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Regione Liguria
Legge Regionale n.19 del 4 novembre 2004
Norme per l'edilizia scolastica
(B.U.R. Liguria N. 10 del 17 novembre 2004)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli strumenti per assicurare
l’adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture degli
edifici scolastici esistenti che costituiscono elemento
fondamentale ed integrante del sistema scolastico ligure.
2. L’azione della Regione è finalizzata in particolare a garantire:
l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
la riqualificazione del patrimonio esistente;
l’adeguamento dell’edilizia scolastica alle esigenze conseguenti ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica ed alla sperimentazione, nonché al soddisfacimento del fabbisogno dell’utenza;
la promozione di concorsi di progettazione di opere aventi
particolare rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilità
ambientale e del risparmio energetico.
ARTICOLO 2
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione:
la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli interventi di edilizia scolastica;
la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi;
la definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio di edilizia scolastica;
la promozione di forme di parternariato istituzionale e/o di
pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.
ARTICOLO 3
Programmi di intervento
1. La Giunta regionale predispone programmi triennali di
intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle
esigenze presenti sul territorio.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento
per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario,
statale e regionale in materia di edilizia scolastica.
3. Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto
dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:
di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;
su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici;
di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell’ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana;
di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all’uso dei materiali non nocivi, all’adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.
4. Le risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole dell’obbligo.
5. Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi
come definiti dalle norme vigenti.
ARTICOLO 4
Finanza di progetto
1. La Regione promuove l’utilizzo di tecniche di finanziamento
innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e
privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente
destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili
con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio
edilizio esistente.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede mediante:
prelevamento, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2003;
iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all’U.P.B. 7.203 “Edilizia scolastica” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
ARTICOLO 6
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione le risorse a bilancio regionale
per il corrente esercizio sono destinate alla realizzazione di
interventi compresi nel vigente Piano Generale Triennale di
edilizia scolastica, relativo agli anni 2003/2005, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 6 febbraio 2004 n. 5, che
siano rivolti a dare risoluzione al problema della carenza di
aule.
2. Prioritariamente le risorse sono attribuite agli interventi
realizzati nei Comuni che sono compresi, in ordine alla classe
di appartenenza, negli elenchi dei territori montani ai sensi
della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (disposizioni
attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni
per le zone montane") che non abbiano ricevuto precedenti
finanziamenti in materia di edilizia scolastica negli ultimi cinque
anni.
3. Il limite massimo del finanziamento per ciascun progetto è di
euro 500.000,00.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 4 novembre 2004
IL PRESIDENTE
SANDRO BIASOTTI