Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 14 settembre 2004, n.267
Ministero delle Attività Produttive. Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.
(GU n. 264 del 10-11-2004)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo
sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano sociale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole medie imprese e d'importanza minore approvata dalla commissione delle
Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 12 gennaio
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13
gennaio 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001 in
materia di aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee serie L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi
imprenditoriali in aree di degrado urbano (decreto ministeriale 1° giugno 1998,
n. 225 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998);
Tenuto conto delle problematiche emerse per l'attuazione degli interventi in
aree di degrado urbano;
Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;
Udito il parere n. 174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del
citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata
con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Programma di intervento
1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le
amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di
intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino
e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il
superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul
territorio amministrato.
2. I programmi di intervento evidenziano:
a) le aree di degrado urbano e sociale;
b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;
c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;
d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche
ed imprenditoriali;
e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
f) gli obiettivi perseguiti;
g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.
3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente
identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai
valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da
crisi socio-ambientali.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi
per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, così recita:
«Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano).
1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i
criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche
per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei
comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di
carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati
con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' trasferita la potestà di disciplinare
l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste».
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante,
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente:
«Art. 22 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone
comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro
centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale
dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro
un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area
metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle
regioni a statuto speciale.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente:
«Art. 23 (Città metropolitane).
1. Nelle aree metropolitane di cui all'art. 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del
comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei
rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città
metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città metropolitana e' sottoposta a
referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla
sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni
partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni
ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo
turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti
locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della
provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando
l'identita' delle originarie collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una
provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali
o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui
all'art. 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova
provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento
ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di
riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a
statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste
dalla legislazione regionale.».
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante
interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, S.O.
Art. 2.
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione
1. Le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 che intendono realizzare
progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale, trasmettono ai
fini del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle attività produttive, di cui allo stesso articolo 8, comma 1, i
relativi programmi di intervento sia al Ministero delle attività produttive che
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente
comunicate al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle attività
produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli
interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei
programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.
4. Le relazioni devono essere accompagnate da schede tecniche, redatte dai
comuni in accordo con il Ministero delle attività produttive, di rilevazione
qualitativa e quantitativa dei dati e degli elementi oggetto del monitoraggio
degli interventi realizzati con il programma.
Art. 3.
Azioni finanziabili
1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il
finanziamento delle seguenti azioni:
a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di
iniziative imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere;
b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione di impresa;
c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;
d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste
con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;
e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione
aziendale;
f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e
manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore
delle imprese;
g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia
dell'ambiente;
h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle
finalità previste dal presente regolamento;
i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente
funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative
imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.
Art. 4.
Agevolazioni alle piccole imprese
1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei
progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori
al limite degli aiuti de minimis, cosi' come definito dalla commissione
dell'Unione europea con regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in
100.000 euro su un periodo di tre anni.
2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma
1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure
massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che e' il rapporto tra
il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e
l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi,
quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono
attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.
L'agevolazione e' nei limiti del:
a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge
22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla commissione delle
Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali,
obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a
titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già dell'obiettivo 5b) e
quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato
dell'Unione europea;
b) 50% per le restanti zone. Per i contributi, concessi alle imprese per la
produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri
interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalità e
criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge
27 dicembre 2002, n. 289).
3. Le amministrazioni comunali, possono altresì concedere alle piccole imprese,
per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni
nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalità, quali contributi in
conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati
attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonché sgravi su imposte locali e
garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h).
4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver
ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non
richiederle per il futuro.
5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i
divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina
degli aiuti di Stato alle imprese.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono
le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le
imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle
cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione
delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del
regime agevolativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CEE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in materia
di aiuti de minimis e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee serie L/10 del 13 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 27, comma 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999,
n. 302, S.O., che aggiunge la lettera a-bis) all'art. 1, comma 1, decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, così recita:
«a-bis) Per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate
dalla Commissione delle Comunità
europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi
1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo
con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la
stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di
aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori
dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle
aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo
2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle
aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo
2;».
- Il testo dell'art. 6 del regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260, del
Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in
vigore il 29 giugno 1999, così recita: «Art. 6 (Sostegno transitorio). - 1. In
deroga all'art.
3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del
regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3, paragrafo 1, secondo
comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio
del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2005.
All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3, paragrafo 2, la
Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6,
l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che
beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro
dell'obiettivo n. 1.
Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo
comma e nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su
proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS
III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che
soddisfano i criteri dell'art. 4, paragrafi da 5 a 9.
Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo
e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE,
dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del
medesimo intervento.
2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2
e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco
di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo
transitorio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel
quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.
Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone
beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua
delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG,
sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel
quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca
nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1».
- Il testo dell'art. 72, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002,
n. 305, S.O., così recita:
«2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal
1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente,
sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere
inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.».
- La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante, disciplina delle cooperative
sociali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249, così recita:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo
un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che
concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio
nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane,
nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che
garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della
loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima
trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle
domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di
tutoraggio;
d) gli stanzianenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli
contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in
relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
Art. 5.
Spese ammissibili alle agevolazioni
1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le spese, al netto
dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto.
Tali spese possono riguardare:
a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di
consulenza e assistenza nel limite del dieci per cento del programma di
investimenti;
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di
qualità, ricerca di sviluppo;
c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;
d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o
robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali
dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto
di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e
del consumatore.
2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere agevolazioni a
fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione per un periodo
continuativo di attività non superiore a ventiquattro mesi.
3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle
spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese di locazione;
alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per
prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al
personale nonché ai rimborsi ai soci.
4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla
data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle
relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di
valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi
precedenti alla data della domanda.
5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla
data del provvedimento di concessione dell'agevolazione; non sono ammessi alle
agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente a detta data.
6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo a
prescindere dall'effettivo pagamento.
7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di agevolazioni, nel
limite di cui all'articolo 4, comma 1, per l'acquisto di beni con locazione
finanziaria.
Art. 6.
Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese
1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere
contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le
documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della
domanda.
2. Il Comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma
1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore
di servizi scelto ai sensi del successivo articolo 8, comma 3.
3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono
determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione
comunale.
4. Il Comune può stabilire per l'approvazione delle domande delle priorità
attinenti l'attività' economica e/o l'assunzione, entro limiti percentuali, di
lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.
5. L'istruttoria per la concessione del contributo e' conclusa entro centoventi
giorni dalla data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di
agevolazione.
6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti
con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento,
dell'affidabilità' del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto
il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.
7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la
liquidazione delle anticipazioni nella misura massima del quaranta per cento.
8. Il Comune può approvare, su domanda del beneficiario dell'agevolazione,
variazioni del progetto e deve altresì indicare nel bando e nel provvedimento di
concessione per quali variazioni l'agevolazione viene revocata.
9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di
investimento e' erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni
dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal
beneficiario.
Art. 7.
Revoche e controlli
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le
informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche
e dei controlli.
2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che
nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi
previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.
3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto
dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in
cui ha avuto termine il progetto.
4. Le somme da restituire, da parte del soggetto agevolato, sono rivalutate
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati e maggiorate del tasso legale.
5. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai
Comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 1, dopo l'approvazione dei programmi nei
casi in cui:
a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione
del programma da parte dei comuni medesimi;
b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi
stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e
le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con
riferimento alle parti difformi.
Art. 8.
Disponibilità finanziarie
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono ripartite annualmente tra i Comuni - sulla base delle risorse di
cassa disponibili - in misura proporzionale alla popolazione residente, le
disponibilità stanziate per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1997, n. 266.
2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili,
affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede
all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata. Allo
stesso capitolo possono affluire eventuali risorse proprie del Comune ovvero
quelle assegnate da legge regionale o nazionale o da regolamento comunitario per
le attività di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano e
sociale.
3. I Comuni devono destinare una quota non inferiore al sessanta per cento delle
disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle
imprese di cui all'articolo 4. La quota parte delle risorse residue e' assegnata
agli interventi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3. Il Comune
per le attività di cui all'articolo 3 nonché del comma 2 dell'articolo 6 può
avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti con
procedure di scelta ad evidenza pubblica.
4. Le spese di cui all'articolo 2 sostenute dal Comune per l'elaborazione e la
gestione del programma sono poste a carico delle risorse assegnate agli
investimenti per l'attuazione dell'articolo 3 nel limite massimo del 3 per cento
delle risorse stesse. Le spese sostenute dal comune per le attività di
promozione e di pubblicizzazione dei bandi nonché le spese per l'istruttoria e
la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, per gli
interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono poste a carico delle risorse
assegnate alla concessione delle agevolazioni alle
imprese nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse.
5. Le disponibilità di cui al comma 3 relative all'espletamento delle azioni di
cui all'articolo 3 che non risultano essere state assegnate, nei tre esercizi
successivi all'anno in cui con decreto del Ministro delle attività produttive
sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a soggetti giuridici che
devono realizzare le opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero salvo
una proroga al predetto termine - fino al massimo di un anno - su motivata
istanza da parte del Comune.
6. Le disponibilità di cui al comma 3, relative alla concessione delle
agevolazioni alle imprese, che non risultano essere state assegnate nei due
esercizi successivi all'anno in cui, con decreto del Ministro delle attività
produttive, sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono restituite al
Ministero. Questi, su motivata istanza del Comune, può concedere una proroga al
predetto termine per un massimo di un anno.
7. Le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 7 non
impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si e'
prodotta la disponibilità delle somme stesse sono restituite al Ministero delle
attività produttive. La relativa contabilizzazione deve essere effettuata
nell'anno in cui si verifica il pagamento.
8. Il Ministero delle attività produttive provvede ad informare annualmente i
Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7 e su loro domanda
provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei
progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi nel biennio
precedente.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante
interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'abrogato il
decreto 1° giugno 1998, n. 255, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con ilMinistro per la
solidarietà sociale.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 2004
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre
2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.
4, foglio n. 356
Nota all'art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
intesa col Ministro per la solidarietà sociale 1° giugno 1998, n. 225, recante
regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali
in aree di degrado urbano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1998,
n. 161.