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Regione Puglia. Legge Regionale n. 3 del 5-03-2004.
“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n, 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali”.
(B.U.R. Puglia n. 30 del 15 marzo 2004)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
La seguente legge:
Articolo 1
1. Sono abrogate le disposizioni
della legge regionale 19 dicembre 1994, n . 34 (Accordo di programma per la
realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali
19 dicembre 1994, n . 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo di
programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale,
artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani
regolatori generali.
Articolo 2
1. Le disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai
rapporti sorti, ancorché non definiti, in base alle disposizioni medesime, nel
periodo della loro vigenza.
2. La Giunta Regionale è tenuta a esaminare le richieste inviate dai Comuni
entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 5 marzo 2004
FITTO