AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione Puglia. Legge Regionale n.19 del 25-08-2003

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003" 

(B.U.R. Puglia n. 100 del 1 settembre 2003 Suppl.) 

Stralcio: Misure in materia urbanistica 

 



IL CONSIGLIO REGIONALE 
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge: 

(Artt. 1-10 omessi)

Articolo 11 
(Misure in materia urbanistica)
1. Il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1986, n.19, non si applica per gli interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ex decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, per i quali venga rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione paesaggistica.
2. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, è così modificato:"Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d'obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all'asservimento al manufatto consentito, dell'area che ha espresso le relative volumetrie".
3. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 3 della l.r. 2/2003 non si applicano ai procedimenti di variante urbanistica relativi ai piani regolatori ASI e agglomerati industriali già adottati alla data di entrata in vigore della citata l.r. 2/2003, i quali restano disciplinati dalla normativa precedente. 

Articolo 12 
(Tutela alberi di piazze, viali e dimore storiche)
1. All'albo dei monumenti vegetazionali istituito con l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono iscritti anche gruppi di alberature quando questi rappresentano nella loro complessità e interezza elemento caratterizzante di piazze, viali o dimore pubbliche e private di elevato interesse storico, artistico o culturale per il territorio di pertinenza. 

(Artt. 13-18 omessi)

Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 agosto 2003
RAFFAELE FITTO