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Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379
Disposizioni
regolamentari in materia edilizia. (Testo C).
(Decreto
pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). Testo aggiornato con le rettifiche
pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2002.
Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n.50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n.
112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48,
51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e
decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della
competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i
lavori pubblici, per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle
norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilita',
nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti
ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei Vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi
edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attivita' edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.
Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6 (L)
Attivita' edilizia libera
Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere
accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi
finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi',
ove necessario, al ricalcalo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III
Procedimento
Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno
dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo
sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio,
e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II, nonche' da un'autocertificazione circa la conformita' del progetto alle
norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda
dal richiedente e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita'
rispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La
richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso
del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia
necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5,
comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche
incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma
3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di
100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui
all'articolo 14.
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il
dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la facolta' di impugnare
in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso
di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di
cui al comma 1, l'interessato puo' inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta
giorni.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo
termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attivita'
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'
Art. 23 (R)
Disciplina della denuncia di inizio attivita' (legge 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15,
come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed e'
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova
denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole,
la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata
con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e,
in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di
ripresentare la denuncia di inizio di attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'
Art. 24 (L)
Certificato di agibilita'
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' (decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086,
articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a
presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e
della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso
civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi,
ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti
prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la
seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui
all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone
sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente
in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di
cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia'
nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita'
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e responsabilita'
Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attivita'.
Capo II
Sanzioni
Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformita' o
con variazioni essenziali
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o
in totale difformita'
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti
pubblici
Art. 36 (L)
Accertamento di conformita'
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio
attivita' e accertamento di conformita'
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
Art. 43 (L)
Riscossione
Art. 44 (L)
Sanzioni penali
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III
Disposizioni fiscali
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L)
Definizioni
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi
Art. 55 (L)
Edifici in muratura
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L)
Laboratori
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Sezione I
Adempimenti
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'
Art. 65 (R)
Articolo
65 (R) così rettificato dal: Comunicato relativo al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante:
"Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C).".
(Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore
allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente
ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia
nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore,
all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle
opere di cui al comma 1, previste nel progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel
presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di
cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso
della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di
tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente
alla restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge
5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. -
2. -
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei
lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le
condizioni di cui al comma 2.
4. -
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei
lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha
sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
difficolta' tecniche e da complessita'
esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente,
dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. -
Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L)
Controlli
Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori
Sezione III
Norme penali
Art. 71 (L)
Lavori abusivi
Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori
Art. 74 (L)
Responsabilita' del collaudatore
Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza
Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81 (L)
Certificazioni
Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicita'
Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L)
Azioni sismiche
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L)
Deroghe
Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni
Art. 91 (L)
Riparazioni
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica
Sezione III
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto
allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio
tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per
planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione
sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve
essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di
cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice
richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Art. 95 (L)
Sanzioni penali
Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori
Art. 98 (L)
Procedimento penale
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L)
Competenza del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L)
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L)
Ambito di applicazione
Art. 108 (L)
Soggetti abilitati
Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. -
2. -
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depo-sitato presso lo sportello
unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo
degli impianti installati il committente e' esonerato dall'obbligo di
presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari
di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita' previste dal
comma 2.
2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i
lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente
in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo
sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione
dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsita' delle attestazioni,
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 112 (L)
Installazione degli impianti
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita'
Art. 114 (L)
Responsabilita' del committente o del proprietario
Art. 115 (L)
Certificato di agibilita'
Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del
certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c),
e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali e'
gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', l'impresa installatrice
deposita presso lo sportello
unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di
cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilita' con
gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e' possibile
ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati
di cui all'articolo 111.
Art. 118 (L)
Verifiche
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione
Art. 120 (L)
Sanzioni
Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione
Art. 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle
opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il
progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni del presente Capo.
2.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalita' stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una copia della documentazione e' conservata dallo sportello unico ai fini dei
controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della
documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente,
all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti
1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di
cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi
avvalere della facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo
si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte
seconda.
Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L)
Controlli e verifiche
Art. 132 (L)
Sanzioni
Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134 (L)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L)
Applicazione
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
Art. 136 [(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) - R
comma 2, lettera m)]
Abrogazioni
1. -
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono altresi' abrogate le seguenti
disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter,
41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'art. 23, comma 6;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito con modifiche dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari
regionali Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 194.