro trenta giorni dalla data di
effettuazione delle prove, a compilare il rapporto di prova, contenente le
modalita' ed i risultati delle prove effettuate, ed il relativo certificato di
approvazione da trasmettere all'Amministrazione ed all'interessato.
4. L'approvazione viene rilasciata a condizione che:
a) il prototipo superi con esito positivo le prove previste;
b) il richiedente abbia dimostrato di avere le necessarie capacita' tecniche ed
organizzative, mediante la presentazione di apposita autocertificazione,
corredata dalla necessaria documentazione, al fine di garantire che la
produzione mantenga gli stessi standard qualitativi del prototipo approvato.
5. Il rapporto di prova, secondo un modello approvato dall'Amministrazione, deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) organismo che ha effettuato le prove;
b) richiedente le prove;
c) fabbricante;
d) descrizione dell'imballaggio o del grande imballaggio o del contenitore
intermedio;
e) disegno costruttivo;
f) caratteristiche dei materiali, modalita' costruttive e tipo di costruzione;
g) prove effettuate e loro risultati;
h) marcature da apporre.
6. Il certificato di approvazione, rilasciato dall'organismo autorizzato, deve
contenere l'indicazione del richiedente, la marcatura da apporre sugli
imballaggi, sui grandi imballaggi e sui contenitori intermedi e le
caratteristiche principali del prototipo approvato, secondo un modello definito
dall'Amministrazione.
7. Il richiedente, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita'
che gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi sono conformi
al prototipo approvato.
Art. 33.
Ricondizionamento imballaggi
1. Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci
pericolose, debbono essere conformi a quanto prescritto dal codice IMDG.
2. Il richiedente l'approvazione del ricondizionamento degli imballaggi deve
presentare apposita istanza all'organismo autorizzato di cui all'articolo 30,
allegando:
a) elenco delle tipologie di imballaggio da sottoporre a ricondizionamento;
b) modalita' delle operazioni di ricondizionamento;
c) dichiarazione, mediante autocertificazione, di avere le necessarie capacita'
tecniche ed organizzative, corredata dalla necessaria documentazione.
3. Il certificato di approvazione al ricondizionamento, rilasciato
dall'organismo autorizzato al ricondizionatore, deve contenere la marcatura da
apporre sugli imballaggi ricondizionati, nonche' l'elenco dei tipi approvati
autorizzati al ricondizionamento.
4. Il certificato di approvazione al ricondizionamento deve essere trasmesso
all'organismo autorizzato all'Amministrazione.
5. Il ricondizionatore, con l'apposizione della marcatura, assume la
responsabilita' che gli imballi sono conformi al tipo ricondizionato.
6. Il certificato di approvazione al ricondizionamento viene rilasciato e
rinnovato secondo le modalita' prescritte dall'articolo 34.
Art. 34.
Certificazioni
1. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e
dei contenitori intermedi rilasciati dall'organismo autorizzato ai sensi
dell'articolo 30 hanno validita' quinquennale.
2. Il rinnovo del certificato di approvazione e' richiesto almeno sei mesi prima
della data di relativa scadenza; l'organismo autorizzato alla certificazione
deve provvedere al rilascio della stessa entro la suddetta data di scadenza.
3. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei
contenitori intermedi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, mantengono la loro validita' fino a cinque anni dalla data
di emissione.
4. I certificati di cui al comma 3, scaduti o in scadenza nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno
essere rinnovati nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
5. Il rinnovo dei certificati di cui ai commi 1 e 3 non e' subordinato alla
ripetizione delle prove prescritte dal codice IMDG, in assenza di modifiche alle
norme tecniche di approvazione.
Art. 35.
Revoca certificazioni
1. L'Organismo autorizzato a norma dell'articolo 30 procede, secondo
modalita' definite dall'Amministrazione, alla verifica del permanere delle
condizioni in base alle quali ha rilasciato le certificazioni di cui
all'articolo 34.
2. I certificati di cui all'articolo 34 possono essere revocati dall'organismo
autorizzato che li ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base
alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati. Di tali provvedimenti e'
data tempestiva notizia all'Amministrazione.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 36.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni:
a) il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle
merci pericolose in colli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1968, n. 1008, e le relative norme provvisorie allegate;
b) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 15 maggio 1972,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18
agosto 1972, recante norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in
colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili,
su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori);
c) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1972,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18
agosto 1972, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il
trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli
appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse;
d) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 5 novembre 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 328 del 21
dicembre 1973, recante approvazione delle norme per il trasporto marittimo di
colli contenenti piccole quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose;
e) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 4 giugno 1981,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10
luglio 1981, recante nome particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo
sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe
2 (gas compressi, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione);
f) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 10 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per
il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in cointainers;
g) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 10 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per
il trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati su veicoli stradali
aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;
h) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 maggio 1985, e
successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati
al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e
requisiti, prescrizioni relative alle prove;
i) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 16 maggio 1986,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto
1986, recante approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli
contenenti merci pericolose;
l) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 20 settembre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante
approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo
sbarco e il trasbordo di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1
(esplosivi); m) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987,
recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per
mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti
alla classe 5.1 (materie comburenti);
n) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 settembre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante
approvazione delle nome particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo
sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8
(corrosivi);
o) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 14 maggio 1990, e
successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalita', tipi e
requisiti, prescrizioni relative alle prove;
p) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12
ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose
incompatibili caricate su una stessa nave;
q) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12
ottobre 1991, recante norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna
stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di
gas liquefatti refrigerati della classe 2;
r) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 31 ottobre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1991, recante
trasporto marittimo di merci pericolose in colli;
s) gli articoli 1, 2, 3, 7, comma 1, 9, comma 2, 10, 13, 14 e 15 del decreto del
Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, n. 459, concernente
regolamento recante norme sul trasporto marittimo di rifiuti in colli;
t) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18
aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003,
recante trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato
di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o
ferroviari.
Art. 37.
Modifiche al regolamento di sicurezza
1. Gli articoli 175 e 176 del regolamento di sicurezza, sono sostituiti dai
seguenti:
«Art. 175 (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli). -
.1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione
costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle
pertinenti norme della convenzione stessa.
2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione
costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o
straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81
della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento
del Ministero.
Art. 176 (Certificazione per il trasporto di autoveicoli). - 1. Tutte le navi di
bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1°
settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette
alla convenzione, ai fini del trasporto di autoveicoli con carburante nel
serbatoio, devono essere in possesso di "attestazione di idoneita'" al trasporto
di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciata dall'ente tecnico o, in
alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da
un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81
della Convenzione.».
Art. 38.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione
tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal
comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del
1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti
previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione
degli accertamenti mancanti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica
sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma
4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli
ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso
organismo notificato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 38:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 (Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi,
dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del 1994, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 3 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda per la dichiarazione di
tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale
presso il Ministero.
2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro
italiano navale, acquisita a cura del richiedente.
2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da
presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo'
essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'art. 4, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui
la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla
normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli
accertamenti mancanti.».
«Art. 4 (Adozione del provvedimento e termine). - 1. Il Ministero provvede al
rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della
domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi,
dispositivi e materiali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il
parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o
materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al
Registro italiano navale ulteriori accertamenti. Per gli equipaggiamenti
antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata
redatta da uno degli organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori
accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo
notificato.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma puo'
essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta
all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire
autonomamente.
4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero.».
Allegato I (previsto dall'art. 7, comma 3)
omesso