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Regione Marche. Legge Regionale n. 29 del 23-12-2003
"Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale"
(B.U.R. Marche n. 122 del 30 dicembre 2003)
Il Consiglio regionale
ha approvato;
il Presidente
della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale
:
Articolo 1
(Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia)
1. Il Comune vigila sull’attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle
norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia
di inizio attività.
2. L’autorità comunale competente, quando accerti l’inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da
altre norme urbanistiche a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di
aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani) o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree
di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352), l’autorità comunale provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l’ipotesi
prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali
l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma
1, l’autorità comunale ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le
opere non sia esibito il titolo abilitativo, ovvero non sia stato apposto il
prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria,
alla Provincia e all’autorità comunale competente, la quale verifica entro
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti.
Articolo 2
(Opere di amministrazioni
statali)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 1, l’autorità comunale competente
informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente
della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo
Articolo 3
(Responsabilità del titolare, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori)
1. Il titolare del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attività, il committente e il
costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività e alle modalità esecutive ivi stabilite Essi sono inoltre tenuti
al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il
direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti di cui al comma 1 la violazione delle prescrizioni e delle modalità
esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in
corso d’opera di cui all’articolo 29, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), fornendo all’autorità comunale competente contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di
variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il direttore dei lavori
deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa
all’autorità comunale competente. In caso contrario questa segnala al consiglio
dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, ai fini dell’applicazione delle sanzioni
disciplinari.
[Articolo 4
(Accertamento di conformità)
1. In
caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in
difformità da esso, ovvero di denuncia di inizio attività nell’ipotesi di cui
all’articolo 22, comma 3, del d.p.r. 380/2001, o in difformità da essa, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1, del medesimo d.p.r. 380/2001 e comunque fino all’irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario
dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
realizzazione dello stesso e al momento della presentazione della domanda.
2.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dal d.p.r. 380/2001.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’obla-zione è
calcolata con riferimento alla sola parte dell’opera difforme dal
permesso.
3. Il rilascio del permesso in sanatoria per gli interventi
realizzati in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività è
subordinato al versamento di una somma non superiore a euro 5.164,00 e non
inferiore a euro 516,00 stabilita dall’autorità comunale competente in relazione
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
4.
Il permesso in sanatoria è rilasciato dall’autorità comunale competente entro
sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, decorsi i quali
questa si intende rifiutata.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la denuncia di inizio
attività effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 516,00.
6.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, del d.l. 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici) convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326,
a seguito dell’adeguamento effettuato con la presente legge alle disposizioni
del d.p.r. 380/2001 non si applicano nel territorio regionale le disposizioni di
cui ai commi da 25 a 38 ed ai commi 40, 41 e 43 dell’articolo 32 del d.l.
269/2003 suddetto, ad eccezione di quelle in materia di oblazione penale.]
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo in forza della Sentenza
Corte Cost. n. 198 del 28 giugno
2004
Articolo
5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione
Marche.
Data ad Ancona, addì 23 dicembre 2003.
Il Presidente
(Vito
D’Ambrosio)