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Decreto 22 luglio 2002
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Proroga dei termini per l'approvazione e la pubblicazione dei bandi regionali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002 relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II".
(GU n. 180 del 5-8-2003)
IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, sono state ripartite alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonche' fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo;
Visto in particolare l'art. 4 del richiamato decreto 30 dicembre 2002, che fissa in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto e quindi entro il 22 agosto 2003, il termine ultimo per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole regioni e province autonome dei bandi regionali a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria al programma in argomento;
Vista la nota del coordinatore degli assessori all'edilizia residenziale pubblica in data 11 luglio 2003, con la quale e' stato chiesto il differimento dei termini di approvazione e pubblicazione dei previsti bandi regionali a causa della sospensione delle riunioni delle giunte regionali nel mese di agosto;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta avanzata dalle regioni, a modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole regioni e province autonome dei bandi regionali, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II", e' perentoriamente fissato al 30 settembre 2003.
Art. 2.
La pubblicazione sui rispettivi bollettini ufficiali delle regioni e province autonome dei bandi di cui all'art. 1 deve avvenire entro il termine perentorio del 15 ottobre 2003.
Roma, 22 luglio 2003
Il Vice Ministro: Martinat