Copyright © AmbienteDiritto
Regione Siciliana. Legge Regionale n. 13 dell'8 settembre 2003
Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.
(GURS n. 40 del 12.09.2003)
Stralcio: norme in materia di sanatoria edilizia
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Artt. 1 - 7 (omessi)
Articolo 8
Proroga di termini
1. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.
Articolo 9
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Articolo 10
Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia
1. Al personale in atto in servizio, assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle stesse amministrazioni, ivi compresa la progressione economica orizzontale e verticale.
Articolo 11
Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia
1. I benefici di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 si applicano anche alle pratiche la cui oblazione risulti pagata entro i termini di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724.
Artt. 12 - 23 (omessi)
Articolo 24
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 settembre 2003.