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Regione Puglia. Legge Regionale N.
28 del 23-12-2003
Disposizioni regionali in
attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
(B.U.R. Puglia N. 152 del
29 dicembre 2003 n. 5 del 13 febbraio 2004)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
La seguente legge:
Articolo 1
1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del
decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla
definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi
titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al
Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla
sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004, con l'indicazione delle relative
particelle catastali e ogni altro dato utile per evincere la localizzazione e
l'estensione degli immobili da sanare, nonché l'analitica descrizione delle
opere realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica, asseverata da
un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni (ora articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445).
2. La tempestiva presentazione, a
pena di decadenza nel termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di
interesse, con la relativa documentazione fotografica asseverata in ordine alla
localizzazione, consistenza e stato delle opere, costituisce condizione di
procedibilità della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque
subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.
Articolo 2
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32, comma 26, del d.lgs.
269/2003, per i numeri da 1 a 3 dell'allegato 1 e purchè gli abusi abbiano i
requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, nella Regione Puglia sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito
di cui ai n. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 269/2003 solo se relative a
immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
l. 47/1985.
2. Le condizioni e le modalità di sanatoria di tali abusi sono le medesime di
quelle previste per le altre tipologie di illecito.
3. In tutti i casi di sanatoria il
Comune subordina l'accoglimento della domanda alla materiale effettuazione di
lavori relativi al prospetto e all'estetica del fabbricato richiesti dalla
continuità e uniformità costruttiva nel contesto ambientale. In tal caso, il
provvedimento che definisce la domanda fissa il termine entro il quale i lavori
vanno indirizzati e conclusi, decorso il quale il Comune ne verifica la
rispondenza alle prescrizioni e accoglie la domanda di sanatoria.
Articolo 3
1. La misura dell'oblazione determinata nella tabella C allegata al d.lgs.
269/2003, è incrementata del 10 per cento per contrastare l'abusivismo edilizio
e per riqualificare le aree compromesse dagli abusi, nonché per l'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 24 della l. 47/1985.
2. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione e come
condizione dell'emanazione del provvedimento di sanatoria, contestualmente alla
presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, con
versamento su apposito conto corrente istituito dal Comune e utilizzato con
vincolo di destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi di
recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico. Nell'ipotesi di rigetto
dell'istanza di sanatoria la somma verrà restituita.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 dicembre 2003
RAFFAELE FITTO