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Circolare 16 febbraio 2004, n.20

Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali. Art. 188, comma 3, e art. 210, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni". Compensi spettanti a professionisti pubblici dipendenti, incaricati di eseguire operazioni di collaudo. Circolare esplicativa. 

(GU n. 49 del 28-2-2004) 



Al Segretario generale
Ai dirigenti delle direzioni generali
Ai soprintendenti regionali
Ai dirigenti delle soprintendenze
territoriali di settore
Ai direttori delle biblioteche pubbliche
di Stato
Ai direttori degli archivi di Stato
Ai dirigenti degli istituti centrali
Al presidente del servizio di controllo
interno
Al comandante del nucleo di tutela del
patrimonio artistico dell'Arma dei
Carabinieri


1. Le numerose incertezze emerse nell'applicazione della normativa sui compensi per l'attivita' di collaudo prestata da professionisti pubblici dipendenti, hanno reso opportuna la formulazione di un quesito al Consiglio di Stato. Le difficolta' applicative, nel caso di specie, derivavano da un contrasto interpretativo in ordine al combinato disposto degli articoli 188, terzo comma, e 210, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni".
Sulla questione, il Consiglio di Stato si e' espresso con parere n. 4559/2003, reso dalla Sezione II in data 28 novembre 2003. 
E' quindi doveroso recepire tale avviso, individuando gli adempimenti procedimentali ad esso collegati.
La presente circolare, tenendo conto della prassi difforme finora eventualmente seguita da taluni uffici, e' volta a puntualizzare la disciplina dei compensi per le prestazioni di collaudo rese da professionisti pubblici dipendenti.
In particolare, viene considerata la posizione dei professionisti incaricati dell'attivita' di collaudo appartenenti al ruolo dell'Amministrazione dei beni e delle attivita' culturali, ma non incardinati nelle Soprintendenze che hanno appaltato i lavori e ne controllano l'esecuzione.
2. L'art. 188, citato, nel dare attuazione all'art. 28 della legge n. 109/1994 (cd. legge Merloni), disciplina i criteri e il procedimento di nomina del collaudatore, stabilendo, al comma 3, che il collaudatore venga nominato "dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture, sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente"
Il riferimento alle "strutture" della stazione appaltante contenuto nella norma deve essere inteso come sinonimico del concetto di "organico del plesso ministeriale, complessivamente considerato". 
Questa interpretazione, secondo il Consiglio di Stato, e' l'unica coerente con le finalita' di migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva, diretta e indiretta, per il personale.
In sintesi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, e' dipendente della stazione appaltante non solo il personale incaricato dell'attivita' di collaudo formalmente inquadrato presso la Soprintendenza che ha appaltato i lavori e ne controlla l'esecuzione, ma anche colui che, piu' in generale, appartiene all'organico del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Di conseguenza, la previsione di cui all'art. 210, citato, che stabilisce che il compenso spetta ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo nella misura determinata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994, si applica a tutti i professionisti comunque inquadrati nell'organico dell'Amministrazione dei beni e delle attivita' culturali.
Diversamente, i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si quantificano ai sensi dell'art. 210, comma 2, ossia applicando le tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresi' la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'art. 17 della legge n. 109/1994.
4. La stazione appaltante, pertanto, ai fini dell'assegnazione dell'incarico relativo all'attivita' di collaudo, e' tenuta a verificare la presenza di soggetti idonei a svolgere la predetta attivita' all'interno dell'organico complessivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e soltanto in caso contrario potra' attribuire l'incarico a professionisti esterni.
La verifica dovra' essere effettuata seguendo la cadenza procedimentale di seguito descritta.
Non appena individuato esattamente l'incarico da conferire, ogni stazione appaltante verifica la presenza di soggetti qualificati per l'esecuzione del collaudo fra il personale incardinato nella Soprintendenza (o nel diverso ufficio dirigenziale, centrale o periferico) che ha appaltato i lavori e che ne controlla l'esecuzione.
Nel caso in cui tale verifica preliminare sortisca esito negativo, la stazione appaltante dovra' provvedere ad individuare ulteriori dipendenti idonei all'interno dell'organico complessivo del Ministero, mediante interpello diramato per il tramite della rispettiva Direzione generale e indirizzato al personale in possesso di idonea qualifica professionale.
Le domande degli interessati, in riscontro dell'interpello, dovranno essere corredate da un curriculum aggiornato e dal nulla osta (o visto) all'assunzione dell'incarico, firmato dal dirigente responsabile dell'ufficio presso il quale il funzionario presta servizio (attestante la compatibilita' dell'eventuale assunzione dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio assegnati).
Qualora all'esito dell'interpello emerga una pluralita' di dipendenti qualificati per l'espletamento dell'incarico in questione, la stazione appaltante redigera' un apposito elenco, nel quale verranno indicati i funzionari disponibili, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) rispondenza all'incarico da conferire delle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un attento esame del curriculum personale;
b) effettiva opportunita' del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attivita' gia' assegnategli e risultanti dal curriculum;
c) rotazione degli incarichi, anche al fine di salvaguardare il buon andamento dell'attivita' svolta in via ordinaria dagli interessati.
5. In alternativa all'interpello effettuato in vista dell'attribuzione di un incarico specifico, la stazione appaltante potra' effettuare un interpello generale preventivo, al fine di formare elenchi dei funzionari disponibili, sulla base dei quali procedere piu' sollecitamente all'attribuzione degli incarichi nel momento in cui la relativa esigenza diventera' attuale.
Anche in tale ipotesi, ferma restando la diramazione dell'interpello mediante la Direzione generale, le domande dovranno essere corredate del curriculum nonche' del nulla osta del dirigente e verranno valutate secondo i criteri indicati al punto precedente. 
Gli elenchi dovranno essere periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
6. Soltanto nell'ipotesi di carenza nell'organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore potra' essere affidato a soggetti esterni.
Resta aperta la possibilita' che, per incarichi che richiedono professionalita' specifiche del settore dei beni culturali, la stazione appaltante, laddove negli elenchi suindicati dette professionalita' non siano reperibili, si rivolga motivatamente ad operatori esterni non inseriti negli elenchi.

Roma, 16 febbraio 2004
Il capo di Gabinetto: Squitieri