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Regione Emilia-Romagna. Legge regionale n. 1 del 16-01-2004
Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio ( dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sentenza n. 198 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale).
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 8 del 16 gennaio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE
LEGGE:
Art. 1
1. La Regione conferma il principio della
salvaguardia del territorio e dell'ambiente quale interesse preminente della
comunita' regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo
del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con
apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove norme in materia
di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, responsabilita' e sanzioni,
promuovendo l'aggiornamento della strumentazione pianificatoria, potenziando gli
apparati organizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del
territorio.
3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:
a)
tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico
ed architettonico;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi'
come definito dal sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, in
coerenza con le previsioni della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
c) pieno
riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell'esercizio delle funzioni di governo
del territorio, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di
vigilanza, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina
generale dell'edilizia);
d) generale non sanabilita' delle violazioni in
contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.
Art.
2
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista
dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione
dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, cosi' come
regolati dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici). Resta ferma la possibilita' della
presentazione delle domande di sanatoria da parte degli interessati, a tutela e
garanzia delle loro posizioni giuridiche.
Art. 3
1.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula
Finale: La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 gennaio
2004
VASCO ERRANI