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Regione Liguria
Legge Regionale n. 10 del 29-06-2004
Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)
(B.U.R. Liguria n. 6 del 14 luglio 2004)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente normativa disciplina il sistema dell’assegnazione e della
gestione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ed è rivolta
in particolare a:
a) soddisfare la domanda abitativa delle famiglie e dei soggetti meno abbienti,
nonché di particolari categorie sociali;
b) definire procedure efficienti in grado di evitare disagi a carico
dell’utenza;
c) razionalizzare la gestione del patrimonio di E.R.P. attraverso
l’unificazione dello stesso in capo alle Aziende Regionali Territoriali per
l’Edilizia (A.R.T.E.) garantendo il contenimento dei costi;
d) favorire il raccordo degli interventi abitativi con le politiche
sociali e sanitarie.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli
alloggi di E.R.P. A tal fine sono considerati d’E.R.P. gli alloggi:
a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità
sociali proprie dell'E.R.P.;
b) realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle
risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre
1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), nell’ambito dei piani di investimento.
2. Sono esclusi dall'ambito d’applicazione della presente legge gli
alloggi:
a) realizzati con contributi di edilizia agevolata o con finanziamenti di
edilizia sovvenzionata se destinati alla locazione di cui agli articoli 8 e 9
della legge 19 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale
pubblica);
b) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
c) di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o
recuperati a totale carico dello Stato o della Regione;
e) realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri
provvisori sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali
furono realizzati;
f) realizzati o acquistati dagli enti pubblici economici con fondi propri;
g) la cui costruzione, recupero e/o acquisto, pur essendo stata avviata con
l'impiego di fondi per l'edilizia sovvenzionata, sia risultata non idonea, per
sopravvenute motivazioni, alle finalità proprie di tale edilizia.
3. La disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi realizzati,
acquistati o recuperati da enti pubblici nell’ambito di programmi complessi è
definita dalla normativa gestionale prevista negli stessi anche in deroga alle
disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla realizzazione dei
programmi stessi.
4. Nell’ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente
interesse pubblico definiti dai Comuni, le deroghe di cui al comma 3 possono
avere ad oggetto anche i criteri previsti per la concessione di contributi di
edilizia agevolata.
5. L'ipotesi di cui alla lettera g) del comma 2, su richiesta dell'ente
attuatore, è autorizzata dalla Regione fermo restando la restituzione dei
finanziamenti pubblici utilizzati, maggiorati degli interessi legali da
destinare nel medesimo ambito territoriale comunale, con priorità per la stessa
circoscrizione, per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un
corrispondente numero di alloggi per soddisfare il fabbisogno che aveva indotto
la localizzazione del finanziamento.
6. Gli enti che con programmi di edilizia agevolata e convenzionata o, comunque,
finanziati contraendo mutui o con quota parte degli introiti derivanti dalla
vendita del patrimonio, realizzano alloggi destinati alla locazione, li
assegnano in base ad indirizzi e criteri definiti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 3
(Competenze)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la programmazione delle risorse finanziarie finalizzate a sostenere le fasce
sociali più deboli dell'utenza;
b) l’approvazione dei requisiti e dei criteri per l’assegnazione e la gestione
del patrimonio d’E.R.P volti a garantire su tutto il territorio regionale un
omogeneo livello di tutela;
c) l’individuazione degli ambiti ottimali di utenza;
d) l’emanazione di direttive ed indirizzi relativi all’assegnazione, alla
gestione e cessioni del patrimonio pubblico;
e) l’approvazione dei programmi di cessione del patrimonio pubblico.
2. Sono di competenza dei Comuni:
a) l’assegnazione degli alloggi di E.R.P;
b) gli interventi di sostegno economico e sociale della relativa utenza.
3. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti connessi
all’alienazione del proprio patrimonio, i Comuni possono, previa convenzione,
avvalersi delle A.R.T.E. territorialmente competenti.
4. I Comuni disciplinano con appositi regolamenti, sulla base delle disposizioni
della presente legge e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione e
di gestione, ivi compresi gli atti convenzionali di locazione, del patrimonio
pubblico.
5. Alle A.R.T.E. compete la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo
parametri di efficienza ed economicità che consentano di destinare adeguate
risorse finanziarie agli interventi di manutenzione.
TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI D’E.R.P.
ARTICOLO 4
(Bandi di concorso)
1. I Comuni effettuano annualmente il monitoraggio dell’offerta abitativa
pubblica ed in base alle risultanze dello stesso emanano, nel mese di settembre,
un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi d’E.R.P., ovvero
aggiornano le graduatorie già esistenti tramite la Commissione di cui
all’articolo 7.
2. I residenti nei Comuni che non hanno emanato il bando di cui al comma 1, per
il tramite del Comune di residenza, possono presentare domanda per i bandi
emanati dagli altri Comuni del bacino di utenza.
3. Il Comune che ha emanato il bando individua idonee forme di pubblicità dello
stesso, estese anche ai restanti Comuni dell’ambito territoriale individuato ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c).
4. L’aggiornamento delle graduatorie avviene mediante:
a) l’inserimento di nuove domande;
b) la variazione o la conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a
riferimento per l’inserimento nella precedente graduatoria;
c) le modifiche d’ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei
richiedenti.
5. La graduatoria, formulata in base ai commi precedenti, ha validità a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo
pretorio. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della
graduatoria vigente.
ARTICOLO 5
(Principi per l’assegnazione degli alloggi)
1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli
alloggi di E.R.P. sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di
stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza o attività lavorativa nel Comune tenendo conto della decorrenza
della stessa nell'ambito del territorio regionale;
c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non
imputabili al soggetto richiedente;
e) limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109
(definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59,
comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449);
f) ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all'articolo 3,
comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali.
2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non
conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal
Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223
(approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente),
individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.
3. La situazione economica per l’accesso e per la permanenza, nonché le modalità
di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b).
ARTICOLO 6
(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria)
1. Ogni Comune provvede all’istruttoria delle domande pervenute ed alla
formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da
ciascun concorrente.
2. Gli interessati possono presentare opposizione ed il Comune provvede sulla
base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso.
3. Conclusa la fase dell’esame delle opposizioni, il Comune approva la
graduatoria definitiva. In caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari
punteggio si da priorità ai residenti nel Comune ove è effettuato l'intervento.
In assenza di residenti nel Comune, si effettua il sorteggio fra i concorrenti
aventi pari punteggio.
ARTICOLO 7
(Supporto alle attività di competenza comunale)
1. I Comuni si avvalgono di un organo tecnico collegiale quale supporto nelle
operazioni ed attività di competenza con riferimento a:
a) predisposizione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di
E.R.P. di cui all’articolo 4;
b) verifica della rispondenza della procedura amministrativa di assegnazione
alla vigente normativa nonché agli indirizzi ed alle direttive di cui
all’articolo 3 comma 1 lettera d);
c) esame delle opposizioni alla graduatoria provvisoria di cui al comma 2
dell’articolo 6;
d) formulazione della graduatoria unificata nei casi di cui ai commi 1 e 4
dell’articolo 8;
e) espressione di pareri concernenti le questioni relative al procedimento di
assegnazione, nonché quelle connesse all’emanazione del bando di concorso.
2. L’organo di cui al comma 1, denominato Commissione Regionale per l’Edilizia
Residenziale (C.R.E.R.), è nominato dalla Regione per ciascun ambito
territoriale provinciale, fatta salva per la Provincia di Genova la costituzione
di due Commissioni. La composizione di tale organo è la seguente:
a) un rappresentante regionale, in qualità di Presidente;
b) due rappresentanti comunali, designati dall’A.N.C.I. nell’ambito dei Comuni
facenti parte della provincia interessata, di cui uno in rappresentanza dei
Comuni con popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti ed uno in
rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a tale limite;
c) due rappresentanti delle Associazioni dell’utenza maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
d) un rappresentante dell’A.R.T.E. territorialmente competente.
3. Non possono essere nominati nella Commissione di cui al presente articolo
coloro che ricoprono incarichi di natura istituzionale o comunque che fanno
parte degli organi degli enti locali ricompresi nell’ambito territoriale in cui
si svolge l’attività della Commissione stessa.
4. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro un mese dalla
richiesta. La C.R.E.R. può essere nominata ed insediata nel caso in cui i
componenti designati siano almeno in numero di tre, fra i quali colui che svolge
le funzioni di Presidente, fatte salve le successive integrazioni. Le decisioni
sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
5. La C.R.E.R. dura in carica quattro anni che decorrono dalla data di nomina ed
i componenti possono essere riconfermati. La sede della C.R.E.R. è istituita
presso l’A.R.T.E. competente per territorio. A tali aziende spetta
l’organizzazione e lo svolgimento dei compiti di segreteria della C.R.E.R..
6. Ai componenti della C.R.E.R. è corrisposto per ogni giornata di seduta, un
gettone di presenza nonché il rimborso delle spese. Tali oneri sono posti a
carico degli enti proprietari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L’entità del gettone da corrispondere ai membri della C.R.E.R. è fissata nella
misura di cui alla Tabella «B» della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova
disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati
operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28
(disciplina degli Enti strumentali della Regione)) e alla legge regionale 5
aprile 1995 n. 20 (norme per l’attuazione del programmi di investimento in
sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare tecnologico). La
partecipazione di dipendenti regionali alla C.R.E.R. avviene in qualità di
esperto.
7. La Regione provvede, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 3 comma
1 lettera d), alla definizione dei criteri di funzionamento della C.R.E.R..
ARTICOLO 8
(Assegnazione di alloggi in locazione)
1. Per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione il Comune sede
dell’intervento, fatta salva la riserva del 60 per cento per i propri residenti
da almeno due anni con cittadinanza italiana, provvede a formulare una
graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento
della comunicazione dell’assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni
dell’ambito territoriale.
2. Gli alloggi recuperati sono assegnati:
a) prioritariamente ai precedenti occupanti previo accertamento nei riguardi
degli stessi da parte del Comune dell'esistenza dei requisiti per
l’assegnazione, assumendosi come limite riferito alla situazione economica
quello previsto per la permanenza nella assegnazione;
b) mediante concorso riservato ai soggetti di cui al capoverso precedente,
qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia
inferiore a quello degli alloggi preesistenti;
c) mediante utilizzo della graduatoria comunale esistente, per gli alloggi non
precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnati, fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29
(misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei
centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli
edilizi).
3. Gli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove
costruzioni e di recupero sono assegnati dal Comune mediante l’utilizzo della
propria graduatoria esistente al momento in cui si verifica l’assegnabilità.
4. Nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all’assegnazione di
tutti o parte degli alloggi recuperati o disponibili, si procede a formulare una
graduatoria unificata con le modalità di cui al comma 1.
5. Gli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di
particolari categorie sociali sono assegnati mediante l’individuazione, nella
graduatoria esistente, degli aventi titolo, ovvero, in subordine, mediante la
predisposizione d’apposito bando.
6. I Comuni individuano ulteriori criteri per l'assegnazione di alloggi
costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza
età e dei portatori di handicap.
ARTICOLO 9
(Casi particolari d’assegnazioni)
1. In presenza di situazioni di emergenza abitativa il Comune può procedere,
anche in deroga al possesso dei requisiti per l’assegnazione, a sistemazioni
provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non possono
eccedere la durata di due anni. In presenza di tale circostanza l’ente gestore
provvede a stipulare con l’avente titolo una specifica convenzione di durata
pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria.
Il canone di locazione è stabilito dal Comune d’intesa con l’ente gestore.
2. I Comuni possono riservare agli appartenenti alle Forze dell’ordine una quota
non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel
territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l’assegnazione
ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino
di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al
presente comma.
3. Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell’ordine
non comporta la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio a suo favore.
ARTICOLO 10
(Assegnazione ai profughi)
1. L'assegnazione degli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui alla legge
4 marzo 1952 n. 137 (assistenza a favore dei profughi) è disciplinata dalla
vigente legislazione nazionale speciale di riferimento.
TITOLO III
GESTIONE DEL PATRIMONIO
ARTICOLO 11
(Atto convenzionale di locazione)
1. Il Comune provvede alla stipulazione dell’atto convenzionale di locazione con
l’assegnatario.
2. A seguito della richiesta dell’assegnatario, è ammessa la cointestazione
dell’atto convenzionale di locazione ad un altro componente maggiorenne facente
parte del nucleo familiare così come definito ai sensi dell’articolo 5.
3. La mancata sottoscrizione dell’atto convenzionale di locazione nei tempi
stabiliti dal Comune, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare
da parte dell’interessato, determina l’automatica decadenza dall’assegnazione e
comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta
la validità della graduatoria.
4. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro trenta
giorni, ovvero sessanta giorni in caso di lavoratore emigrato all’estero, dalla
stipula dell’atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi da
parte dell’ente gestore. L’inosservanza del termine comporta l’automatica
decadenza dall’assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da
documentare da parte dell’interessato.
5. A tal fine l’ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione entro i
termini.
6. Per ogni atto convenzionale di locazione stipulato, il Comune è tenuto a
comunicare all'A.R.T.E., incaricata della formazione ed aggiornamento
dell'anagrafe dell'utenza, i dati degli assegnatari e di tutti i componenti il
loro nucleo familiare.
ARTICOLO 12
(Ampliamenti e subentri)
1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:
a) il coniuge o il convivente di fatto;
b) i figli nati o adottati;
c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’ampliamento avviene previa verifica della
sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di
assegnazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i soggetti facenti parte del nucleo
familiare al momento dell’assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario,
subentrano nella assegnazione purché la convivenza risulti dimostrata
anagraficamente al verificarsi di tale evento.
4. E’ consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento permanente
del nucleo familiare dell’assegnatario, nei confronti di tutti i soggetti
rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico
approvato con d.P.R. 223/1989.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti di cui al comma 4 non
possono subentrare nell’assegnazione.
6. L’ente gestore può consentire l'ospitalità temporanea che non può in nessun
caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione. A tal fine lo stesso
ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell’utenza.
7. Al momento della voltura dell'atto convenzionale il Comune verifica che non
sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare
condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di
separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
dello stesso, si provvede all’eventuale voltura dell’atto convenzionale di
locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice.
8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro
caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.
ARTICOLO 13
(Gestione del patrimonio di E.R.P.)
1. Le A.R.T.E., in qualità di enti gestori, contabilizzano e riscuotono i canoni
convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così
come definiti dalla presente legge.
2. I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui all’articolo 2
stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i compiti di amministrazione
e manutenzione degli alloggi. La convenzione può riguardare anche la gestione
delle unità immobiliari che non rientrano nel regime dell’edilizia residenziale
pubblica.
3. E' fatto obbligo alle A.R.T.E. di aggiornare permanentemente l'elenco del
patrimonio di E.R.P. da tenere a disposizione del pubblico.
4. La Regione al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica approva la convenzione- tipo sentite le associazioni
dell’utenza più rappresentative a livello regionale.
5. I Comuni nel caso in cui l’assegnatario o un componente del suo nucleo
familiare abbisogni di assistenza sanitaria o sociale predispongono, d’intesa
con l’ente gestore, interventi di sostegno per attenuare le eventuali situazioni
di disagio.
ARTICOLO 14
(Gestione dei servizi accessori)
1. L'atto convenzionale di locazione prevede l'autogestione dei servizi
accessori e degli spazi comuni ovvero la gestione da parte delle A.R.T.E., in
conformità alle decisioni dell’assemblea degli assegnatari.
2. L’ente gestore promuove il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e favorisce l'autogestione, da
parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della
manutenzione ordinaria, fornendo alle autogestioni stesse l’assistenza tecnica,
amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e relativo
funzionamento.
3. Nel caso in cui la gestione dei servizi accessori sia svolta dall’ente
gestore la quota costituita dalle spese direttamente attribuibili ai servizi
accessori è incrementata dei costi sostenuti dall’ente gestore per lo
svolgimento della relativa attività.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l’ente gestore approva apposito regolamento
concernente il funzionamento delle gestioni dei servizi accessori, sentite le
organizzazioni dell’utenza.
5. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a
tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale
di locazione; in tal caso si applica la procedura prevista all’articolo 16.
6. E' facoltà dell’ente gestore continuare o assumere l'amministrazione degli
stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della
costituzione del condominio, nel caso in cui l’ente gestore non assuma
l’amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con
patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo ente le quote per
le spese generali di amministrazione e di manutenzione fatta eccezione per le
spese afferenti al servizio di rendicontazione e riscossione delle rate di
riscatto.
7. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno il diritto di voto nelle assemblee condominiali in luogo
dell'ente gestore per le deliberazioni relative: a) alla gestione ed alle spese
dei servizi a rimborso; b) alla gestione ed alle spese riguardanti il
riscaldamento.
8. Le assemblee condominiali sono convocate dall'ente gestore o da chi ne assume
l'amministrazione.
ARTICOLO 15
(Mobilità dell'utenza)
1. Gli enti gestori, sentite le organizzazioni sindacali dell’utenza
maggiormente rappresentative a livello provinciale, d'intesa con gli enti
proprietari, possono predisporre programmi di mobilità dell'utenza attraverso il
cambio di alloggi, al fine di eliminare le condizioni di sotto utilizzazione o
di affollamento degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale
od economico, favorire l'attuazione di programmi di cessione autorizzati ai
sensi della vigente normativa, nonché di programmi complessi.
2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere l’attivazione di forme di
partecipazione e di informazione dell'utenza.
3. I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli interessati i
quali possono presentare opposizione secondo le modalità stabilite ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b).
4. L'atto dell'ente gestore che dispone, in forza dei programmi di mobilità
definitivamente approvati, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo
e sulla base di esso l'ente gestore promuove presso il Comune la voltura
dell'atto convenzionale di locazione.
5. Gli enti gestori possono comunque autorizzare cambi degli alloggi consensuali
ovvero cambi singoli per meglio soddisfare le esigenze indicate nel presente
articolo, promuovendo presso il Comune la voltura dell'atto convenzionale di
locazione.
6. Gli enti gestori, nell'adottare le misure per la mobilità degli assegnatari
che non richiedono la cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita,
possono prevedere forme d’incentivazione al trasferimento.
7. Il procedimento di mobilità nei confronti degli assegnatari portatori di
handicap, ultrasessantenni, in mobilità, disoccupati o cassintegrati può essere
avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti.
ARTICOLO 16
(Cause di annullamento e decadenza)
1. Il Comune dispone l'annullamento dell'assegnazione nei seguenti casi:
a) contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;
b) ottenimento dell’assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o
documentazioni risultate false.
2. Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi
previsti espressamente dalla presente legge, qualora il nucleo assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione, salvo quanto indicato
nella lettera e);
e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare
superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. Ai
soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza
del rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore a sei anni
da quello in cui si verifica il superamento del limite, non vengono considerati
i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare
dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi;
f) sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità, salvo quanto disposto
dall'articolo 19, comma 5;
g) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai
locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o
spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti
comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;
h) adotti comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente
le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate
concernenti l'uso degli alloggi;
i) mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla
sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità
ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato;
j) si sia reso ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di
informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo
familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
k) ulteriori condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 4.
3. I provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano
l’inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo
esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio
libero e vuoto da persone e cose.
4. Scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del Comune
entro tre mesi, salvo diversa intesa con l’ente gestore.
5. Qualora il Comune non rispetti il termine previsto per l’esecuzione del
provvedimento per gli alloggi non di sua proprietà, ogni eventuale insolvenza
maturata successivamente dall’assegnatario è a carico del Comune stesso.
6. A decorrere dalla data della pronuncia di annullamento o decadenza
dall’assegnazione e sino alla scadenza del termine di cui al comma 4, l’ente
gestore continua ad applicare il canone in essere nel periodo di legittima
occupazione dell’alloggio. Successivamente alla scadenza di tale termine si
applica un canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero
mercato per gli immobili, aventi analoghe caratteristiche, ubicati nella
medesima zona.
7. Le spese documentabili conseguenti all’emanazione ed all’esecuzione dei
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dall'ente proprietario che
potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.
ARTICOLO 17
(Occupazione illegale degli alloggi)
1. L'ente gestore o il Comune, qualora accerti l'occupazione senza titolo di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, attiva le procedure stabilite ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge per il rilascio
dell’alloggio.
2. Il provvedimento emanato dal Comune a seguito di quanto previsto dal comma 1,
costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l’alloggio e
stabilisce un termine per il suo rilascio. Si applica quanto previsto
dall’articolo 16, commi 4, 5, 6 e 7.
3. L’occupazione senza titolo di alloggi da assegnare, conseguita con atti o
comportamenti penalmente rilevanti, concretizza la fattispecie di occupazione
abusiva. In tal caso, il Comune oltre a quanto indicato ai precedenti commi,
persegue gli occupanti ai sensi dell’articolo 633 del codice penale.
ARTICOLO 18
(Risoluzione del contratto)
1. I Comuni possono prevedere negli atti convenzionali di locazione specifiche
condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell’articolo 16, la cui
violazione comporti l’immediata risoluzione dell’atto medesimo.
ARTICOLO 19
(Morosità)
1. Il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori, dovuti
per tre mensilità, anche non continuative, determina la messa in mora da parte
dell’ente gestore, il quale ingiunge la liquidazione di una somma, pari agli
importi non riscossi, comprensiva degli interessi legali e delle spese e
provvede alla riscossione coattiva.
2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone o dei servizi
accessori può essere sanata entro il termine stabilito dall’ente gestore
decorrente dalla messa in mora.
3. L'ente gestore può concedere dilazioni nel recupero della morosità a
richiesta dell'assegnatario con applicazione degli interessi legali sull’importo
determinato ai sensi del comma 1 a seguito di idonee garanzie.
4. La mancata corresponsione di quanto stabilito al comma 1, anche con le
modalità previste dai commi 2 e 3, determina l’avvio della procedura di
decadenza di cui all’articolo 16.
5. Il termine di cui al comma 1, è fissato in dodici mesi nel caso di mancato
pagamento delle competenze dovute, per situazioni di disoccupazione sopravvenuta
o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare,
debitamente accertate dall’ente gestore.
6. Qualora l'assegnatario moroso versi quanto dovuto, anche con dilazioni, il
procedimento di decadenza è sospeso e successivamente revocato ad avvenuta
regolarizzazione della posizione debitoria.
7. E’ del pari sospeso qualora il Comune, constatata la grave situazione
personale o familiare dell’assegnatario, si accolli il pagamento di quanto
dovuto dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e della quota dei
servizi accessori.
ARTICOLO 20
(Interventi di sostegno economico all'utenza)
1. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
istituiscono, secondo le modalità fissate dalla Regione, un fondo di sostegno
economico all'utenza da utilizzarsi per il pagamento di parte del canone di
locazione e per il rimborso dei servizi accessori.
2. Al finanziamento di detto fondo concorrono la Regione, gli enti locali e gli
enti gestori. La Regione concorre nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli
enti locali e gli enti gestori possono destinare a tale scopo anche una quota
dei canoni percepiti per la locazione di immobili per uso diverso da quello di
abitazione.
3. I contributi sono destinati agli assegnatari che non siano in grado di
sostenere gli oneri di cui al comma 1, a condizione che l'alloggio occupato non
superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non
abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.
4. Gli enti gestori destinano una parte delle disponibilità annuali del fondo
per il superamento delle situazioni di morosità pregressa, al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di
bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di
accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del
canone e dei servizi a rimborso.
5. Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni
riconosciute per la gestione dei fondi speciali iscritte, ai sensi della legge
regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali
della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di
organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), in un apposito
elenco tenuto presso la Regione, a condizione che i relativi atti costitutivi o
i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo.
6. Le Fondazioni e le Associazioni destinatarie della quota di fondo di cui al
comma 5 prestano garanzie alle banche in favore dei soggetti di cui al comma 4
ovvero erogano direttamente i finanziamenti a tali soggetti.
7. La Regione provvede annualmente al riparto di tale fondo a favore delle
A.R.T.E e ne disciplina le modalità di utilizzo.
TITOLO IV
CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO 21
(Programmi di cessione)
1. Gli enti proprietari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
d’intesa con gli enti gestori e con le organizzazioni sindacali degli inquilini
maggiormente rappresentative a livello provinciale, previa individuazione di
quegli immobili che, a causa della localizzazione in zone disagiate e prive di
servizi e dello stato di degrado sia del caseggiato che dell’unità immobiliare,
costituiscono situazioni di elevato e comprovato disagio sociale ed ambientale,
predispongono piani di cessione del patrimonio e di investimento degli introiti
finalizzati:
a) a favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo;
b) allo sviluppo ed alla razionalizzazione del settore anche mediante la
riqualificazione del patrimonio, ovvero la configurazione di operazioni di
investimento i cui proventi sono da ridestinare all’E.R.P;
c) al sostegno, secondo le vigenti disposizioni, dei locatari di abitazioni di
proprietà privata allo scopo di contenere la domanda di alloggi pubblici;
d) a soddisfare la domanda di assegnazione in locazione agli aventi diritto.
2. Qualora l’intesa di cui al comma 1 non si raggiunga nel termine di 30 giorni
dalla richiesta, l’ente proprietario provvede comunque a trasmettere il relativo
piano di vendita alla Regione per gli adempimenti di competenza.
ARTICOLO 22
(Programmi di investimento)
1. La Regione definisce gli indirizzi ed i criteri per la redazione dei piani di
cessione e di investimento.
2. La Regione può definire annualmente una quota non inferiore al 20 per cento
degli introiti destinati all'investimento da riprogrammare direttamente per le
finalità di cui all'articolo 21.
3. Gli interventi inclusi nei piani di investimento con esclusione della quota
di cui al comma 2 devono descrivere analiticamente, individuandoli sul
territorio, gli immobili o le opere da realizzare, recuperare o acquistare,
indicando per ciascuno di essi il costo preventivato, la stima dei tempi di
attuazione o di acquisto.
ARTICOLO 23
(Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all'acquisto)
1. Possono presentare domanda per l'acquisto gli assegnatari in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere in uso a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale
pubblica da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni è
possibile cumulare il periodo trascorso dall'assegnatario in altri alloggi di
edilizia residenziale pubblica. E' considerato utile per l'assegnatario anche il
periodo trascorso come componente della famiglia di altro assegnatario solo se
sia subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione;
b) essere familiari conviventi con l'assegnatario. In tali casi è comunque
garantito il diritto di abitazione dell'assegnatario;
c) non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
2. Gli assegnatari che non intendano avvalersi della facoltà di cui al presente
articolo rimangono titolari dell'alloggio, fatti salvi i casi in cui dichiarino
la disponibilità alla mobilità consensuale.
3. Al fine dell'esercizio da parte degli assegnatari delle facoltà di cui al
presente articolo gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità e
disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.
ARTICOLO 24
(Prezzo e modalità di vendita)
1. Il prezzo degli alloggi fa riferimento al valore catastale con la diminuzione
di un punto percentuale, fino al massimo del 15 per cento, per ogni anno di
assegnazione, da calcolarsi al netto dei costi di cui all’articolo 1 comma 10
bis della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. Il valore catastale di cui al comma 1 è determinato tenendo conto degli
aggiornamenti avvenuti a fini fiscali, ivi compreso quanto disposto
dall’articolo 2 comma 63 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria
2004).
3. Il valore di cui al comma 2, in mancanza di specifici ulteriori adeguamenti
disposti dalla normativa fiscale, viene aggiornato annualmente a decorrere dal
2005 sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno
dell’anno precedente.
4. Limitatamente agli immobili di cui all’articolo 21 comma 1, il valore
catastale degli stessi può essere ridotto dagli enti proprietari di una quota
percentuale fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla valutazione
delle caratteristiche indicate nel suddetto comma 1.
5. Il prezzo degli alloggi facenti parte degli immobili di cui all’articolo 21
comma 1 è costituito dal valore determinato ai sensi del comma precedente con la
diminuzione di un punto percentuale per ogni anno di assegnazione, fino ad un
massimo del 15 per cento.
6. Gli alloggi non assegnati inclusi nei piani di vendita e ricompresi in
edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è minoritaria, sono venduti
mediante asta pubblica, assumendo come prezzo base il valore di cui al comma 2.
Al di fuori del caso precedente, gli alloggi che si rendono annualmente
disponibili possono essere venduti in misura non superiore al 50 per cento del
loro ammontare complessivo.
7. La vendita all’asta pubblica è riservata a nuclei familiari non proprietari
di altri alloggi ed aventi i requisiti previsti per l’accesso ai contributi
dell’edilizia agevolata.
8. Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti
modalità:
a) pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo
di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di
cessione con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di cinque
anni ad un interesse pari al tasso legale previa iscrizione ipotecaria a
garanzia della parte del prezzo dilazionata.
ARTICOLO 25
(Limiti per la vendita degli alloggi acquistati)
1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere
alienati anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso per
un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto
e, comunque, fino a quando non ne sia pagato interamente il prezzo.
2. Per sopravvenuti gravi motivi l'ente che ha venduto l'alloggio può
autorizzarne la cessione prima del periodo di cui al comma 1. In tal caso
l'alloggio può essere venduto solo ad enti pubblici od a soggetti aventi i
requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata al prezzo di cessione
rivalutato.
3. In caso di consentita vendita le A.R.T.E. hanno diritto di prelazione. Tale
diritto si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto versi all’ente
cedente un importo pari al 20 per cento del valore catastale calcolato sulla
base dell’articolo 24, ridotto al 10 per cento a decorrere dal quindicesimo anno
successivo a quello di vendita.
4. Nei contratti di compravendita devono essere esplicitamente inserite le
clausole di cui ai precedenti commi.
ARTICOLO 26
(Approvazione dei programmi)
1. I programmi di cui al presente titolo che possono riguardare anche le unità
immobiliari ad uso non abitativo facenti parte dei fabbricati inseriti nel piano
di vendita, sono approvati dalla Regione, su proposta degli enti proprietari, i
quali possono agire anche in forma associata con riferimento al medesimo ambito
di appartenenza, ovvero avuto comunque riguardo alla contiguità territoriale.
2. L'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo, fermo restando il
diritto di prelazione per l'eventuale conduttore, avviene sulla base dei prezzi
di mercato e, per quelle non locate, tramite asta pubblica. In questi casi non
trova applicazione l’articolo 25.
3. L’Ente proponente, entro sei mesi dalla conclusione dei programmi di cui al
presente titolo, trasmette alla Regione la rendicontazione concernente gli
alloggi venduti e le risorse introitate.
4. Nel caso in cui l’articolazione del piano abbia valenza pluriennale, la
cessione degli alloggi per gli anni successivi al primo è condizionata alla
dimostrazione fornita dall'ente proponente, di aver reinvestito gli introiti
secondo il piano di investimento approvato.
5. Per ogni atto di compravendita stipulato, il soggetto alienante è tenuto a
comunicare tempestivamente all'A.R.T.E. territorialmente competente, ai sensi
dell’articolo 11, i dati relativi all’aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, i proventi delle
alienazioni di cui al presente titolo rimangono nella disponibilità degli enti
proprietari.
TITOLO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9
(NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E
RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI
PUBBLICI)
ARTICOLO 27
(Modificazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo
ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino
delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)
sostituito dal seguente:«2. Le Aziende sono enti pubblici di natura economica,
strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale, patrimoniale e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di
ogni provincia.».
ARTICOLO 28
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 sono abrogate le parole da
"in relazione" a "normativa".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 è abrogato.
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 è così
sostituita: «b) partecipano, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a
consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo
esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali;".
4. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 è abrogata.
5. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 è così sostituito: «5. Fatto
salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, qualora le forme associative
di cui alla lettera b), del comma 4 presentino, per un esercizio, rendiconti di
gestione in perdita, la Giunta regionale, valutata la natura e l’entità del
risultato negativo, richiede all’Amministratore Unico una relazione nella quale
siano specificate le cause che hanno determinato tale risultato con
l’indicazione dei provvedimenti adottati per il suo contenimento o per
ricondurre in equilibrio la gestione.».
ARTICOLO 29
(Modifiche agli articoli 21 e 23 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9)
1. L’articolo 21 della l.r. 9/1998 è così sostituito: «Articolo 21 (Centro di
Valutazione Territoriale)
1. Al fine di dare attuazione al programma comunitario
Interreg III B - MEDOCC, progetto centri di valutazione territoriali, è
istituito il Centro di Valutazione Territoriale, di seguito definito CVT, presso
la Struttura competente in Edilizia, quale strumento tecnico gestionale della
Regione per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che operano nel
settore e, in particolare, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) elaborazione ed applicazione, a supporto della programmazione regionale, di
valutazioni di fattibilità dei programmi di riqualificazione urbana (aspetti
economico - estimativi, aspetti architettonico - urbanistici e loro reciproche
interrelazioni);
b) recepimento ed accompagnamento di progetti locali ed integrazioni fra
progetti;
c) elaborazione di procedure e metodologie di gestione dei conflitti;
d) sperimentazione di azioni pilota dei processi di programmazione e valutazione
degli interventi.
2. La Regione favorisce l’articolazione del CVT anche a
livello locale mediante la formazione di centri locali, integra le attività del
CVT con i sistemi informativi territoriali regionali e coinvolge nell’attività
del CVT gli altri soggetti già operanti sulle tematiche dell’edilizia.
3. Per l’attività del CVT, la Regione può avvalersi anche di
soggetti esterni pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che,
in sede locale, hanno partecipato allo sviluppo del progetto comunitario di cui
al comma 1.».
2. L’articolo 23 della l.r. 9/1998 è abrogato.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 30
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002
n. 15, di quota pari a euro 500.000,00 in termini di competenza della U.P.B.
18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno finanziario 2003 e conseguenti variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004; aumento di euro
500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 7.105
«Edilizia residenziale a favore di privati».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
ARTICOLO 31
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l’edilizia residenziale
pubblica);
b) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
ARTICOLO 32
(Soppressione della gestione speciale di cui all’articolo 10 del d.P.R.
1036/1972)
1. La gestione speciale di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 (norme per la riorganizzazione delle
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia
residenziale pubblica) è soppressa e le relative somme rimangono nella
disponibilità delle A.R.T.E..
2. La Regione definisce i criteri e gli indirizzi di contabilizzazione e di
utilizzo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico.
3. Le A.R.T.E. predispongono i piani di utilizzo delle somme attualmente
contabilizzate nella gestione speciale e di quelle derivanti dalla gestione del
patrimonio pubblico secondo i criteri di cui al comma 2. Tali piani sono
sottoposti alla funzione di controllo della Giunta regionale concernente gli
atti ricompresi nell’articolo 12 comma 1 lettera e) della l. r. 9/1998.
ARTICOLO 33
(Norme transitorie)
1. La Regione approva entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge:
a) i requisiti e i criteri per l’assegnazione degli alloggi anche finalizzati
alla omogeneità dei successivi regolamenti comunali;
b) la convenzione - tipo di cui all'articolo 13, comma 4.
2. Entro tre mesi dall’adempimento di cui al comma 1, lettera a), i Comuni
emanano i regolamenti per l’assegnazione degli alloggi. Sino alla definizione
delle graduatorie conseguenti ai nuovi bandi, si procede alle assegnazioni sulla
base delle graduatorie in essere non esaurite.
3. Le commissioni assegnazione alloggi operanti alla data di entrata in vigore
della presente normativa portano a termine le graduatorie conseguenti ai bandi
per i quali sono state nominate.
4. Entro sei mesi dall’adempimento di cui al comma 1, lettera b), i Comuni sono
tenuti a stipulare la convenzione di cui all'articolo 13 al fine del passaggio
in gestione alle A.R.T.E. del patrimonio. Sono fatti salvi gli effetti delle
convenzioni aventi il medesimo oggetto, già approvate ai sensi della precedente
normativa.
5. I piani di vendita approvati ai sensi della l. 560/1993 cessano di avere
efficacia trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di vendita avviate dagli
enti proprietari, in attuazione dell’ultimo piano di investimento approvato alla
data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle quali, entro
il suddetto termine di tre mesi, sia intervenuta l’accettazione ed il
conseguente rispetto, da parte dell’assegnatario, delle condizioni e dei termini
di acquisto comunicati dall’ente.
6. Sino all’effettiva emanazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1,
lettera d), il requisito per conseguire l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.,
concernente i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili, fa
riferimento alle seguenti condizioni:
a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale
regionale, secondo caratteristiche stabilite dalla Regione;
b) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera a) su uno o più beni
immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore di
riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, non
sia superiore a quello corrispondente ad un alloggio adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare previsto in assegnazione. Nel caso di più alloggi
adeguati alle esigenze del nucleo familiare, tra quelli messi a concorso, si
prende a riferimento il valore più alto.
7. I Comuni possono prevedere la regolarizzazione dei rapporti locativi in via
definitiva per gli occupanti degli alloggi requisiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. La regolarizzazione è comunque subordinata alla verifica
dell’insussistenza di insolvenze riferite a qualunque titolo alla conduzione
dell’alloggio requisito.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 relative ai limiti
temporali di cittadinanza italiana, trovano applicazione decorsi cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 34
(Norme di prima applicazione)
1. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge i Comuni possono
autorizzare l’ampliamento del nucleo familiare nei confronti dei discendenti
dello stesso, qualora sia comprovata, anche mediante verifiche presso
l’alloggio, la convivenza con finalità di assistenza.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 29 giugno
2004
IL PRESIDENTE
(Sandro Biasotti)