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Regione Puglia
Legge Regionale n. 19 del 3-11-2004
"Disposizioni regionali in attuazione del Decreto-Legge 12 luglio 2004, n. 168 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica".
(B.U.R. Puglia n. 133 del 5.11.2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1 (Validità effetti domande presentate ex articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 28)
1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate dagli aventi titolo, in correlazione agli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), fino al 7 luglio 2004 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 - Prima serie speciale) e dal 12 luglio 2004 (data di entrata in vigore del d.l.168/2004) e fino al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della l. 191/2004), sono fatte salve a tutti gli effetti della l. 191/2004.
ARTICOLO 2 (Nuove domande)
1. Fermo restando i termini previsti dall'articolo 5, comma 1 - sub c - del d.l. 168/2004, convertito dalla l. 191/2004, i soggetti che intendono avvalersi dei benefici di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, nei termini previsti dalla l. 191/2004, la domanda di definizione degli illeciti edilizi corredata della documentazione prevista dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).
ARTICOLO 3 (Domande presentante ai sensi delle leggi 28 dicembre1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724)
1. Le richieste di sanatoria a suo tempo presentante ai sensi della legge 28 dicembre 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) e della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che risultino tuttora pendenti vengono definite secondo le procedure vigenti all'epoca della presentazione dell'istanza. Le richieste che attengono a immobili insistenti su aree interessate da vincoli ex articolo 32 della l. 47/1985 vengono definite subordinatamente al conseguimento, ove non ancora intervenuto, del parere favorevole e/o nulla osta dell'autorità competente.
ARTICOLO 4 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 28/2003)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2003 le parole: "sole se relative a immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della l. 47/1985" sono soppresse.
ARTICOLO 5 (Accordo di programma)
1. Al fine di favorire e promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso la valorizzazione e il miglior utilizzo del patrimonio infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o la delocalizzazione di attività produttive ritenute di particolare rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi e comunque tali da comportare un incremento occupazionale non inferiore a centocinquanta unità nel territorio regionale, il Presidente della Regione può promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, pubblici o privati, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione di opere e interventi, anche in variante agli strumenti urbanistici, in aree limitrofe a infrastrutture per il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e intermodale di rilevanza regionale.
2. L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del Presidente della Regione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi di cui al comma 1 assoggettati, ove occorra, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché alle leggi regionali in materia espropriativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000. L'accordo di programma indica il termine d'inizio e di compimento dei lavori e delle eventuali espropriazioni e definisce le ricadute occupazionali dell'intervento.
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente.
Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 03 novembre 2004
FITTO