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Regione Lazio. Legge Regionale n. 24 del 31-07-2003 

"Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale". 

(B.U.R. Lazio n. 24 del 30 agosto 2003 - S.O.)



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

La seguente legge: 

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 concernente "Consorzi delle aree ed i nuclei di sviluppo industriale")
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/1997 dopo le parole: "all'ingrosso", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.440, nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;". 

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/1997)
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/1997 dopo le parole: "tra l'altro", sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b),".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/1997 è inserito il seguente:"2 bis. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale possono indicare, altresì, particolari ambiti da assoggettare a successive pianificazioni di dettaglio, che non costituiscono variante ai piani regolatori stessi, qualora rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche.". 

Articolo 3 (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale vigenti) 
1. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 13/1997, come modificato dalla presente legge, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della citata l.r. 13/1997, ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del d.p.r. 447/1998, come modificato dal d.p.r. 440/2000, costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica. 

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 31 luglio 2003 
Storace