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Regione Siciliana

Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.


Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

 

(G.U.R.S. n. 47 dell'11.10.2004)


 

 

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.
Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.
2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.
3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.
5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. E' fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.
7. Le procedure volte all'emissione dei provvedimenti autorizzativi per le strutture per nuovi posti letto per pazienti post acuti, riabilitazione e lungo degenza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono temporaneamente sospesi fino al 31 dicembre 2006.
8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).
10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di cinque unità. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico degli enti di provenienza.


Art. 2.
Gestione del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia relativa all'anno 2005
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, in scadenza al 31 dicembre 2004 e nelle more che nell'ambito nazionale vengano definite le nuove modalità di gestione, fino al 31 dicembre 2005 il predetto servizio resta affidato, nei singoli ambiti, alla società Montepaschi Serit S.p.A., che in atto lo gestisce.
2. Per il servizio svolto dalla Montepaschi Serit S.p.A. nell'anno 2005 la remunerazione è corrisposta nella misura in atto vigente, con le modalità previste, per l'anno 2004, dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.
3. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2 valutato in 46.683 migliaia di euro trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.3.1.5.3, codice 020211.


Art. 3.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 4.
Comitato regionale per le comunicazioni
1. All'articolo 101, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "garanzie nella comunicazione" sono inserite le seguenti "anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario Generale della Regione siciliana, dal Segretario Generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le ri-sorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.
3 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.
3 quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.".
3. Al comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.".
4. I componenti in carica del Comitato regionale per le comunicazioni decadono il 31 dicembre 2004. I componenti del Comitato di nomina del Presidente della Regione e del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti dall'Assemblea medesima con voto limitato ad uno.


Art. 5.
Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana"
1. In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.
2. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa anche ai cittadini non residenti in Sicilia che siano deceduti nel compimento di atti eroici a favore del popolo siciliano.
3. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere conferita anche a quei cittadini che abbiano compiuto atti eroici a favore del popolo siciliano senza essere deceduti. In questa fattispecie non si applicano i benefici di cui al comma 4.
4. In favore dei familiari dei cittadini di cui al comma 1, individuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a concedere una speciale elargizione fino ad un massimo di 50 migliaia di euro per nucleo familiare.
5. Per le finalità dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro.
6. Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 300 migliaia di euro.
7. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, valutata in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001).
8. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 4, valutata in 150 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001).


Art. 6.
Speciale elargizione per l'anno 2004
1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della presente legge, la speciale elargizione di cui al comma 4 del medesimo articolo è attribuita, per l'anno 2004:
a) ai familiari dei cittadini Roberto Granvillano, Francesco Salaniti e Antonino Lanzafame;
b) in favore di ciascuno dei due figli del bracciante agricolo Giuseppe Scibilia, deceduto in seguito ai fatti del 2 dicembre 1968 avvenuti nella città di Avola in provincia di Siracusa;
c) in favore del sig. Domenico Giudice.


Art. 7.
Istituzione della "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana"
1. In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai cittadini nati o residenti in Sicilia che ottengano risultati sportivi a livello internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 25 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 1.1.1.5.2, capitolo 100306.
3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 1, valutata in 25 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.


Art. 8.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 9.
Assegnazione all'Assemblea regionale siciliana di Villa Belmonte
1. La Villa Belmonte all'Acquasanta, di proprietà della Regione siciliana, è assegnata all'Assemblea regionale siciliana per la realizzazione della "Casa della cultura", come sede della Fondazione Federico II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, e dell'Agenzia per le politiche mediterranee, istituita con l'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.


Art. 10.
Consorzi fidi
1. All'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per i crediti a breve termine" sono aggiunte le parole "e per il credito di esercizio";
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
"Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo";
c) il comma 6 è così sostituito:
"6. I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi euro 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
8. Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali.".


Art. 11.
Interventi per lo sviluppo nel territorio della provincia di Ragusa
1. Per le finalità dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come riformulato dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata alla provincia regionale di Ragusa la somma di 58.000 migliaia di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo del territorio.
2. L'Assessore regionale per l'industria, previo parere della Giunta regionale e della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a trasferire di volta in volta alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle singole opere da realizzare, inserite nel "Piano di utilizzo" già approvato dalla Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede quanto a 41.317 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.99, capitolo 613935 e quanto a 16.683 migliaia di euro con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.


Art. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado" sono sostituite con le parole "ai consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, che abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 dopo le parole "alle imprese associate" sono aggiunte le parole "nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "alle imprese consorziate" sono sostituite dalle parole "alle imprese agricole singole ed associate".
4. All'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni".
5. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate".
6. All'articolo 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 3 milioni di euro".
7. Al comma 6 dell'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 20 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "da erogare agli enti locali" sono soppresse le parole "o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni".
8. Il comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:
"2. L'importo massimo di tali contributi, in conformità all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al 5 per cento, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento".
9. All'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole "tecnico-scientifica" sono aggiunte le parole "e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo";
b) è aggiunto il comma 5 bis:
"5 bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede me-diante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.".


Art. 13.
Elenco regionale degli esperti apistici
1. All'articolo 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per fornire consulenza a chi intende intraprendere l'attività di apicoltore, è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'elenco regionale degli esperti apistici. In tale elenco può essere inserito, a richiesta, il personale con laurea che ha ottenuto la qualifica dopo aver frequentato con profitto il corso per esperto apistico presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna ovvero dopo avere frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno 600 ore, organizzato in collaborazione con un istituto universitario".


Art. 14.
Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori
1. Al fine di favorire l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori della Sicilia rispetto a quello praticato nell'Isola madre, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca destina un contributo annuale agli operatori del settore della pesca delle isole minori le cui modalità di ripartizione ed i relativi criteri applicativi sono determinati con apposito decreto dell'Assessore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio non può, in ogni caso, essere sovracompensativo rispetto alla maggiorazione di prezzo del gasolio praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.
3. Gli oneri finanziari per gli anni 2005 e 2006, valutati in 100 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.


Art. 15.
Commissione provinciale per l'artigianato
1. Al comma secondo dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, la parola "quindici" è sostituita con la parola "dieci" e le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
"a) da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato;
b) da quattro esperti, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL.".


Art. 16.
Pagamento di crediti per la realizzazione delle aree artigianali
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a provvedere al pagamento delle somme dovute ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.3, capitolo 742403.


Art. 17.
Indennità degli amministratori locali
1. L'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione è ridotta del 50 per cento. Ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, può ridurre le indennità degli amministratori locali, dei consiglieri comunali e provinciali nonché dei consulenti di sindaci e presidenti delle province.
3. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal rinnovo successivo alla data di pubblicazione della presente legge degli organi di cui ai commi precedenti.


Art. 18.
Assegnazioni autonomie locali
1. Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono erogate in quattro trimestralità posticipate.
2. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 19.
Vidimazione fogli per la raccolta delle firme per il referendum confermativo
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, va interpretato nel senso che alla vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme provvedono i funzionari degli uffici delle segreterie comunali o delle cancellerie degli uffici giudiziari come previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352.


Art. 20.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 21.
Conferenza delle autonomie locali
1. Per l'organizzazione della Conferenza delle Autonomie locali di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa complessiva di 80 migliaia di euro.


Art. 22.
Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi
1. L'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana.
2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.


Art. 23.
Misure finanziarie - Liquidazione EAS
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro.
2. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.
3. Per provvedere agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.


Art. 24.
Condono edilizio. Oneri concessori

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun comune alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del 50 per cento. Il versamento del l'anticipazione deve comunque essere effettuato nella misura minima di 250,00 euro qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
4. Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.
5. In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell'immobile oggetto di sanatoria edilizia in un'unica soluzione. L'attestazione del versamento deve essere allegata all'istanza.".

Nota all'art. 24, comma 1:
L'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 così dispone:
"Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. 
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali. 
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 
6. (abrogato).
7. Al comma 1 dell' articolo 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti." 
8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 4 mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di 4 mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.".
9. (abrogato).
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione. 
11. (abrogato)
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un fondo di rotazione, denominato fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del fondo, sono restituite al fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. 
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento. 
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. 
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. 
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo. 
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005. 
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime. 
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato. 
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del 300%.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse. 
24. (abrogato).
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. 
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: 
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto; 
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29. 
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. 
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10% della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; 
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite; 
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. 
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto. 
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. 
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio." 
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. -´ 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi. 
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione". 
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del 100%.
48. (soppresso).
49. (soppresso).
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio". 
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al sesto comma dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da E 10.000 ad E 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da E 2.582 ad E 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti".
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Nota all'art. 24, comma 3:
La tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è la seguente:

 

Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione

1. Numero di abitanti

2. Nuove costruzioni

e ampliamenti (€/mq)

3. Ristrutturazioni

 e e modifiche della

 destinazione d'uso

 (€/mq)

Fino a 10.000

Da 10.001 a 100.000

Da 100.001 a 300.000

Oltre 300.001

38,00

55,00

71,00

89,00

18,00

27,00

36,00

45,00

 

 

Art. 25.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 26.
Programmi annuali opere pubbliche
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dell'UPB 6.2.2.6.3, capitolo 672003, le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nei programmi annuali di spesa dell'esercizio 2003, per le quali sia stato adottato dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2003, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 27.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 28.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 29.
Recupero del centro storico di Palermo
1. Il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale l settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:
"4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal Comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e riguardo alla determinazione delle indennità:
a) per le aree libere, quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
b) per i fabbricati, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In mancanza di coacervo dei fitti, l'indennità è determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio;
c) per le aree sulle quali insistono ruderi, quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituendo al reddito dominicale rivalutato il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio.".


Art. 30.
Interventi di riqualificazione urbana
1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad erogare contributi integrativi previsti dall'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per il finanziamento di progetti inseriti nel programma di interventi di riqualificazione urbana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 100 migliaia di euro.


Art. 31.
Proroga di termini programmi costruttivi cooperative edilizie

1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.


Art. 32.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 33.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 34.
Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa
1. Il termine per l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa è fissato al 30 novembre di ogni anno.


Art. 35.
Diffusione della stampa tra i siciliani all'estero
1. L'articolo 25 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione tra i siciliani all'estero della stampa siciliana e delle notizie riguardanti la Sicilia, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare abbonamenti, anche on line, a quotidiani siciliani, riviste e agenzie di stampa anche di carattere nazionale scelti garantendo la pluralità dell'informazione.
2. Gli abbonamenti sono effettuati su richiesta delle associazioni di emigrati siciliani costituite sia in Sicilia che all'estero nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
2. Il quinto comma dell'articolo 4ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 è sostituito dal seguente:
"Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.".


Art. 36.
Patto di stabilità regionale e nazionale
1. Ai fini della stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, gli enti locali, per l'anno 2004, possono procedere alle assunzioni con i soli limiti del rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.


Art. 37.
Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro
1. Gli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono definiti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Le procedure di concertazione con le forze sociali sono attuate attraverso la Commissione regionale per l'impiego.


Art. 38.
Attivazione di misure per l'apprendistato
1. In attuazione delle disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli aiuti previsti agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ed agli articoli 50, 61, 71 e 116 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono attivati in tutti i settori di attività. Per gli aiuti medesimi trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


Art. 39.
Centri per l'impiego
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego e le sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, assumono la denominazione di "Centri per l'impiego" e possono avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, degli enti ed organismi indicati all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.


Art. 40.
Funzioni ispettive in materia di lavoro
1. Le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, trovano applicazione nella Regione.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dai suddetti decreti legislativi, secondo le modalità e con le attribuzioni negli stessi contenuti, la titolarità delle relative funzioni rimane in capo al dipartimento regionale del lavoro che si avvale degli ispettori del lavoro in forza presso il servizio ispettorato regionale del lavoro ed i servizi degli ispettorati provinciali del lavoro.
3. Il dipartimento si avvale, altresì, di altro personale in forza presso i servizi degli uffici del lavoro la cui idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti è garantita dall'apposita attività di affiancamento al personale già inquadrato quale ispettore del lavoro, nonché attraverso idonei percorsi di formazione, da svolgersi anche mediante corsi telematici. Il personale così formato svolge l'attività ispettiva anche in appositi nuclei incardinati presso i servizi degli uffici del lavoro coordinati dai responsabili dei servizi provinciali degli ispettorati del lavoro.


Art. 41.
Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:
"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".


Art. 42.
Finanziamento interventi in materia di lavori socialmente utili
1. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2005, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.
2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'INPS e finalizzate al pagamento degli assegni nonché dei contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo onere, valutato in 187.000 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004.


Art. 43.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 44.
Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Le competenze, da liquidare per le prestazioni di servizi di consulenza, devono essere determinate nel rispetto dei minimi tabellari.


Art. 45.
Proroga dei termini dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi
1. I termini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 46.
Contributo per i lavoratori titolari di contratti di diritto privato
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a continuare ad erogare il medesimo contributo, già concesso all'ente utilizzatore per il lavoratore assunto titolare di contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.


Art. 47.
Comitato per la valutazione dei progetti formativi
1. All'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole "sette esperti esterni all'Amministrazione" sono sostituite con le parole "quattro esperti esterni all'Amministrazione e tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai bandi di selezione non ancora definiti compreso il bando di cui all'avviso n. 2 del 20 aprile 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'iniziativa comunitaria EQUAL II fase.


Art. 48.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 49.
Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici
1. L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. A tal fine le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla formazione di graduatorie aventi validità triennale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Trovano applicazione le precedenze, le preferenze, nonché le riserve di posti previste, per le assunzioni di cui al comma 1, dalla vigente normativa, entro i limiti fissati dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 15. Restano salve le riserve previste a favore delle categorie di soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.
3. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono la posizione rivestita nell'ambito delle graduatorie ed hanno diritto, in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di comparto, alla riassunzione presso le amministrazioni, enti ed aziende, per lo svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro l'arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale diritto entro tre mesi dalla medesima cessazione.
4. Per fare fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma 1 indicono apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. Trovano applicazione il comma 2, e in ordine ai criteri di formazione delle graduatorie ed all'applicazione delle precedenze, preferenze e riserve, nonché il comma 3, relativamente al diritto alla riassunzione.
5. Qualora ai fini dell'accesso sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, da individuarsi nel bando da parte di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti in relazione alle materie oggetto delle prove, nominate dal competente organo esecutivo dell'ente.
6. Le selezioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite in conformità alla normativa vigente all'atto dell'emanazione del relativo bando.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Sono abrogati: l'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175; i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; l'articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 50.
Interventi per il diritto allo studio
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga i contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i compensi spettanti alle istituzioni scolastiche per la collaborazione prevista dal menzionato articolo 6, sulla competenza dell'esercizio finanziario successivo alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.
2. I residui realizzati negli esercizi finanziari (Termine omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) -2003 sulle somme relative alle finalità di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, da intendersi già comprensive dei compensi di cui al comma 1, possono essere utilizzati, altresì, per far fronte alla concessione dei contributi dovuti anche per gli anni successivi al 2003.


Art. 51.
Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni
1. I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.


Art. 52.
Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento
1. Al comma 1bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:
"1ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.
1quater. Gli interventi di cui al comma 1bis e 1ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".


Art. 53.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 54.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 55.
Realizzazione regata Vuitton Cup

1. La Regione siciliana è autorizzata a partecipare alla realizzazione della regata "Vuitton Cup - act 7 of 32nd America's Cup", che si svolgerà nelle acque antistanti la città di Trapani.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione siciliana, d'intesa con Sviluppo Italia, è autorizzata a contribuire alla realizzazione della manifestazione con proprie risorse finanziarie, utilizzando a tal fine parte delle somme di cui all8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla concorrenza massima dell'importo di 4.000 migliaia di euro.
3. Il Presidente della Regione, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni.


Art. 56.
Soppressione di norme. Nuova decorrenza di termini per il referendum
1. Il Titolo II della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali" è soppresso.
2. Il termine di tre mesi per la presentazione dell'eventuale richiesta referendaria previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, relativamente alla delibera legislativa di cui al comma 1, decorre a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 57.
Prosecuzione gestione Villa d'Orleans
1. Gli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.


Art. 58.
Obbligazioni pregresse

1. Al fine di far fronte alle istanze presentate nel corso dell'anno 2003 ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del conseguente avviso pubblico approvato con decreto assessoriale 14 luglio 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 421 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
2. Per consentire il soddisfacimento di obbligazioni assunte dalla Regione siciliana nei confronti del Comune di Calatafimi Segesta per la realizzazione del parco urbano "Cappuccini" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 369 migliaia di euro (UPB 11.2.2.6.3, capitolo 842028).


Art. 59.
Interpretazione autentica di norme
1. In attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, le spese di gestione di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, si intendono connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge i contributi previsti dall'articolo 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, vengono corrisposti con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.


Art. 60.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).


Art. 61.
Iscrizione di somme in bilancio
1. Le somme da erogare al contingente dell'Arma dei carabinieri impiegato ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 9bis, comma 14, ultimo periodo, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con la legge 28 novembre 1996, n. 608, e quelle da corrispondere a società a partecipazione pubblica o ad enti pubblici quale corrispettivo per i servizi resi alla Regione vengono valutate annualmente ed iscritte in bilancio nelle unità previsionali di base "2 - Beni e servizi" dei pertinenti centri di responsabilità che usufruiscono dei predetti servizi.


Art. 62.
Abrogazioni e modifiche di norme
1. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole "1° gennaio 2005" sono sostituite con le parole "1° gennaio 2006".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "possono" fino a "acquisti di terreni" sono cassate.
3. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo le parole "15 maggio di ogni biennio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze".
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81.
6. All'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, dopo la parola "Messina" aggiungere le parole "nonché al Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche presso l'A.U.P.P.".
7. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole "per una sola volta.".
8. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole:
"e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre".
11. Sono abrogate le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
12. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
13. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
14. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è sostituito dal seguente:
"4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.".
15. E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 27.
16. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 le parole "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire" sono sostituite dalle parole "L'Assemblea regionale siciliana acquisisce".
17. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "gestione delle relative spese" sono aggiunte le seguenti "Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione.".
18. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "fino all'esercizio successivo" sono sostituite dalle parole "per i tre anni successivi".
19. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono soppresse le parole "e comunque nel limite del 30 per cento".
20. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dal comma 42 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo la parola "2005" aggiungere le parole ", 2006 e 2007".
21. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2005".
22. All'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"12. Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza. A detto personale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".
23. Al comma 10 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sostituire le parole "31 dicembre 2003" con le parole "31 dicembre 2005".
24. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "n. 412" aggiungere le parole "e ogni attività post contatore".
25. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sostituire le parole "su almeno il 20 per cento" con le parole "sino al 25 per cento".
26. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo la parola "(LIDU)" sono soppresse le parole "aderente alla Federation internazionale des droits de l'homme".
27. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "di Palermo", aggiungere le parole ", della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana", e dopo le parole "rispettivamente a 3.000 migliaia di euro", aggiungere le parole ", a 2.000 migliaia di euro".
28. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "entro il 30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2004" ed al successivo comma 4 le parole "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "entro la data di entrata in vigore della presente legge".
29. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunta la lettera: "g) Comitato Taormina arte".
30. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, dopo le parole "uffici regionali" aggiungere le seguenti parole "nonché per ulteriori oneri autorizzati con delibera della Giunta regionale".


Art. 63.
Variazioni di spesa
1. Le spese autorizzate per l'esercizio 2004 dalle leggi sotto elencate sono modificate degli importi indicati a fianco delle medesime:
a) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 104523) + 250 migliaia di euro;
b) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 1.3.2.7.1, capitolo 507601) + 80 migliaia di euro;
c) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537) - 112 migliaia di euro;
d) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 1.6.2.6.1, capitolo 516802) - 1.000 migliaia di euro;
e) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 6, tabella G (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) - 1.000 migliaia di euro;
f) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705) - 43 migliaia di euro;
g) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143708) + 596 migliaia di euro;
h) legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, articolo 40 e 51 (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144110) - 25 migliaia di euro;
i) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144112) - 9 migliaia di euro;
j) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 142533) + 800 migliaia di euro;
k) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143304) - 200 migliaia di euro;
l) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305) - 184 migliaia di euro;
m) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.5, capitolo 143303) - 45 migliaia di euro;
n) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 6, tabella G (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147301) + 277 migliaia di euro;
o) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 6, tabella G (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307) - 1.850 migliaia di euro;
p) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403) + 2.800 migliaia di euro;
q) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709) + 200 migliaia di euro;
r) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745) + 150 migliaia di euro;
s) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183305) - 300 migliaia di euro;
t) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 3.2.1.3.3, capitolo 183307) + 250 migliaia di euro;
u) legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, articolo 3 (UPB 3.2.2.6.1, capitolo 583304) - 600 migliaia di euro;
v) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 5.2.1.3.3, capitolo 244103) - 6.000 migliaia di euro;
w) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 9, tabella L (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642805) - 5.000 migliaia di euro;
x) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 5.2.1.3.4, capitolo 243303) - 900 migliaia di euro;
y) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 7.2.1.1.2, capitolo 312517) + 1.000 migliaia di euro;
z) legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, articoli 1, 3, 4 e 28 (UPB 7.3.2.6.1, capitolo 717911) - 6.405 migliaia di euro;
aa) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322101) - 100 migliaia di euro;
bb) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 5 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322102) - 100 migliaia di euro;
cc) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322104) - 1.550 migliaia di euro;
dd) legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, articolo 39, commi 1 e 3 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322120) + 27.122 migliaia di euro;
ee) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 6 (UPB 7.4.2.7.1, capitolo 723601) - 500 migliaia di euro;
ff) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701) + 218 migliaia di euro;
gg) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116) + 100 migliaia di euro;
hh) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742406) - 186 migliaia di euro;
ii) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella L (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742811) - 1.000 migliaia di euro;
jj) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742812) - 500 migliaia di euro;
kk) legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, articoli 1, 3 e 8 (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301) + 7 migliaia di euro;
ll) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.1, capitolo 346518) - 9 migliaia di euro;
mm) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.1, capitolo 346519) - 50 migliaia di euro;
nn) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.1, capitolo 346522) - 100 migliaia di euro;
oo) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.1.2, capitolo 346520) - 500 migliaia di euro;
pp) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348101) - 212 migliaia di euro;
qq) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348106) - 35.000 migliaia di euro;
rr) legge regionale 26 marzo 2004, n. 2, articolo 2 (UPB 8.3.1.3.99, capitolo 347703) + 100 migliaia di euro;
ss) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.2.6.1, capitolo 746401) + 300 migliaia di euro;
tt) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528) + 200 migliaia di euro per l'Istituto sordomuti di Sicilia - Palermo;
uu) legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, articolo 28 (UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373724) + 100 migliaia di euro;
vv) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377703) + 40 migliaia di euro;
ww) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377320) - 500 migliaia di euro, riferiti alle assegnazioni in favore delle strutture nel comune di Marsala;
xx) legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, articolo 8, comma 5 (UPB 9.3.1.3.1, capitolo 377311) + 65 migliaia di euro;
yy) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729) + 35 migliaia di euro;
zz) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722) + 41 migliaia di euro;
aaa) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447701) - 7 migliaia di euro;
bbb) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447702) - 3 migliaia di euro;
ccc) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 473706) - 30 migliaia di euro;
ddd) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 12.2.1.3.3, capitolo 473712) - 250 migliaia di euro;
eee) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 12.2.2.6.3, capitolo 872806) - 14 migliaia di euro.


Art. 64.
Destinazione risorse ex articolo 38 Statuto
1. Una quota delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è destinata al finanziamento degli interventi elencati nella Tabella "E", allegata alla presente legge.


Art. 65.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".


Art. 66.
Variazioni alli stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".


Art. 67.
Variazioni agli stato di previsione dell'entrata della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".


Art. 68.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 5 novembre 2004.
CUFFARO 


Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed am bientali e per la pubblica istruzione PAGANO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze CINTOLA 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca LO MONTE 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali STANCANELLI 
Assessore regionale per l'industria D'AQUINO 
Assessore regionale per i lavori pubblici PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione SCOMA 
Assessore regionale per la sanità PISTORIO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CASCIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti GRANATA 

Allegati omessi