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Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269
Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". Testo coordinato alla proroga disposta con D.L. 82/2004, al D.L. 168/2004, al D.L. 282/2004, al D.L. 273/2005, convertito in L. 51/2006, nonchè alla L. n. 296/2006.
(GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n.181)
Stralcio: Condono edilizio
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella
Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla ripubblicazione del
presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Artt. 1- 31
(omessi)
Art. 32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e
delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla
regolarizzazione del settore e' consentito, (( di cui al presente articolo
)), il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta
nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6
giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le
condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo
sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in
ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il
supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente
normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modifiche e integrazioni, e con l'(( articolo )) 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e
integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione
delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati
dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 e'
destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al
comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti
territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi
dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro dell'interno ))
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".
(( 8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere
adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto
invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine
di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi,
anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro
mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.".
))
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti
territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con
riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il
recupero delle risorse ambientali e culturali, e' destinata una somma di 20
milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(( di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio
e per i beni e le attivita' culturali, )) da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale
oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, ((
attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di riqualificazione gia'
approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27
novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. )) Su tali aree, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito
dal comma 42 del presente articolo.
10. Per la realizzazione di un programma
di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( di intesa con la
Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del (( decreto
legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese
nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un
programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione.
11.
Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la
riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II
del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, e'
destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali (( di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio )), da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tale somma e' (( assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e
ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione
paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate
da ricomprendere nel programma. ))
12. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per
la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, ((
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive )), per la
concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27,
comma 2, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui ((
all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo
41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, )) di anticipazioni, senza interessi, sui costi
relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti
dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese
di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di
cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli
abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno
provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative
somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai
comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di
costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione
della relazione al Parlamento (( di cui all'articolo 9 del decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 298 )). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni
contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette
attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere
eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio
statale (( ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico )), il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e'
subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario,
per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo
oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello
Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio
indisponibile dello Stato.*
* Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26. Sentenza n. 196 di
28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato deve essere presentata, entro il 10 dicembre (*) 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di
indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un
periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005 (**), inoltre, deve essere
allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
(*) N.d.R.: L'originario termine del 31 marzo 2004 è stato in un primo momento prorogato al 31 luglio 2004, per effetto del D.L. n. 82/2004; è stato quindi ulteriormente prorogato al 10 dicembre 2004 dall'art.5 del D.L. 168/2004
(**) Termine prorogato per effetto dell'art. 5 D.L. 168/2004)
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005(*). (( Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. ))
(*) Termine prorogato per effetto dell'art. 5 D.L. 168/2004)
17. Nel
caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e'
subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela
del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della
documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto il silenzio
assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione,
alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto
delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i
parametri di cui alla Tabella B (( allegata al presente decreto ))
ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30
giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
(( 19-bis. Le opere eseguite da
terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali
e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte
dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni
dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali
insistono le opere medesime. ))
20. Il provvedimento formale di
riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,
previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e'
riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone
commisurato ai valori di mercato.
[21. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la
concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto
1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22,
relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla
valenza turistica delle stesse.]*
* Commi abrogati dalla L. n.
296/2006 (Finanziaria 2007)
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e
della valorizzazione delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un
importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ))
predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree
demaniali. Il programma e' approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 (( metri cubi )) per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, (( a condizione che
la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi
)).*
* Coma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti
volumetrici inferiori a quelli ivi indicati. Sentenza n.196 di 28 giugno 2004
della Corte Costituzionale.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito
di cui all'allegato 1:
a) numeri d 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio
nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 ((
del presente articolo, )) nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili
soggetti a vincolo di cui all'(( articolo )) 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli
di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le
condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di
abuso edilizio.*
* Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e
le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso
edilizio di cui all' Allegato 1. Sentenza n. 196 di 28 giugno 2004 della Corte
Costituzionale.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32
e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario
o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui
all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo
conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto
indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione
onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali,
con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili
soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela
degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza
o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n.
490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353,
e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui (( al
)) comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica
che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e
dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso
edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi
della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali
identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 24 luglio 1977, n. 616.
28. I
termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di
entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da
intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo
39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere
dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di
assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna
per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine
alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad
opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta
nelle forme di cui all'(( articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )), di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non
opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (( di cui al comma
29 )).
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla
definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento
dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004(*),
unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione
di cui al comma 35.
(*) Termine prorogato per effetto dell'art. 5 D.L. 168/2004)
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata (( al presente decreto )), ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.*
* Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
prevede le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" anziché le parole "tramite la legge di cui al comma 26".
Sentenza n. 196 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
34. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto
dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge
regionale gli oneri di concessione relativi (( alle )) opere
abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100
per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi
entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie,
nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale
attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili,
nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le
opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre
dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli
oneri concessori, di cui alla tabella D allegata (( al presente decreto
)). Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate
le relative modalita' di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'(( articolo 47, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
)), con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i
450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore
documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La
presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio,
l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla
data da cui risulta il suddetto pagamento, (( producono )) gli
effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al
conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della
denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili
di cui al (( decreto legislativo )).
30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005(*), nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, (( equivalgono )) a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.(**)
(*) Il termine prorogato una prima volta al 30 giugno 2005 per effetto dell'art. 5 D.L. 168/2004, è stato così ulteriormente prorogato per effetto del'art.10 D.L. 282/2004
(**) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare
diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune. Sentenza n. 196 di
28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
38. La misura
dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative
modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 (( al presente
decreto )).*
* Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede
che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la
legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione
degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento. Sentenza n.
196 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le
medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un
incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. (( Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario
di lavoro ordinario )).
41. Al fine di incentivare la definizione
delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme riscosse a
titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune
interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le
proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte
di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico,
economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla
realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei
nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree
interessate dall'abusivismo edilizio".
43. L'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Opere costruite
su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il
richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo
abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il
parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento
delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e
che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni, e dal (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme
urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi
pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero
di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del (( decreto
ministeriale )) 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge
13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse
non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non
si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni
dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1
si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato
dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla
tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il
rilascio del titolo (( abilitativo )) edilizio in sanatoria.
5.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato
anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali
proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta
di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie
occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze
strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta
dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e'
stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per
gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come
risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione (( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati )), al momento della determinazione di detto valore.
L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilito dall'ente
proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra
determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle
di cui all'(( articolo )) 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del
prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio
derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di
sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
(( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n.
380".
(( 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle
predette leggi. ))
44. All'articolo 27 del (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le
parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45.
All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e
successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche'
in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e
7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni
di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle
disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29
ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune
o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche
avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 44 del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48.
(Soppresso).
49. (Soppresso).
(( 49-bis. All'articolo 54, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari
2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello
terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio
finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio". ))
[ (( 49-ter.
L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Demolizione di
opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non
sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine
previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo
31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla
tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli
elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale
occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile.
2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli
elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate, notificando
l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3.
L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle
macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal
prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il
prefetto puo' anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa"].*
* Comma 49-ter: dichiarato costituzionalmente illegittimo. Sentenza n.
196 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di
consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto
obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia
imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di
comunicare al sindaco del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di
allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli
abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,
corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la
sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende
erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia
imputabile la stipulazione dei contratti". ))
50. Agli oneri indicati ai
commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, (( nei limiti stabiliti nei predetti
commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006,
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali
di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante
parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede )) con quota parte delle
entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
* Articolo 32: dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in
cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata
entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale. Sentenza n. 196 di
28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
Artt. 33-53
(omessi)
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree di proprietà dello
Stato
TABELLA A
Valori unitari degli indennizzi
Classi dimensionali Comuni |
Zone territoriali omogenee | ||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F | ||||
1^ |
< 10.000 |
15,00 |
10,00 |
7,50 |
10,00 |
5,00 |
7,50 | ||
2^ |
10.001 |
- |
100.000 |
30,00 |
20,00 |
15,00 |
20,00 | ||
3^ |
100.001 |
- |
300.000 |
60,00 |
40,00 |
30,00 |
40,00 | ||
4^ |
>300.001 |
90,00 |
60,00 |
45,00 |
60,00 |
I valori sono espressi in €/mq/anno
TABELLA B
Valori unitari delle aree
Classi dimensionali Comuni |
Zone territoriali omogenee | ||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F | ||||
1^ |
< 10.000 |
45,00 |
30,00 |
22,50 |
30,00 |
15,00 |
22,50 | ||
2^ |
10.001 |
- |
100.000 |
90,00 |
60,00 |
45,00 |
60,00 | ||
3^ |
100.001 |
- |
300.000 |
180,00 |
120,00 |
90,00 |
120,00 | ||
4^ |
>300.001 |
270,00 |
180,00 |
135,00 |
180,00 |
ALLEGATO 1 (*)
* Allegato 1: dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento. Sentenza n. 196 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale.
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'(( articolo 32 )).
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal
titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal
titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come
definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal
titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in
termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del
versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1
del modello allegato e in base a quanto indicato nella (( tabella C
)). Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali
importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere
effettuato nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo
sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione
sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e
4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella (( tabella D
)). Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di
500,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero
per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia
inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
seconda rata: 31 maggio 2005 (*);
terza
rata: 30 settembre 2005 (*).
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 20 dicembre
(*) 2004;
terza rata: 20 dicembre (*)
2004.
(*) N.d.R.: Gli originari termini sono stati in un primo momento prorogati per effetto del D.L. n. 82/2004; quindi con l'art.5 del D.L. 168/2004 e una terza volta, con riferimento all'importo restante dell'oblazione, per effetto dell'art. 10 del D.L. 282/2004: se ne riporta il 2° comma: "2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina"
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere
versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri
cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la
quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata,
tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da
parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con
norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il 30 aprile 2006(*) dalla:
a) denuncia in catasto
dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b)
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del
suolo pubblico.
(*)
Termine prorogato una prima volta per effetto dell'art. 5 D.L. 168/2004 e
successivamente per effetto dell'art. 10 D.L. 282/2004. Da ultimo, è stato così
prorogato dall'art. 11 del D.L. 273/2005, convertito in L. 51/2006
Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e dell'anticipo degli oneri concessori.
Tabella C - Misura dell'oblazione
Tipologia dell'abuso |
Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali |
Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali |
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici |
150,00 |
100,00 |
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento |
100,00 |
80,00 |
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio |
80,00 |
60,00 |
Tipologia dell'abuso |
Misura dell'oblazione Forfait |
4.Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
|
3.500,00 |
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; |
1.700,00 |
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. |
516,00 |
Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
1. Numero di abitanti |
2. Nuove costruzioni e ampliamenti (€/mq) |
3. Ristrutturazione e modifiche della destinazione d'uso (€/mq) |
Fino a 10.000 |
38,00 |
18,00 |
Da 10.001 a 100.000 |
55,00 |
27,00 |
Da 100.001 a 300.000 |
71,00 |
36,00 |
Oltre 300.001 |
89,00 |
45,00 |
Moduli prestampati omessi