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Regione Liguria
Legge Regionale n. 12 del 29-06-2004
Modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 1982 n.22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per le case popolari)
(B.U.R. LIiguria n. 7 del 25 agosto 2004)
Il Consiglio regionale ha approvato
il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 25)
1. L’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la
scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) e
successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia
agevolata)
1. Sono beneficiari di edilizia agevolata:
a) i privati che acquistano, costruiscono o recuperano la propria
abitazione con contributi di edilizia agevolata;
b) gli acquirenti, gli assegnatari anche in godimento, i conduttori in locazione
degli alloggi realizzati, acquistati o
recuperati con contributi di edilizia agevolata da:
1) imprese di costruzione o loro consorzi, enti, società e soggetti
privati;
2) cooperative di abitazione o loro consorzi;
3) Comuni e A.R.T.E..
2. La Giunta regionale definisce i requisiti ed i criteri per accedere ai
benefici dell’edilizia agevolata tenuto conto del reddito familiare
complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con un
maggior numero di figli e la presenza di persone portatrici di handicap.
3. I requisiti di cui al comma 2 comunque prevedono:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di altra condizione ad essa
equiparata dalla legislazione vigente ai fini dell’accesso agli alloggi di
edilizia agevolata;
b) il possesso della residenza anagrafica o dell’attività lavorativa,
esclusiva o principale, in un Comune appartenente all’ambito territoriale
regionale;
c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
d) l’assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
e) i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche i requisiti che
devono essere posseduti dal nucleo familiare dell’assegnatario, dell’acquirente,
del privato proprietario dell’immobile oggetto di recupero, nonché del
conduttore in locazione o dell’assegnatario in godimento.
5. Per nucleo familiare s’intende quello costituito dai coniugi anche non
conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza
omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il
regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente) individua come famiglia, coabitanti con il
richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione
del bando.
6. Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia agevolata
devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo
proprietario, assegnatario in godimento o conduttore secondo quanto
previsto nei criteri di cui al comma 2.
7. Possono accedere ai benefici dell’edilizia agevolata i privati
proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso
organismo edilizio, i quali sono obbligati, entro due anni dalla data di
ultimazione dei lavori certificata dal direttore dei lavori e
vistata dagli uffici tecnici comunali, a cedere o a locare gli alloggi
recuperati a soggetti che possiedano i requisiti di cui al presente
articolo da iscrivere nell’anagrafe di edilizia di cui alla legge
regionale 30 marzo 1993 n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe
dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale), pena la revoca del
contributo.
8. Si deroga ai requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione dei
requisiti inerenti l’assenza di precedenti contributi, per i privati proprietari
di immobili oggetto di interventi di recupero primario o sulle parti
comuni degli edifici da realizzarsi nell’ambito di programmi di edilizia
residenziale pubblica previsti dalla vigente normativa.”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 26)
1. L’articolo 26 della l.r. 22/1982 è sostituito dal seguente:
“Articolo 26
(Controllo del possesso dei requisiti soggettivi)
1. Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti di cui
al comma 1 dell’articolo 25, è effettuato dal Comune competente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1999
n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi
della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere
pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).
2. I requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 25, ad eccezione di quelli
di cui alla lettera c), devono essere posseduti rispettivamente alla data
di:
a) registrazione del contratto preliminare di compravendita per gli
acquirenti da imprese o loro consorzi e da privati proprietari di più
abitazioni inserite nello stesso organismo edilizio costruite o recuperate
con un finanziamento agevolato;
b) assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione
della cooperativa per i rispettivi soci o da parte dell’Amministratore
Unico delle A.R.T.E. mediante proprio decreto per gli acquirenti
dell’ente;
c) registrazione del contratto di locazione per i conduttori di alloggi
realizzati o recuperati da cooperative e loro consorzi, imprese e loro
consorzi, soggetti privati, enti e società;
d) presentazione delle domande di ammissione al finanziamento previsto dal
bando di concorso per i privati che acquistano e/o recuperano ovvero
costruiscono la propria abitazione.
3. In relazione al requisito relativo al reddito, agli acquirenti da
imprese o da enti ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie è
consentito, ai soli fini della determinazione della fascia reddituale di
appartenenza, di optare o per il limite di reddito complessivo riferito al
momento degli atti preliminari, o per l’ultimo reddito percepito alla data
del perfezionamento degli atti definitivi di acquisto o assegnazione, da
comprovare anteriormente alla stipula degli stessi.”.
ARTICOLO 3
(Introduzione dell’articolo 26 bis)
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 22/1982 è inserito il seguente:
“Articolo 26 bis
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 25 sono tenuti ad
occupare stabilmente, come prima casa, gli alloggi per cinque anni
decorrenti dalla data dell’atto notarile di acquisto/assegnazione o di
ultimazione dei lavori di recupero edilizio come certificata dal direttore
dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali.
2. E’ vietato, per il periodo di cui al comma 1, alienare o locare gli
alloggi, se non previa autorizzazione, da rilasciarsi a cura del Comune
competente per territorio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g)
della l.r. 3/1999, in presenza di motivi gravi, sopravvenuti e documentati.
3. Qualora l’alloggio agevolato non venga adibito ad uso abitativo
primario per il richiedente ed il suo nucleo familiare, ovvero non venga
rilasciata la suddetta autorizzazione ed il beneficiario proceda comunque
all’alienazione o locazione anticipata dell’alloggio, l’ente competente
provvede a pronunciare la decadenza dal finanziamento ed a recuperare i
contributi a suo tempo liquidati, maggiorati degli interessi legali
computati a decorrere dalla data di liquidazione fino alla restituzione
degli stessi.
4. Nei confronti degli inadempienti si procede alla riscossione
coattiva.”.
ARTICOLO 4
(Contributi ai Comuni per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in
materia di edilizia residenziale)
1. La Regione contribuisce alle spese per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli Enti locali di funzioni
e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale
pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree
naturali protette) con appositi stanziamenti previsti in bilancio.
ARTICOLO 5
(Interpretazione autentica)
1. L’articolo 48 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure,
organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il
controllo degli Istituti autonomi per le case popolari) è da intendersi
abrogato per effetto dell’entrata in vigore della l.r. 3/1999.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno finanziario 2004:
a) prelevamento di quota pari a euro 25.000,00 in termini di competenza e
cassa dalla U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;
b) iscrizione di euro 25.000,00 in termini di competenza e cassa all’U.P.B.
18.103 “Spese per le deleghe ad enti locali”.
2 Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi
bilanci.
ARTICOLO 7
(Norme transitorie)
1. Sino all’approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento
di definizione dei requisiti e dei criteri per accedere ai benefici di
edilizia agevolata continuano a trovare applicazione le vigenti
disposizioni.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 9 agosto 2004
IL VICEPRESIDENTE
(Vincenzo Gianni Plinio)