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Regione Toscana. Legge Regionale n. 55 del 4-12-2003
Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sentenza n. 198 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale).
(B.U.R. Toscana n. 44 del 10.12.2003)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente
della Giunta
promulga
la seguente
legge:
Articolo 1
Accertamento di conformita'
1. Il rilascio della concessione e
dell'attestazione di conformità in sanatoria in Toscana è disciplinato
esclusivamente dall'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52
(Norme sulle concessioni, le autorizzazioni, e le denunce di inizio delle
attivita' edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio
sismico - Disciplina del contributo di concessione- Sanzioni e vigilanza
sull'attivita' urbanistico/edilizia- Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23 maggio 1994, n. 39, e modifica alla legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69), come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 5
agosto 2003, n. 43 emanata per adeguare la disciplina regionale ai principi
contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380
(Testo unico nazionale in materia di edilizia).
2. A seguito del già avvenuto
adeguamento della disciplina regionale ai principi del d.p.r. 380/2001 ed ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dello stesso articolo 32
non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle
disposizioni di detti commi concernenti l'oblazione
penale.
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
Formula Finale: La presente legge e' pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4
dicembre 2003
Il Presidente
MARTINI
La presente legge e' stata
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
03.12.2003.