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Regione Liguria
Legge Regionale n. 12 del 29-06-2004

Modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 1982 n.22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per le case popolari) 

(B.U.R. LIiguria n. 7 del 25 agosto 2004)


Il Consiglio regionale ha approvato

il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 25)
1. L’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22  (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di  edilizia agevolata) e successive modificazioni ed integrazioni è  sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia  agevolata)
1. Sono beneficiari di edilizia agevolata:
a) i privati che acquistano, costruiscono o recuperano la propria  abitazione con contributi di edilizia agevolata;
b) gli acquirenti, gli assegnatari anche in godimento, i conduttori in locazione degli alloggi realizzati, acquistati o
recuperati con contributi di edilizia agevolata da:
1) imprese di costruzione o loro consorzi, enti, società e  soggetti privati;
2) cooperative di abitazione o loro consorzi;
3) Comuni e A.R.T.E..
2. La Giunta regionale definisce i requisiti ed i criteri per  accedere ai benefici dell’edilizia agevolata tenuto conto del  reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i  nuclei familiari con un maggior numero di figli e la presenza di  persone portatrici di handicap.
3. I requisiti di cui al comma 2 comunque prevedono:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di altra condizione  ad essa equiparata dalla legislazione vigente ai fini  dell’accesso agli alloggi di edilizia agevolata;
b) il possesso della residenza anagrafica o dell’attività  lavorativa, esclusiva o principale, in un Comune appartenente  all’ambito territoriale regionale;
c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
d) l’assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
e) i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche i requisiti  che devono essere posseduti dal nucleo familiare dell’assegnatario, dell’acquirente, del privato proprietario  dell’immobile oggetto di recupero, nonché del conduttore in  locazione o dell’assegnatario in godimento.
5. Per nucleo familiare s’intende quello costituito dai coniugi  anche non conviventi, purché non legalmente separati con  verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli  altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223  (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della  popolazione residente) individua come famiglia, coabitanti con  il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di  pubblicazione del bando.
6. Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia  agevolata devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo proprietario, assegnatario in  godimento o conduttore secondo quanto previsto nei criteri di  cui al comma 2.
7. Possono accedere ai benefici dell’edilizia agevolata i privati  proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso  organismo edilizio, i quali sono obbligati, entro due anni dalla  data di ultimazione dei lavori certificata  dal direttore dei lavori e  vistata dagli uffici tecnici comunali, a cedere o a locare gli alloggi recuperati a soggetti che possiedano i requisiti di cui al  presente articolo da iscrivere nell’anagrafe di edilizia di cui alla  legge regionale 30 marzo 1993 n. 13 (norme per l'attuazione  dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale), pena la revoca del contributo.
8. Si deroga ai requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione  dei requisiti inerenti l’assenza di precedenti contributi, per i privati proprietari di immobili oggetto di interventi di recupero  primario o sulle parti comuni degli edifici da realizzarsi  nell’ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica  previsti dalla vigente normativa.”.

ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 26)

1. L’articolo 26 della l.r. 22/1982 è sostituito dal seguente:                                                                      “Articolo 26
(Controllo del possesso dei requisiti soggettivi)
1. Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti  di cui al comma 1 dell’articolo 25, è effettuato dal Comune  competente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della  legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti  locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in  materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche,  espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).
2. I requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 25, ad eccezione di  quelli di cui alla lettera c), devono essere posseduti  rispettivamente alla data di:
a) registrazione del contratto preliminare di compravendita per  gli acquirenti da imprese o loro consorzi e da privati proprietari  di più abitazioni inserite nello stesso organismo edilizio  costruite o recuperate con un finanziamento agevolato;
b) assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di  Amministrazione della cooperativa per i rispettivi soci o da parte  dell’Amministratore Unico delle A.R.T.E. mediante proprio  decreto per gli acquirenti dell’ente;
c) registrazione del contratto di locazione per i conduttori di  alloggi realizzati o recuperati da cooperative e loro consorzi,  imprese e loro consorzi, soggetti privati, enti e società;
d) presentazione delle domande di ammissione al  finanziamento previsto dal bando di concorso per i privati che acquistano e/o recuperano ovvero costruiscono la propria  abitazione.
3. In relazione al requisito relativo al reddito, agli acquirenti da  imprese o da enti ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie  è consentito, ai soli fini della determinazione della fascia  reddituale di appartenenza, di optare o per il limite di reddito  complessivo riferito al momento degli atti preliminari, o per  l’ultimo reddito percepito alla data del perfezionamento degli  atti definitivi di acquisto o assegnazione, da comprovare  anteriormente alla stipula degli stessi.”.

ARTICOLO 3
(Introduzione dell’articolo 26 bis)

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 22/1982 è inserito il seguente:
“Articolo 26 bis
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 25 sono tenuti ad  occupare stabilmente, come prima casa, gli alloggi per cinque  anni decorrenti dalla data dell’atto notarile di  acquisto/assegnazione o di ultimazione dei lavori di recupero  edilizio come certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli  uffici tecnici comunali.
2. E’ vietato, per il periodo di cui al comma 1, alienare o locare  gli alloggi, se non previa autorizzazione, da rilasciarsi a cura del  Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 5,  comma 1, lettera g) della l.r. 3/1999, in presenza di motivi gravi, sopravvenuti e documentati.
3. Qualora l’alloggio agevolato non venga adibito ad uso  abitativo primario per il richiedente ed il suo nucleo familiare,  ovvero non venga rilasciata la suddetta autorizzazione ed il  beneficiario proceda comunque all’alienazione o locazione  anticipata dell’alloggio, l’ente competente provvede a  pronunciare la decadenza dal finanziamento ed a recuperare i  contributi a suo tempo liquidati, maggiorati degli interessi legali  computati a decorrere dalla data di liquidazione fino alla  restituzione degli stessi.
4. Nei confronti degli inadempienti si procede alla riscossione  coattiva.”.

ARTICOLO 4
(Contributi ai Comuni per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale)

1. La Regione contribuisce alle spese per l’esercizio delle  funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell’articolo 5  della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli  Enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in  materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche,  espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) con  appositi stanziamenti previsti in bilancio.

ARTICOLO 5
(Interpretazione autentica)

1. L’articolo 48 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6  (procedure, organi e competenze in materia di edilizia  residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per  le case popolari) è da intendersi abrogato per effetto  dell’entrata in vigore della l.r. 3/1999.

ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si  provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione  della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004:
a) prelevamento di quota pari a euro 25.000,00 in termini di  competenza e cassa dalla U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di  parte corrente”;
b) iscrizione di euro 25.000,00 in termini di competenza e  cassa all’U.P.B. 18.103 “Spese per le deleghe ad enti locali”.
2 Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi  bilanci.

ARTICOLO 7
(Norme transitorie)

1. Sino all’approvazione da parte della Giunta regionale del  provvedimento di definizione dei requisiti e dei criteri per  accedere ai benefici di edilizia agevolata continuano a trovare  applicazione le vigenti disposizioni.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino  Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2004

IL VICEPRESIDENTE
(Vincenzo Gianni Plinio)