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CIRCOLARE 18 dicembre 2001, n. 462.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

 

Sentenza della Corte di giustizia europea (Sesta Sezione) 12 luglio 2001 (c-n. 399/98) sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto. Appalto di lavori pubblici, ai sensi della direttiva 93/37. Indirizzi e chiarimenti operativi. (Pubblicato su G.U. n. 300 del 28-12-2001). 

 

Con la sentenza del 12 luglio 2001 (c-399/98), la Corte di giustizia della Comunità europea - Sesta Sezione, ha ritenuto che la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi.

La sentenza è relativa alla realizzazione di un'opera di urbanizzazione di importo, stimato in base ai prezzi e alle modalità di computo approvati dalle amministrazioni comunali, pari o superiore a 5.000.000 di ecu. Gli stessi contenuti della sentenza in esame hanno riguardo agli affidamenti dei relativi incarichi di progettazione, come disciplinati dalla direttiva del consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Secondo il dispositivo della sentenza, all'opera urbanizzazione di importo pari o superiore a 5.000.000 di ecu (pari a L. 9.681.350.000) si applica, ai fini dell'affidamento, il contenuto della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE.

A tale proposito, comunque, la soglia dei 5.000.000 di ecu non deve essere considerata con riguardo al complesso delle opere di urbanizzazione ma con riferimento alla singola opera, come individuata, da parte del responsabile del procedimento, nell'ambito della progettazione dell'intervento di trasformazione urbanistica, secondo criteri di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'opera di urbanizzazione con riferimento all'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994.

Nel contesto suddetto è, in linea generale, l'amministrazione comunale che gestisce le procedure di appalto. Nella sentenza citata - peraltro, premessa la finalità della Direttiva europea di tutelare la concorrenza - si sostiene che l'amministrazione comunale possa affidare al privato lottizzante la realizzazione di un'opera di urbanizzazione esclusivamente nella forma del mandato alla realizzazione, a spese di quest'ultimo, per conto del comune e nel rispetto delle regole europee che si applicano allo stesso comune concedente.

Il principio di diritto affermato, con riferimento alle opere di importo superiore a 5.000.000 di ecu, è fondato sull'assunto che la realizzazione delle opere crea in ogni caso vantaggio per il privato che lucra un corrispettivo pari all'esonero dall'obbligo del versamento di quanto dovuto a titolo di onere di urbanizzazione.

Ne deriva che tale principio non si applica laddove l'affidamento dell'incarico non assume caratterizzazione onerosa, ossia quando il privato manifesti la disponibilità all'esecuzione dell'opera senza ricevere corrispettivo sub specie di esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Attesa la rilevanza della questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini di certezza del diritto, ha in corso di elaborazione le espresse modifiche legislative finalizzate a contemperare le necessità di tempestività, garanzia e contestuale esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di lottizzazione convenzionato (o di altro strumento di programmazione negoziata) con la direttiva europea n. 93/37/CEE.

D'altro canto, il principio di primazia del diritto comunitario comporta l'immediata operatività della prescrizione comunitaria e la conseguente disapplicazione delle disposizioni interne eventualmente contrastanti, a prescindere dalle modifiche de iure condendo della legislazione nazionale.

Tuttavia sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia è da ritenere impregiudicata la definizione dei lavori che siano già iniziati alla data del 12 luglio 2001 nell'ambito dei piani di lottizzazioni o di altri interventi di trasformazione urbanistica.

Roma, 18 dicembre 2001.

Il Ministro: Lunari

 

Corte di Giustizia della Comunità Europea - Sesta Sezione - Sentenza 12 luglio 2001 - procedimento C-399/98 - Presidente C. Gulmann, Relatore V. Skouris, Avvocato generale P. Léger - Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi, Piero De Amicis (avv. F. Sciaudone, P. Mantini), Consiglio Nazionale degli Architetti, Leopoldo Freyrie (avv. A. Tizzano), Comune di Milano (avv.ti F.A. Roversi Monaco, G. Pittalis, S. De Tuglie, L.G. Radicati di Brozolo, A. Kronshagen), Pirelli SpA (avv.ti G. Sala, A. Pappalardo e G. Greco), Milano Centrale Servizi SpA (avv.ti G. Sala, A. Pappalardo e L. Decio), Fondazione Teatro alla Scala (avv.ti P. Barile, S. Grassi e V.D. Gesmundo); Governo italiano (agente U. Leanza, Avv. Stato P.G. Ferri e M. Fiorilli), Commissione delle Comunità europee (agenti P. Stancanelli e M. Nolin). Domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 177 - ora 234 - del Trattato CE promossa dal TAR Lombardia Milano, Sez. III, ord. 28 agosto 1998 n. 35.

La direttiva 93/37/CEE osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi (5.000.000 di ecu).

La realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione secondaria può costituire un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37 CEE, sia per la loro idoneità funzionale a soddisfare le esigenze di urbanizzazione non limitate al semplice insediamento individuale, sia perchè l'amministrazione competente ha il pieno controllo di tali opere, in forza di un titolo giuridico che ne assicura alla stessa la disponibilità al fine di garantirne la fruizione collettiva da parte di tutti gli utenti della zona (nella specie, si discuteva della costruzione del teatro della Bicocca o Scala 2001 in un quadro di riconversione urbanistica di una ex zona industriale).

La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione non esclude l'esistenza dell'elemento contrattuale previsto dall'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37 CEE: infatti, l'amministrazione comunale conserva in ogni caso la facoltà di esigere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle medesime nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento. Inoltre, in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, occorre comunque procedere alla stipula di una convenzione di lottizzazione tra l'amministrazione comunale ed il proprietario o i proprietari dei terreni da lottizzare. Infine, se è vero che l'amministrazione comunale non ha la facoltà di scegliere la propria controparte contrattuale (essendo controparte colui che ha la proprietà dei terreni da lottizzare), ciò non è sufficiente ad escludere il carattere contrattuale del rapporto che unisce l'amministrazione comunale ed il lottizzante.

Obiettivo della direttiva 93/37 CEE è di aprire alla concorrenza il settore degli appalti pubblici di lavori, contro il rischio di favoritismi da parte dei pubblici poteri. Pertanto, il fatto che i pubblici poteri non abbiano la possibilità di scegliere la loro controparte contrattuale (come nel caso della realizzazione delle opere di urbanizzazione "a scomputo") non vale, di per sé, a giustificare la non applicazione della direttiva, in quanto una siffatta eventualità porterebbe al risultato di escludere dalla concorrenza comunitaria la realizzazione di un'opera altrimenti ricadente nell'ambito di applicazione della direttiva medesima.

Il titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione che realizzi le opere di urbanizzazione non effettua alcuna prestazione a titolo gratuito, ma estingue un debito di pari valore che sorge in favore del Comune, ossia il contributo per gli oneri di urbanizzazione, senza che il carattere alternativo dell'obbligazione - contributo pecuniario o esecuzione diretta delle opere - consenta di differenziarne la causa a seconda della modalità di adempimento prescelta (o prestabilita dal legislatore).

Per garantire il rispetto della direttiva 93/37 in caso di realizzazione di un'opera di urbanizzazione, non deve necessariamente essere l'amministrazione comunale ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva. L'effetto utile della direttiva risulta ugualmente garantito qualora la normativa nazionale conferisse all'amministrazione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare della concessione, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati gli obblighi incombenti in proposito all'amministrazione comunale in forza della direttiva medesima. In tal caso, infatti, il lottizzante, alla luce degli accordi conclusi con il Comune che lo esentano dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in cambio della realizzazione di un'opera di urbanizzazione pubblica, deve essere considerato come titolare di un mandato espresso conferito dal Comune ai fini della costruzione di tale opera. Una tale possibilità di applicazione delle regole di pubblicità della direttiva da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici è peraltro espressamente prevista dall'art. 3, n. 4, della direttiva stessa in caso di concessione di lavori pubblici.