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Legge Regionale n. 2 del 13-02-2003 - Regione Abruzzo

Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (artt. 150 e 151 D.Lgs. 29.10.1999, n° 490)

(B.U.R. Abruzzo n. 5 del 21 febbraio 2003)

 


Il CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga 
la seguente legge: 

Articolo 1 
Competenze in materia paesaggistica
1. La Regione è competente per le funzioni relative:
a) all'art. 150 del D.Lgs. 490/1999;b) all'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, limitatamente:
- agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;
- alle categorie di opere soggette a V.I.A.;
- alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;
- ai Piani e Programmi complessi;
- agli interventi ricadenti sul demanio marittimo e idrico;
- agli interventi promossi dalla Regione;- agli interventi che interessano più di un Comune.
2. Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni relative all'art. 151 del D.Lgs. 490/1999 per le categorie di opere ed interventi non ricompresi nel precedente comma.3. La Regione conserva i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni sub-delegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano. 

Articolo 2 
Organo regionale competente in materia di beni ambientali
1. L'organo regionale competente è il Comitato Regionale per i Beni Ambientali.
2. Il Comitato è composto:
- dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, in sua assenza può delegare altro Dirigente della Direzione;
- dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica;
- dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale.
3. In caso di assenza dei Dirigenti o di vacanza dei relativi posti possono essere delegati, in loro sostituzione all'interno del Comitato, i responsabili di Ufficio.
4. Le istanze di cui agli artt. 150 e 151 del D.Lgs. 490/1999 sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale per i Beni Ambientali.
5. I nulla osta BB.AA. ed i pareri di competenza del Comitato sono rilasciati dal Direttore dell'Area della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, anche in ordine al recepimento, senza modifiche, del Piano Regionale Paesistico da parte degli strumenti urbanistici locali.
6. Le determinazioni assunte dal Comitato, fatta salva la procedura di cui all'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, assumono efficacia immediata e possono essere attestate dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale;
7. Alle Conferenze dei Servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 nel testo in vigore, il parere del Comitato è espresso in sede di conferenza:
- dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici;
- ovvero, dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, delegato dal Direttore;
- ovvero, dal Responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal Responsabile del procedimento, delegato dal Direttore;
8. Alle conferenze dei servizi convocate ai sensi dell'art. 14bis della Legge 241/1990 nel testo in vigore, il parere è espresso:
- dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale;
- ovvero, dal responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali o dal responsabile del procedimento, delegato dal Dirigente del Servizio. 

Articolo 3 
Norma transitoria
1. La presente legge si applica anche alle procedure non concluse entro la data di entrata in vigore della medesima. 

Articolo 4 
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- L.R. 16 settembre 1987, n° 62;
- L.R. 9 maggio 1990, n° 66;
- L.R. 3 luglio 1996, n° 47;
- L.R. 23 settembre 1997, n° 112. 

Articolo 5 
Norme finali
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


Data a L'Aquila, addì 13 Febbraio 2003