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Regione Liguria. Legge Regionale n. 26 del 27-10-2003
Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).
(B.U.R. liguria n. 14 del 19 novembre 2003)
Il Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Inserimento articolo 10 bis nella l.r. 25/1987)
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente:
"Articolo 10 bis
(Fondo regionale)
1. E' istituito un fondo regionale, definito annualmente con legge di bilancio, finalizzato a tutelare i soggetti economicamente più deboli, che non siano proprietari di altro alloggio, a cui sia imposta la manutenzione della facciata dell'immobile in cui risiedono.
2. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento, stabilirà entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i criteri di accesso al fondo sulla base del reddito e della certificazione ISEE.".
Articolo 2
(Inserimento di articoli nella l.r. 25/1987)
1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 25/1987 sono aggiunti i seguenti:
"Articolo 18 ter
(Decoro degli edifici e degli spazi pubblici)
1. La Regione considera un valore fondamentale per la comunità il decoro e la pulizia degli spazi pubblici e degli edifici.
2. Le parti degli edifici e di altri manufatti edilizi visibili dagli spazi pubblici sono considerate a tutti gli effetti beni di preminente interesse.
Articolo 18 quater
(Obblighi per i proprietari degli immobili)
1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.
Articolo 18 quinquies
(Progetto colore)
1. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti, i Comuni possono dotarsi di un "progetto colore" i cui elaborati sono definiti da specifico regolamento attuativo da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte della Giunta regionale.
2. Tale progetto può costituire parte integrante della disciplina paesistica di livello puntuale in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ovvero costituire elemento progettuale di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.), Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) o progetto di recupero ad essi assimilabili, ovvero essere approvato dal Comune con apposita deliberazione che, una volta divenuta esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico.
Articolo 18 sexies
(Contributi per progetti ed interventi)
1. La Regione prevede contributi a favore dei Comuni per la redazione del "progetto colore" di cui all'articolo18 quinquies, promuovendone la redazione con le Università, i Comuni ed altri soggetti anche mediante la stipula di convenzioni con le quali può essere prevista l'organizzazione di appositi corsi informativi.
2. La Regione agevola quanto previsto all'articolo 18 quater mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che, nell'ambito di piani urbanistici approvati contenenti il "progetto colore", provvedano al rifacimento delle facciate degli edifici e del fronte degli altri manufatti edilizi prospicienti gli spazi pubblici.
3. I Comuni possono ingiungere, con ordinanza sindacale, al proprietario o ai proprietari degli immobili, la realizzazione degli interventi di rifacimento dei prospetti qualora questo sia espressamente previsto dal "progetto colore" inserito in un S.U.A., P.U.O. o progetto di recupero ad essi assimilabili, di cui all'articolo 18 quinquies, laddove venga dichiarata la pubblica utilità in relazione a situazioni di degrado.
4. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2.".
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 25/1987)
1. L'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area VII - Edilizia - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti Unità Previsionali di Base:
U.P.B. 7.107 "Edilizia pubblica e sociale"
U.P.B. 7.205 "Edilizia residenziale a favore di privati"
U.P.B. 7.206 "Edilizia residenziale a favore di privati - contributi in annualità"
U.P.B. 7.207 "Edilizia pubblica e sociale".
2. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio.".
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 27 ottobre 2003
IL PRESIDENTE
(Sandro Biasotti)